Sentenza – Abilitazione, professione, albo unico, iscrizione
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 21 gennaio 2014, n. 1173
Ritenuto in fatto
1. – La ragioniera C.S. ha proposto reclamo innanzi al Tribunale di Milano avverso la decisione assunta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in data 20 aprile 2011, con cui era stato rigettato il ricorso da lei proposto avverso la delibera del 1° luglio 2010 del Consiglio dell’Ordine di Milano che non aveva accolto la sua domanda di “reiscrizione” all’albo.
A sostegno del reclamo, la S. ha dedotto di essere stata iscritta all’albo dei ragionieri di Milano dal 1961 al 1999, a seguito di abilitazione professionale conseguita nel 1960; di avere rinunciato all’iscrizione al predetto albo per le condizioni imposte dalla normativa regolante la Cassa previdenza ragionieri; di ritenere il suo diritto alla reiscrizione operativo per la continuità motivata dall’avvenuta fusione dell’albo dei dottori commercialisti e dell’albo dei ragionieri.
Il Tribunale ha respinto il ricorso evidenziando che, quando la rag. S. aveva formulato domanda di iscrizione all’albo unico, ella non era in possesso dei requisiti previsti dall’art. 36 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34), rappresentati dalla laurea specialistica o dall’attestazione di abilitazione alla professione di dottore commercialista.
2. – Questa pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 agosto 2012, sul rilievo che i requisiti per l’iscrizione sono disciplinati secondo la normativa vigente all’epoca in cui la domanda è stata formulata e che il caso non è contemplato dalla disciplina transitoria recata dal d.lgs. n. 139 del 2005, dove è previsto che confluiscono nel nuovo albo mantenendo la pregressa anzianità solo coloro che alla data del 31 dicembre 2007 erano iscritti nei rispettivi albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 novembre 2012, sulla base di quattro motivi.
L’intimato Consiglio nazionale non ha svolto attività difensiva in questa sede.
In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato in diritto
1. – Con il primo motivo (violazione dell’art. 36 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, istitutivo del nuovo albo unificato, e della legge delega 24 febbraio 2005, n. 34) si deduce che erroneamente il giudice del merito ha valutato la domanda di “reiscrizione” della ricorrente secondo le prescrizioni dettate a regime dall’art. 36 del d.lgs. n. 139 del 2005 per chi si iscrive per la prima volta. La conclusione alla quale è pervenuta la Corte d’appello comporterebbe una disparità di trattamento tra il professionista che si sia cancellato prima dell’istituzione dell’albo unificato rispetto a chi si cancella oggi.
Con il secondo mezzo (violazione dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 3 della legge delega n. 34 del 2005 e degli artt. 58, 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 139 del 2005) la ricorrente sostiene: che le nuove modalità di formazione sono state richieste solo per i nuovi iscritti, non già per chi avesse già conseguito l’abilitazione secondo le regole vigenti al momento in cui per la prima volta si è iscritto; che unico presupposto per la reiscrizione è il conseguimento dell’abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento; che le nuove norme non richiedono che chi già era iscritto dimostri di avere ottenuto l’abilitazione secondo le regole vigenti, bastando che l’abilitazione sia stata conseguita, anche se secondo le regole antecedenti.
Il terzo motivo ed il quarto motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione degli artt. 58, 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 139 del 2005) si dolgono che la sentenza impugnata abbia equiparato la reiscrizione ad una domanda di nuova iscrizione.
2. – I quattro motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
2.1. – Dando attuazione alla legge delega n. 34 del 2005, il d.lgs. n. 139 del 2005 ha unificato l’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti commerciali nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed ha costituito, presso ciascun Ordine territoriale, l’albo dei commercialisti e degli esperti contabili.
Ai sensi dell’art. 34 del citato d.lgs., l’albo è diviso in due sezioni: la sezione A, che raggruppa i commercialisti, e la sezione B, relativa agli esperti contabili.
La nuova disciplina stabilisce, a regime, i requisiti per l’iscrizione nell’albo (art. 36). Per l’iscrizione dei dottori commercialisti nella sezione A è, tra l’altro, necessario: (a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell’economia, ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economiche aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; e (b) avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto. Per l’iscrizione degli esperti contabili nella sezione B i requisiti professionali richiesti sono: (a) il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche; (b) il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.
Le norme transitorie del d.lgs. n. 139 del 2005 disciplinano la confluenza nella sezione dell’albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Ai sensi dell’art. 61, infatti, “coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella sezione A commercialisti dell’albo di cui all’articolo 34, conservando rispettivamente l’anzianità della precedente iscrizione”; e “agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, spetta il titolo di “dottore commercialista”, mentre “agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, spetta il titolo di “ragioniere commercialista”.
La disciplina transitoria è completata da una norma sui diritti quesiti. Secondo l’art. 62 del d.lgs. n. 139 del 2005, infatti, possono fare domanda di iscrizione nella sezione A commercialisti dell’albo:
– coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l’abilitazione professionale in conformità del previgente ordinamento della professione di dottore commercialista e che alla medesima data non risultino iscritti all’albo;
– coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l’abilitazione professionale in conformità di quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 (Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali), e dal decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622 (Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale), e che, alla medesima data, non risultino iscritti all’albo.
2.3. – Da tanto consegue che il ragioniere, privo di laurea, che abbia ottenuto, come nella specie, l’abilitazione professionale nel 1960 e che non sia iscritto, alla data del 31 dicembre 2007, nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali per averne chiesto, in epoca precedente (nel 1999), la cancellazione volontaria, non ha titolo per essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito dal d.lgs. n. 139 del 2005 in attuazione della delega conferita con la legge n. 34 del 2005: né in base alla disciplina a regime, difettando il requisito della laurea specialistica e del superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista (art. 36 d.lgs. cit.); né secondo la disciplina transitoria, giacché la continuità di iscrizione nel nuovo albo è assicurata ai ragionieri che alla data del 31 dicembre 2007 siano iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, e perché la salvaguardia dei “diritti quesiti” à prevista unicamente in favore di coloro che, pur non iscritti nell’albo, alla predetta data abbiano conseguito l’abilitazione professionale in conformità del previgente ordinamento della professione di dottore commercialista o abbiano conseguito l’abilitazione professionale in base a quanto disposto, anche in via transitoria, dalla legge n. 183 del 1992, in tema di modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei ragionieri e periti commerciali. Né, così interpretati, gli artt. 36, 61 e 62 del d.lgs. n. 139 del 2005 si pongono in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, giacché – fermo restando che, nel passaggio ad una nuova normativa di una determinata materia, il legislatore ha ampia possibilità di scelta nel dettare la relativa disciplina transitoria, con il limite del rispetto di posizioni soggettive già maturate e della palese irragionevolezza che darebbe luogo a lesioni del principio di eguaglianza – chi non è iscritto nell’albo e non esercita l’attività professionale, avendo conseguito la relativa abilitazione in un tempo remoto, non a ridosso della disciplina di riforma, non vanta un affidamento ragionevole all’immutabilità dell’assetto regolatore di quel determinato ordinamento professionale.
3. – Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Giuseppe Tripodi | Sentenze Cassazone