Sentenza – Compensi avvocato, parcella proporzinata al risultato
Suprema Corte di Cassazione Sezione VI-1 Civile
Ordinanza 17 dicembre 2013 – 7 febbraio 2014, n. 2863
Osserva
Con il primi due motivi di ricorso il ricorrente deduce che, essendosi il fallimento costituito nel giudizio di opposizione solo in sede di udienza e non nel termine di 10 giorni prima di cui all’art. 99 l.f., l’eccezione sollevata circa il valore delle controversie in cui esso ricorrente aveva prestato la propria attività professionale, era inammissibile perché tardiva e che, avendo il Tribunale deciso anche sulla base di tali eccezioni, si era verificata una violazione del contraddittorio.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati.
La contestazione circa il valore di una controversia non costituisce una eccezione in senso stretto bensì una mera difesa che può essere proposta in qualunque fase del giudizio.
È appena il caso di ricordare che l’eccezione in senso stretto, in quanto ha ad oggetto un fatto impeditivo del fatto costitutivo dedotto dall’attore non è deducibile la prima volta nel giudizio di appello, ove sono ammesse mere difese, intendendosi per tali le argomentazioni con cui si contrasta genericamente l’avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato. (Cass. 816/09).
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omesso esame della documentazione prodotta.
Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico non essendo indicati quali atti rilevanti ai fini del decidere non sono stati presi in considerazione dal Tribunale.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione dell’ari 5 comma 3 della Tariffa stragiudiziale forense che consente di aumentare i massimi tariffari fino al doppio in relazione ali ‘importanza della prestazione.
Il motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale con valutazione di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità, escluso la straordinaria importanza della prestazione professionale.
Con il quinto motivo si contesta la violazione degli artt. 229 e seg. c.c. perché il Tribunale ha considerato che il progetto divisionale non era stato ritenuto meritevole di accoglimento da parte del Tribunale e della Corte d’appello.
Secondo il ricorrente sarebbe stato in tal modo violato il principio secondo cui l’obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato.
Il motivo è manifestamente infondato rientrando nella determinazione degli onorari anche la valutazione dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente.
Il ricorso può in conclusione essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 cpc.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Curatela controricorrente, liquidate in Euro 2000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Giuseppe Tripodi | Sentenze Cassazone