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Sentenza – Calciopoli, direttore, giornalista, diffamazione

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Sentenza – Calciopoli, direttore, giornalista, diffamazione
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 11 febbraio – 28 maggio 2014, n. 21845
Presidente Lombardi – Relatore Bevere

Fatto e diritto

Con sentenza 11.3.2013 la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 21.5.09 del tribunale di Torino, confermata la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha ridotto la pena inflitta a B.M. a € 450 di multa e la pena inflitta a P.G. a € 300 di multa; ha confermato l’affermazione di responsabilità del primo in ordine al reato ex artt. 595 co. 1 e 3 c.p. e 13 L. 47/48 e la responsabilità del secondo in ordine al reato ex artt. 57 e 595 co. 1 e 3 c.p. e 13 L. 47/48, nonché le statuizioni civili in favore di M.L. e G.A.
Il difensore degli imputati ha presentato ricorso per i seguenti motivi
1. vizio di motivazione : i giudici di appello, attraverso il richiamo ai contenuti dell’atto di gravame, hanno manifestato di aver preso cognizione dei presupposti logici e giuridici che avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia di assoluzione e tenuto conto del contesto di accesa polemica sportivo giudiziaria, secondo l’ottica dei tifosi di calcio, avrebbero dovuto riconoscere al B. di aver legittimamente esercitato il diritto di critica;
2. vizio di motivazione in riferimento al rigetto della richiesta di ridurre l”entità del danno da risarcire: la corte ha ritenuto che la somma liquidata dal primo giudice in via equitativa sia equa e congrua senza dar conto delle specifiche censure formulate nell’atto di appello.
I motivi del ricorso sono manifestamente infondati in quanto riguardano aspetti valutativi delle risultanze processuali che non possono essere esaminati, nell’alveo del delimitato sindacato riconosciuto dal legislatore a questa corte.
Con essi il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di giudizio di legittimità, il cui perimetro è delimitato dal controllo della logicità della motivazione, consistente nell’esame del percorso giustificativo della decisione e nella verifica dell’adeguatezza dei passaggi argomentativi, di cui il giudice di merito si è servito per supportare il proprio convincimento.
Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame, in cui la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze, costituite dall’acquisito testo dell’articolo, il cui contenuto è stato considerato, con valutazione razionale e quindi insindacabile , lesivo della reputazione dei due personaggi del mondo calcistico Trattasi di apprezzamenti critici espressi con parole (killer impunita essersi adoperati malavitosamente, ben conosciuti latitanti per via di una giustizia sportiva molto ingiusta), che correttamente la corte di merito ha ritenuto essere stati scelti all’insegna dell’invettiva e del dileggio superando i limiti della continenza. Questo requisito dell’esimente del diritto di critica non può equivalere ad obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, essendo consentito l’uso di espressioni aspre e polemiche, specialmente quando oggetto della censura siano argomenti di ampio e diffuso interesse pubblico. Confine invalicabile è però costituito dal rispetto del bene fondamentale previsto dall’art. 3 della Costituzione per cui la liceità delle espressioni polemiche va esclusa quando si travalichi questo limite della correttezza del linguaggio , calpestando quel minimo di dignità che va riconosciuto ad ogni essere ungano. Nel caso in esame , i giudici di merito con argomentazione logica e costituzionalmente orientata, hanno affermato che il giornalista non ha svolto il corretto ruolo di informazione e di critica, ma ha svolto la funzione di aggressore dell’altrui reputazione con termini inappropriati, slealmente estranei al lessico usuale della polemica sportiva, facilmente sostituibili con altri, ugualmente critici, ma compatibili con civili relazioni umane e sociali.
Quanto al motivo relativo alla dimensione del danno da risarcire, va rilevato che, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la valutazione effettuata dai giudici di merito, essendo affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, in quanto essa non difetta di giustificazione né si discosta macroscopicamente dai dati di comune esperienza, né presenta alcuna contraddittorietà.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

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