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Sentenza – Trasferimento d’azienda e violazione di norme imperative

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Sentenza – Trasferimento d’azienda e violazione di norme imperative
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza del 10 settembre 2013, n. 20728

Svolgimento del processo
Con sentenza del 16.4.2010, la Corte di Appello di Bari respingeva il gravame proposto dalla s.p.a T.I.
avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di B.F. dichiarando l’inapplicabilità
dell’art. 2112 c.c. al rapporto di lavoro, che doveva intendersi proseguire senza soluzione di continuità
con la T., non potendo ritenersi che il settore Logistica fisica trasferito il 27.2.2003 alla TNT Logistic
Italia s.p.a. configurasse un autonomo ramo d’azienda.
Rilevava la Corte del merito che la struttura oggetto del trasferimento era tutt’altro che preesistente,
poiché rimaneggiato in occasione della cessione con un’arbitraria selezione delle unità impiegatizie da
trattenere e di quelle da cedere, e che la stessa era tutt’altro che autonoma in quanto pur sempre
dipendente da T.I. per quanto atteneva alla sfera decisionale ed impossibilitata a funzionare in maniera
autosufficiente al di fuori del contesto T. al quale era legata mercè il contratto di servizio concluso tra T.
e TNT contestualmente alla cessione.
Al di fuori di una responsabilità di carattere meramente esecutivo, alla cessionaria non veniva
riconosciuta discrezionalità alcuna in ordine alla determinazione delle concrete modalità di svolgimento
delle attività cedute. Era emerso che TNT non decideva neppure a quali riparatori rivolgersi in caso di
guasti dei prodotti e non era stata ceduta contestualmente alla cessione delle attività di magazzinaggio
neanche la proprietà dei magazzini, che erano rimasti di proprietà di T., così come era stata ceduta solo
l’attività di trasporto e di consegna, senza trasferimento degli automezzi, ma solo dei contratti di
trasporto.
Il personale ceduto continuava, poi, ad utilizzare sistemi informatici ed applicativi T. e quest’ultima
società continuava a gestire una parte consistente dell’attività logistica e delle unità assegnate alla
struttura, posto che in precedenza solo quattro di tali unità lavorative erano state cedute a TNT
unitamente ai servizi trasferiti, mentre le restantirisorse erano rimaste in T. continuando a svolgere la
medesima attività. Osservava che soltanto la logistica distributiva era stata trasferita, mentre le
restantirisorse operanti nelle precedenti strutture di logistica erano confluite nella Case Management e
non era stata dismessa l’intera funzione “logistica logica” afferente la struttura operativa trasferita,
bensì una parte minima di tale funzione, disponendosi che solo gli impiegati addetti alla funzione DW.
ACQ. C.L. e non anche quelli (aventi le medesime funzioni) addetti alla Case Management o ad altre
articolazioni interne transitassero alle dipendenze della TNT.
Inoltre, soltanto gli impiegati amministrativi di Bari erano stati trasferiti, al di là di una effettiva
connessione con la struttura operativa, e, pertanto, doveva ritenersi che la T. prima aveva costituito una
nuova struttura con funzioni solo formalmente unitarie ed esclusive, cui aveva destinato i lavoratori del
settore amministrativo da spostare presso TNT, e poi aveva provveduto alla cessione del supposto ramo
d’azienda. L’attività dei dipendenti appartenenti alla neonata “funzione logistica” sì traduceva non già in
un delineato servizio all’interno dell’azienda, bensì in una parte pure minima del servizio logistico non2
distintamente ed autonomamente definibile ed individuabile per caratteristiche, funzioni ed oggetto,
rispetto al complessivo servizio fornito dalle varie strutture adibite ai medesimi compiti e nient’affatto
inerente, più di altre, alla struttura operativa trasferita. Occorreva, pertanto, a giudizio della Corte
d’appello, il consenso dei lavoratori ceduti, ex art. 1406 c.c., consenso nella specie non prestato.
Perla cassazione di tale decisione ricorre T.I. spa, affidando l’impugnazione a due motivi.
Resiste, con controricorso, il B., che illustra le proprie difese nella memoria depositata ai sensi dell’art.
378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la società T.I. p.a. denunzia, ai sensi dell’ art. 360, n. 3, c.p.c, violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, violazione dell’art. 2112, 5° comma, c. c., evidenziando la sussistenza
dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo d’azienda ceduto. Assume che non era decisivo
ed era, anzi, del tutto indifferente, che altre attività latamente riconducibili alla logistica, ma non
ricomprese nel trasferimento, fossero state proseguite presso T. e che l’errore di valutazione consiste in
un apriorismo concettuale secondo il quale il ramo Logistica dovesse necessariamente essere composto
da tutte le strutture che presso T. ne condividevano il nome, laddove la scelta di T. di dare vita ad un
ramo di azienda con le suddette caratteristiche era insindacabile e pertinente alle prerogative esclusive
dell’impresa ai sensi dell’art. 41 Cost.. La condizione della preesistenza prevista dal legislatore doveva
ritenersi nella specie soddisfatta (sei centri di raccolta e 101 magazzini idonei a consentire il
proseguimento dell’attività dì movimentazione logistica).
Con il secondo motivo, la società lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., omessa motivazione circa
fatti decisivi per il giudizio, sostenendo che la Corte non ha considerato adeguatamente le deposizioni
testimoniali che avevano confermato che all’interno di T. vi era una sola struttura denominata Case
Management, la quale aveva, però, compiti decisionali e strategici, diversi da quelli di carattere
operativo.
Ilricorso è infondato.
Questa Corte ha già osservato, sia pure con riferimento a controversia relativa alla cessione di analogo
ramo di azienda intentata da altri lavoratori operanti presso altro ambito territoriale della stessa
società, che – nel regime normativo precedente la modifica contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 –
per “ramo d’azienda”, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla L. 2 febbraio 2001, n.
18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento
riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica
organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che
presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una
struttura produttiva creata “ad hoc” in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti
del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di
frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate
soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già
costituito. E’ stato in modo del tutto condivisibile osservato che può applicarsi la disciplina dettata
dall’art. 2112 cod. civ. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore
aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all’attività rimasta alla società3
cessionaria, purché esso mantenga, all’interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione,
la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il
conseguimento di specifiche finalità produttive dell’impresa e che, in presenza di tale presupposto, sì
considerano fare parte del ramo d’azienda, sicché, peraltro, i rapporti trasferiti dal cedente al
cessionario, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. senza necessità di un loro consenso,riguardano i dipendenti
che prestano la loro attività non solo esclusivamente, ma anche prevalentemente, per la produzione di
beni e servizi delramo aziendale (Cass. n. 2489 del 2008, Cass. n. 8017 del 2006).
Deve, comunque, trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di
impresa”, laddove nella specie è stato evidenziato che l’autonomia funzionale dei beni e strutture oggetto
del trasferimento del settore Logistica fisica non era in essere al momento del trasferimento, e dunque
preesistente, ma solo teorica o potenziale, come desumibile dalla circostanza, evidenziata dal giudice del
gravame, che, al di là di una responsabilità di carattere meramente esecutivo, alla cessionaria non
veniva riconosciuta discrezionalità alcuna in ordine alla determinazione delle concrete modalità di
svolgimento delle attività cedute, delle quali non erano stati trasferiti i beni materiali ma unicamente i
contratti in essere. Questi, per di più erano limitati ad una minima parte dell’attività logistica, ossia della
logica distributiva, ove erano confluite risorse precedentemente assegnate alla funzione DW.ACQ C.L. e
non anche quelle, aventi le medesime funzioni, addette alla Case Managment o ad altre articolazioni
interne.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento,risultando coerente
anche con la normativa comunitaria ed i principi costituzionali e rispettosa dei principi affermati da
questa Corte di Cassazione, che ha, in materia di trasferimento di parte (ed.ramo) di azienda, precisato
che tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23), quanto la legislazione nazionale
(art. 2112, comma quinto, cod. civ., sostituito, poi, dall’art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 non
applicabile ratione temporis) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice
strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità dirapporti individuali, con altro sul quale
i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità, sia dell’attitudine a
proseguire con continuità l’attività produttiva.
Si è osservato che la citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d’azienda oggetto del
trasferimento costituisca un’entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi
organizzati per un’attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l’art. 2112, quinto
comma, cod.civ., siriferisce alla “parte d’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un’attività economica organizzata”.
Deve, quindi, trattarsi di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione
di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di
un’organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di
tradursi in beni o servizi determinati, là dove, infine, il motivo del trasferimento ben può consistere
nell’intento di superare uno stato di difficoltà economica (cfr., Cass. 8.6.2009 n. 13171).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione anche del dictum giurisprudenziale, che – dopo
avere ribadito che per “ramo d’azienda”, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile
alla disciplina dettata per la cessione d’azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in
maniera stabile la quale, in occasione de! trasferimento, conservi la sua identità – ha precisato che (come
affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00 Temco) tale trasferimento
deve consentire l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico4
obbiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità dì elementi, tra
loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trapasso di
elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte
del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado
di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del
contratto ex art. 1406 cod. civ., che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la
sola sostituzione di uno sei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del
lavoratore ceduto (cfr. Cass. 17 marzo 2009 n. 6452).
Infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso, con il quale sì censura, nella sostanza, l’apprezzamento
delle prove effettuato dal giudice del merito. Ed invero, ogni rilievo circa la rilevanza attribuita a
particolari circostanze, ritenute nella sentenza impugnata sussistenti ed idonee a comprovare la
illegittimità dell’operazione traslativa, quali la prosecuzione di altre attività latamente riconducibili alla
logistica presso la T.I. e la scissione di una parte della funzione “logistica logica o fisica”, facente parte
delle strutture confluite nella Case Managment, si risolve in una critica non consentita nella presente
sede di legittimità, in cui ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili
ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità,
dal momento che, nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza
giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti
del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e
scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr, tra
le altre,(cfr. Cass. 2272/2007, nonché alla stessa conformi, Cass. 14084/2007 e 15264/2007).
Peraltro, deve anche rilevarsi che sono state evidenziate circostanze idonee a configurare indici
sintomatici della elusione di norme imperative, quali il graduale spostamento solo degli impiegati
amministrativi di Bari presso la struttura operativa creata ad hoc con funzioni solo formalmente
unitarie in vista del successivo trasferimento alla cessionaria.
Ne consegue che non è riconducibile alla nozione di cessione d’azienda il contratto con il quale viene
realizzata la cd. esternalizzazione dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei
sensi suindicati. Per queste ragioni, correttamente è stata esclusa la sussistenza dei requisiti per
configurare la cessione diramo dì azienda nel trasferimento, da una società ad altra, delramo d’azienda
“Logistica fisica”, considerato che di esso non erano state chiarite struttura e dimensione, né provata la
connessione della professionalità del personale addettovi con le attività del preteso ramo, né l’autonomia
organizzativa, e che, inoltre, la articolazione funzionale ceduta si caratterizzava per la estrema
eterogeneità delle attività e capacità professionali dei lavoratori che vi erano addetti e per la mancanza
di qualsiasi funzione unitaria, suscettibile di farla assurgere in qualche modo ad unitaria “entità
economica”(in tali termini, Cass. 206/2004, cui sono conformi Cass. 22125/06, Cass. 5932/08 cit.).
Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va respinto e la società, per il principio della
soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura indicata in
dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.5
Rigetta ilricorso e condanna la T.I. S.p.a. al pagamento delle spese dì lite del presente giudizio, liquidate
in euro 100,00 per esborsi ed in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
legge, con attribuzione all’avv. L.G..

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