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Sentenza – Avvocato, processo penale, procedimento disciplinare

Corte di Cassazione - Sentenza di 9366 del 17 aprile 2013

 

Sentenza – Avvocato, processo penale, procedimento disciplinare
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili
Sentenza 17 dicembre 2013 – 28 maggio 2014, n. 11908
Presidente Miani Canevari – Relatore San Giorgio

Ritenuto in fatto

1. – L’Avv. F.S., all’esito di un procedimento disciplinare avviato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza su segnalazione del P.M. relativa ad un procedimento penale a carico della stessa per concorso in bancarotta fraudolenta ed altro, fu condannata, a seguito della riassunzione, deliberata il 9 luglio 2008, del procedimento disciplinare, sospeso con delibera del 10 aprile 2003 per pregiudizialità penale, alla sospensione per un anno.
2. – A seguito di ricorso della interessata, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza depositata il 10 aprile 2013, ha modificato la decisione impugnata solo quanto alla durata della sospensione, ridotta a sei mesi.
In particolare, con riguardo alla eccezione pregiudiziale di estinzione del procedimento disciplinare per mancata riassunzione nel termine di cui all’art. 297 cod.proc.civ., il C.N.F. ha sostenuto la inapplicabilità di detta norma al procedimento disciplinare, e comunque l’avvenuta riassunzione dello stesso nel predetto termine, dovendosi avere riguardo ai fini di cui si tratta alla data della delibera di riassunzione, e non a quella di notifica della stessa, avvenuta con la notifica dell’atto di citazione a comparire innanzi al COA. In ogni caso, si è affermata in sentenza la decadenza dell’incolpata dalla eccezione in esame per essere stata la stessa proposta dopo la prima difesa. Nel merito, la responsabilità disciplinare della professionista, secondo il CNF, emergeva con nettezza dal materiale probatorio acquisito al procedimento disciplinare. I fatti, accertati dalle sentenze penali, integravano abusi riferibili all’esercizio della professione forense e comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale.
La esclusione della responsabilità disciplinare della ricorrente in relazione al capo per il quale in sede penale era stata applicata la prescrizione comportava la rideterminazione in sei mesi della sanzione della sospensione.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Avv. S. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Considerato in diritto

1. – Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 297 cod.proc.civ. Errore nei presupposto di fatto e di diritto. Motivazione illogica e contraddittoria. Sostiene la ricorrente che, avendo avuto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza in data 28 aprile 2008 comunicazione ufficiale della intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna, risultava tardiva la riassunzione disposta con notificazione in data 19 gennaio 2009 all’Avv. S. della citazione a comparire per la ripresa del procedimento disciplinare all’udienza del 5 marzo 2009. Avrebbe, pertanto, errato il CNF nel respingere la eccezione di estinzione del procedimento disciplinare medesimo, sia perché Part. 297 cod.proc.civ., relativo all’obbligo ed alla proposizione dell’atto di riassunzione del procedimento sospeso, troverebbe applicazione anche al procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, sia perché la riassunzione nella specie sarebbe stata tardiva in quanto avvenuta solo in data 19 gennaio 2009, e, quindi, oltre il termine semestrale, sia che questo venga fatto decorrere dalla comunicazione della Procura della Repubblica di Potenza relativa alla intervenuta irrevocabilità della sentenza penale, sia che si faccia riferimento al 1 luglio 2008, data di acquisizione da parte dell’Ordine di Potenza di copia autentica della sentenza. Del resto, ai fini della tempestività della riassunzione, non potrebbe farsi riferimento alla semplice adozione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine (9 luglio 208), essendo, invece, necessaria la relativa notificazione al soggetto interessato nei confronti del quale l’atto di riassunzione doveva produrre i propri effetti. Avrebbe, inoltre, errato il CNF nel ritenere tardiva la eccezione relativa alla intervenuta estinzione del procedimento disciplinare.
2. – La doglianza è immeritevole di accoglimento.
Correttamente, infatti, il CNF ha ritenuto che il procedimento disciplinare di cui si tratta è stato riassunto tempestivamente.
Al riguardo, deve richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale di cui all’art. 297, primo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale decorre dalla conoscenza effettiva, da parte dei Consiglio locale dell’Ordine, della definizione del processo penale, al quale l’organo titolare dell’azione disciplinare è estraneo (Cass. S.U., sent. n. 13975 del 2004).
Tale orientamento conferma, anzitutto, l’applicabilità al procedimento disciplinare dell’art. 297 cod. proc.civ., come ritenuto dalla ricorrente.
Peraltro, nella specie, la riassunzione è avvenuta nel termine semestrale di cui alla citata disposizione codicistica, decorrente, come chiarito, dalla acquisizione da parte del COA della copia integrale della sentenza penale, recante l’attestazione della relativa irrevocabilità (1 luglio 2008). Ed infatti, la delibera di riassunzione dei procedimento disciplinare è datata 9 luglio 2008, ed è, dunque, ampiamente all’interno dei semestre.
Né alcun rilievo assume ai fini di cui si tratta la data della notifica della citata deliberazione alla incolpata: detta operazione, come correttamente sottolineato dal CNF, è distinta dalla riassunzione, già disposta con la relativa delibera, ed è diretta alla citazione dell’incolpata a comparire.
3. – Con il secondo motivo si denuncia violazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità disciplinare degli Avvocati. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sarebbe mancata nella specie alcuna valutazione in ordine alla sussistenza della responsabilità disciplinare della attuale ricorrente, anche alla luce dei pareri esibiti, come in ordine alla determinazione del tipo di sanzione da irrogare.
4. – La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio, siccome attinente esclusivamente a valutazioni di merito operate motivatamente dal CNF e, pertanto, insindacabili nella presente sede.
5. – La affermata infondatezza delle doglianze dà conto altresì della irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla ricorrente nella memoria, dell’art. 56, quarto comma, del rd.l. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui il ricorso nei confronti delle sanzioni disciplinari irrogate dal CNF non ha automatico effetto sospensivo, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per la previsione della possibilità che la sanzione disciplinare sia applicata e scontata prima che l’accertamento in ordine alla responsabilità dell’incolpato divenga definitivo. Invero, la rilevanza della questione nella specie è esclusa proprio dalla circostanza che il ricorso non meriti accoglimento, sicché non si potrebbe porre un problema di accertamento della insussistenza di responsabilità disciplinare a sanzione già espiata. 6. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese dei presente giudizio, non essendo stata svolta attività difensiva dall’intimato. Risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1 -quater dell’art. 13 dei testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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