In evidenza

Sentenza – Parte civile, sostituto difensore, costituzione

Zemanta Related Posts Thumbnail

Sentenza – Parte civile, sostituto difensore, costituzione
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza n. 5860 ud. 17/01/2014 – dep.06/02/2014
Dott. LOMBARDI Alfredo Mari – Presidente 
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere 
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere 
Dott. DE MARZO Giusepp – rel. Consigliere  
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere  

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/12/2012 il Tribunale di Trapani ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato S.B. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di minaccia commesso nei confronti del fratello G..

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 76 cod. proc. pen., in quanto la costituzione di parte civile era avvenuta con il ministero di un sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale.

2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali per avere il giudice di merito fondato l’affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della moglie della persona offesa, omettendo qualunque valutazione delle prove a discarico e, in particolare, dei testi Sc.An. e C.C., i quali avevano escluso qualunque aggressione, fisica o verbale, da parte dell’imputato in danno del suo antagonista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente in quanto investe l’affermazione di responsabilità dell’imputato, è inammissibile, dal momento che il ricorrente non specifica il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, che sarebbero state ignorate dai giudici di merito, in tal modo non consentendo di verificare la rilevanza del denunciato vizio motivazionale.

Al riguardo, va ribadito che il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192).

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

E’ certamente esatto che al sostituto del difensore compete l’esercizio dei poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti e non spetta l’esercizio di quei poteri, di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale. In particolare, al sostituto del difensore della persona offesa non spetta il potere di costituzione di parte civile, che, tuttavia, la persona offesa o il danneggiato (possono delegare ad un terzo o al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è rilasciato il mandato alle liti (Sez. 4, n. 22601 del 13/05/2005, Fiorenzano, Rv. 231793).

Ora, nel caso di specie, S.G., nello stesso atto con il quale ha conferito la procura speciale all’Avv. Scaringi, ha attribuito a quest’ultimo il potere di nominare un sostituto processuale, “conferendo a quest’ultimo gli stessi poteri del procuratore speciale nominato”.

E’ dunque evidente che la parte ha inteso consentire al difensore nominato non solo di individuare un sostituto processuale, ma anche di nominare altra persona, con gli stessi poteri di natura sostanziale e processuale conferiti al procuratore speciale medesimo.

In definitiva, è sempre alla volontà della parte sostanziale che va ricondotto, per il tramite della procura, il potere di esercitare l’azione civile nel processo penale.

3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014

Torna all’articolo

Invia un articolo