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Sentenza – civile, confessione, soccombenza

Sentenza – civile, confessione, soccombenza
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 2
Ordinanza 18 marzo – 8 aprile 2014, n. 8184
Presidente Petitti – Relatore Giusti

Fatto e diritto

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 dicembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “La Casa di cura Prof. E. F. s.r.l. unipersonale è struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale per il ricovero e la degenza nella branca medica specialistica di “ostetricia e ginecologia”, con annesso servizio per il trattamento della sterilità. A seguito di ispezione condotta dal Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in data 6 dicembre 2006 è stato redatto un verbale di contestazione per l’accertata violazione dell’art. 37 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, stante la ritardata comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, da parte della Casa di cura, dell’inizio dell’attività di trattamento di dati di natura comune e sensibile dei propri pazienti, tra i quali i dati idonei ad identificare malattie ereditarie e quelli relativi alla procreazione.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con determinazione n. 108 del 1 luglio 2009, disattesi i rilievi difensivi della Casa di cura, ha ingiunto alla stessa il pagamento della somma di Euro 10.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 163 del codice in materia di protezione dei dati personali, in relazione agli obblighi di notificazione posti dagli artt. 37, comma 1, lettera b), e 38 dello stesso codice, disponendo altresì, a norma dell’art. 163, la pubblicazione a cura del contravventore, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, per estratto e per una sola volta, sul (OMISSIS) .

Avverso tale provvedimento la Casa di cura ha proposto opposizione, esponendo di avere acquisito la disponibilità dei dati personali trattati in precedenza dalla s.r.l. Fertilia all’esito di un contratto di affitto di azienda stipulato in data 1 aprile 2005 con quest’ultima società, la quale, per quanto di sua competenza, aveva già provveduto ad effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell’art. 37 del codice, e sostenendo la non necessità della comunicazione al Garante dell’inizio del trattamento dei dati sensibili, visto che il legale rappresentante della s.r.l. Fertilia e della opponente Casa di cura era la stessa persona fisica, il prof. F.E. , e che la sede della prima società coincideva con quella della seconda.

L’adito Tribunale di Catania, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 febbraio 2012, ha respinto l’opposizione.

Il primo giudice ha osservato che, ai fini della titolarità del trattamento dei dati sensibili, acquista autonomo rilievo la persona giuridica e non il legale rappresentante della stessa che solo temporaneamente la rappresenta. Nella specie – ha proseguito il Tribunale – i titolari del trattamento dei dati sensibili erano la s.r.l. Fertilia e, successivamente, la Casa di cura “prof. E. F. ” s.r.l. unipersonale.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Casa di cura ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ottobre 2012, sulla base di due motivi. Il Garante ha resistito con controricorso. Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 4, lettera f, 28 e 37 del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) lamenta che il Tribunale non abbia considerato che, a seguito dell’affitto dell’azienda da Fertilia s.r.l. alla Casa di cura Prof. E. F. s.r.l. uni-personale, la gestione dell’attività nel campo della medicina della riproduzione non ha subito alcun mutamento ai fini del trattamento dati, essendo rimasto immutato il titolare del trattamento (il prof. F.E. ) e la sede dell’azienda in cui lo stesso avveniva.

Il motivo è infondato.

Poiché, ai sensi dell’art. 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, titolare del trattamento è la persona giuridica (“l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento”) e non il legale rappresentante o l’amministratore unico quale organo della stessa, allorché nella gestione di una azienda nel campo sanitario che tratta dati di natura comune e sensibile dei propri pazienti subentri, a seguito di contratto di affitto, una distinta società avente personalità giuridica, questa diventa titolare del trattamento e, come tale, ha l’obbligo di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell’art. 37 del codice prima dell’inizio del trattamento dalla medesima effettuato, a nulla rilevando che amministratore di detta società sia la medesima persona fisica rivestente la qualità di legale rappresentante della diversa società proprietaria dell’azienda sanitaria, e che quest’ultima avesse, a suo tempo, quando esercitava direttamente l’attività sanitaria, provveduto alla prescritta notifica.

Il secondo motivo, attinente alle spese, è infondato, perché il Tribunale ha, correttamente, fatto applicazione del principio di soccombenza. Del resto, la censura è sostanzialmente priva di autonomia rispetto al motivo concernente la sostanza della regiudicanda, essendo formulata sul presupposto che il giudice del merito avrebbe dovuto accogliere l’opposizione e quindi, per l’effetto e in via di ricaduta, diversamente regolare le spese in applicazione del principio di soccombenza”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che nessuna delle parti ha depositato memoria.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono state mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 1.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

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