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Sentenza – Competenza, spese giustizia, liquidazione Consulente Tecnico, P.M.

Sentenza – Competenza, spese giustizia, liquidazione Consulente Tecnico, P.M.
Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali
Sentenza 28 novembre 2013 – 27 febbraio 2014, n. 9605
Presidente Santacroce – Relatore Bianchi

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 4 ottobre 2012 disponeva consulenza tecnica tossicologica nel procedimento instaurato a carico di S.B. , lo stesso giorno arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Esperito l’incarico, il giorno successivo il consulente presentava la richiesta di liquidazione del compenso che il Procuratore della Repubblica trasmetteva per competenza al Tribunale di Roma perché provvedesse ex art. 168 d.P.R. n.115 del 2002, a norma del quale la competenza appartiene al “magistrato che procede”, da individuare, secondo il Pubblico Ministero, nel Tribunale, essendosi lo stesso giorno 4 ottobre incardinato il procedimento con rito direttissimo.
Il Tribunale restituiva gli atti al P.M. invitandolo a riconsiderare la questione alla luce del più recente orientamento della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 46673 del 10/10/2012, Bacaio, Rv.254022) secondo il quale, sulla base dell’art. 73 disp. att. cod. proc. pen., la competenza è del pubblico ministero che ha effettuato la nomina.
Il P.M. rifiutava tuttavia di provvedere e ritrasmetteva gli atti al Tribunale, che, con ordinanza resa il 17 dicembre 2012, sollevava conflitto di competenza.
Nell’ordinanza il Tribunale sosteneva che, a norma dell’art. 73 disp. att. cod. proc. pen., la liquidazione dei compensi al consulente tecnico del p.m. va effettuata in base alle disposizioni valevoli per il perito, in particolare di quella dell’art. 232 cod. proc. pen. richiamato dal predetto art. 73 disp. att. cod. proc. pen., conclusione non contraddetta dall’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, dal momento che nel caso in esame il consulente aveva svolto funzioni di ausiliario del pubblico ministero e non del giudice del dibattimento e che la nozione di magistrato chiamato, secondo la norma citata, ad emettere il provvedimento di liquidazione, si riferisce tanto al giudice quanto al pubblico ministero.
2. Il ricorso veniva assegnato alla Prima Sezione penale della Corte di cassazione, la quale riteneva ammissibile il conflitto tra giudice e pubblico ministero sotto specie di caso analogo, pur dando atto di divergenti pronunce giurisprudenziali al riguardo; e, ravvisata l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione della competenza a provvedere sulla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico del pubblico ministero, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen..
Rilevava in particolare la Sezione rimettente che secondo la costante giurisprudenza della Quatta Sezione penale la competenza alla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero spetta al “magistrato che procede” (e quindi nel giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento) in applicazione dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina specificamente la competenza alla liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato; pertanto dovendosi qualificare abnorme il provvedimento con cui il tribunale, investito dal pubblico ministero in ordine alla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico nominato dallo stesso p.m., dichiari la propria incompetenza a provvedere e disponga la restituzione degli atti al p.m., determinando cosi una situazione di stallo, non altrimenti eliminabile (Sez. 4, n. 10744 del 06/12/2011, Favoni, Rv. 252657; Sez, 4, n. 15147 del 29/01/2008, Ignoti, Rv. 239732; Sez. 4, n.9498 del 10/01/2012, n.m.).
In senso contrario, in sede di risoluzione di un conflitto di competenza, era stato invece affermato dalla Prima Sezione penale che la liquidazione dell’onorario del consulente tecnico del p.m. compete, ai sensi dell’art. 73 disp. att. cod. proc. pen., al pubblico ministero, in quanto organo giudiziario che lo ha nominato, e non al giudice procedente (Sez. 1, n. 46673 del 10/10/2012, Bacalo, Rv. 254023).
Con successiva decisione n. 2819 del 30/11/2012, Drigo, Rv. 254333, la Quarta Sezione aveva però ribadito la tesi della competenza del giudice che procede a norma dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, con espressa confutazione della decisione emessa dalla Prima Sezione.
La Sezione rimettente richiamava inoltre la ordinanza della Terza Sezione n. 28181 del 29/02/2012, Alemanni, Rv. 254327, che ha ritenuto non autonomamente impugnabile da parte del p.m. il provvedimento del giudice di restituzione al medesimo p.m. della richiesta di liquidazione del compenso presentata dal consulente tecnico, in quanto la previsione di uno speciale procedimento di opposizione per le controversie riguardanti la liquidazione degli onorari agli ausiliari fa venir meno l’irreversibilità della stasi procedimentale costituente presupposto necessario dell’abnormità. L’accoglimento della tesi, sostenuta dalla Terza Sezione, della “estraneità del sub-procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari al procedimento penale principale”, in quanto mera attività amministrativa di liquidazione delle parcelle disciplinata dagli artt. 170 d.P.R. n.115 del 2002 e 15 d.lgs. n.150 del 2011 con la previsione della speciale procedura di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, estensibile al decreto di rigetto della richiesta di pagamento, produrrebbe – rileva ancora l’ordinanza di rimessione – effetti non solo ai fini della non configurabilità del “provvedimento abnorme” per insussistenza dell’elemento essenziale della stasi processuale, ma anche ai fini della mancanza del presupposti per la configurabilità del conflitto di competenza, che deve necessariamente intervenire sulla materia giurisdizionale e non su una collaterale attività amministrativa di per sé estranea al procedimento penale.
3. Il Primo Presidente, con decreto del 18 giugno 2013, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione in camera di consiglio l’odierna udienza.

Considerato in diritto

1. La questione su cui si è sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite attiene alla individuazione dell’autorità giudiziaria competente ad effettuare la liquidazione dei compensi al consulente tecnico del pubblico ministero.
2. Preliminare all’esame del merito della questione è il tema dell’ammissibilità di un conflitto di competenza tra pubblico ministero e giudice, relativamente al quale nella sua ordinanza di rimessione la Prima Sezione, dato atto dell’esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ha espresso posizione per la tesi positiva.
2.1. Tale presa di posizione trova il suo precedente in un orientamento solo di recente espresso dalla medesima Prima Sezione, nel senso che il concorrente rifiuto del p.m. e del giudice di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal consulente tecnico del p.m. integra una situazione di conflitto negativo di competenza, sub specie del caso analogo di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., perché determina una situazione di stallo eliminabile solo con una decisione della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 46673 del 10/10/2012, Bacaio, Rv. 254022; conf. nn. 46674 e 46675 del 2012, n.m.). A tale soluzione si è giunti ricordando la giurisprudenza (Sez. 1, n. 778, del 26/03/1994, Buonocore, Rv. 196870; Sez. 1, n. 874 del 19/04/1995, Milazzo, Rv. 200931) che ha ritenuto ammissibili i contrasti tra magistrati di sorveglianza pur trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa; quella che ammette il contrasto tra giudice del procedimento principale e giudice del procedimento incidentale (cautelare) in ordine alla liquidazione dei compensi del difensore o consulente tecnico di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato; quella (Sez. 1, n. 629 del 25/01/1999, Di Maggio, Rv. 213283; Sez. 1, n. 61 del 26/10/2010, Piccinno, Rv. 249284) che ravvisa un caso analogo nel conflitto tra pubblico ministero e magistrato di sorveglianza.
2.2. Il Collegio non condivide tale posizione, che si pone in contrasto con il testuale contenuto dell’art. 28, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il conflitto, di giurisdizione o di competenza, è possibile solo tra giudici che prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; sicché, secondo il chiaro tenore di tale disposizione, il conflitto è configurabile solo tra organi giurisdizionali.
È vero che il comma 2 dell’art. 28 prevede che le norme sui conflitti si applicano anche nei “casi analoghi”, ma al riguardo è stato già osservato (Sez. 1, n. 451 del 21/01/2000, Carbonara, Rv. 215378) che l’analogia va comunque circoscritta ai contrasti tra organi giurisdizionali, come emerge dalla lettera dell’accennata disposizione, che, usando la congiunzione “tuttavia” per raccordare il primo al secondo periodo, quest’ultimo specificamente riferito al contrasto tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, rende evidente che lo spazio di operatività dei conflitti è limitato comunque ai giudici.
Chiarissima in proposito è la Relazione Preliminare al codice di procedura penale, secondo cui “si è volutamente evitato qualsiasi riferimento a casi di contrasto tra pubblico ministero e giudice proprio per sottolineare che eventuali casi di contrasto non sono riconducibili alla categoria dei conflitti e ciò anche in considerazione della qualità di parte, sia pure pubblica, che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo codice di procedura penale”.
E proprio a tale qualità di “parte” ha fatto riferimento la giurisprudenza assolutamente prevalente che ha escluso l’ammissibilità del conflitto tra p.m. e giudice (Sez. 1, n. 1405 del 21/05/1990, Paci, Rv. 184589; Sez. 1, n. 4964 del 17/12/1991, Rubagotti, Rv. 189428; Sez. 1, n. 3256 del 06/07/1992, Loreti, Rv. 191593; Sez. 1, n. 3254 del 06/07/1992, Piersigilli, Rv. 191385; Sez. 1, n. 3880 del 06/10/1992, Panetta, Rv. 192181; Sez. 1, n. 714 del 19/02/1993, Egizio, Rv. 193396; Sez. 1, n. 1555 del 06/04/1994, Di Mattina, Rv. 197658; Sez. 1, n. 451 del 21/01/2000, Carbonara, cit.; Sez. 1, n. 17357 del 09/04/2009, Carletti, Rv. 243568; Sez. 1, n. 26733 del 05/05/2009, Buccella, Rv. 244649).
Quanto ai precedenti richiamati dalla ordinanza di rimessione, gli stessi non assumono rilevanza ai fini di cui si discute, almeno nei limiti in cui gli stessi riguardano casi in cui è stata riconosciuta l’ammissibilità di conflitto tra diversi magistrati di sorveglianza ovvero tra giudici del procedimento principale e incidentale, trattandosi di situazioni che non involgono la posizione del pubblico ministero.
È ancora il caso di ricordare che la tesi qui accolta risulta confermata dall’affermazione di questa Corte, a Sezioni Unite, di indubbia valenza generale pur essendo stata espressa con riferimento ad una situazione diversa da quella qui considerata, secondo cui i provvedimenti del p.m., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono né qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), né impugnabili, quantunque illegittimi (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598).
2.3. La possibilità di insorgenza di conflitti è dunque prevista unicamente tra giudici ordinari o tra giudici ordinari e giudici speciali, ed i casi analoghi vanno ricondotti sempre nell’ambio di valutazioni che interessano organi della giurisdizione, per fronteggiare situazioni che patologicamente alterino i criteri di ordinaria ripartizione della potestà di giudicare, con conseguente possibile violazione dei principi costituzionali della naturalità e della precostituzione del “giudice”.
Consegue che il p.m. non può che prendere atto della decisione del giudice ed adeguarvisi, a meno che il provvedimento del giudice non sia abnorme, e come tale impugnabile con ricorso per cassazione. (Sez. 1, n. 3256 del 06/07/1992, Loreti, Rv. 191593).
Questa linea interpretativa è stata seguita anche da Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227355, che, chiamata a pronunciarsi relativamente alla questione della competenza a decidere sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, hanno ritenuto abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il g.i.p. aveva disposto la trasmissione, per competenza, al p.m. di una tale domanda; e in motivazione si è escluso, da un lato, che la situazione di stallo processuale determinatasi in conseguenza della declinatoria di competenza del giudice possa risolversi mediante la procedura di conflitto, non essendo quest’ultimo configurabile tra p.m. e giudice, e, dall’altro, che la decisione di natura meramente processuale del g.i.p. possa essere equiparata a un provvedimento sostanzialmente reiettivo dell’istanza nel merito e, come tale, impugnabile a norma dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 (affermazione quest’ultima su cui si tornerà in seguito).
Come in altre occasioni, la categoria dell’abnormità è stata utilizzata per consentire l’impugnazione, anche da parte del p.m., di provvedimenti giurisdizionali (esclusi dunque quelli del pubblico ministero che tale natura non hanno) per i quali non è prevista alcuna forma di impugnazione, secondo le linee di un istituto frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale tesa a mitigare gli effetti del principio di tassatività sia delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.) che dei mezzi d’impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.) e che ha portato ad affermare che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; che l’abnormità dell’atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (da ultimo, fra molte, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, Rv. 238240).
Facendo applicazione di tali concetti la giurisprudenza assolutamente prevalente delle singole sezioni si è espressa nel senso della abnormità, sotto il profilo della idoneità a determinare la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo, del provvedimento di restituzione al pubblico ministero da parte del giudice della richiesta di liquidazione del compenso del consulente tecnico (da ultimo Sez. 4, n. 21319 del 11/12/2012, Pinetti, Rv. 255281).
Una opinione difforme è stata espressa di recente da Sez. 3, n. 28181 del 29/02/2012, Alemanni, Rv. 254327, che ha ritenuto non autonomamente impugnabile da parte del p.m. il provvedimento del giudice di restituzione della richiesta di liquidazione del compenso presentata dal consulente tecnico, sul rilievo che per le controversie riguardanti la liquidazione degli onorari agli ausiliari è previsto uno speciale procedimento di opposizione attraverso il quale è possibile far venir meno l’irreversibilità della stasi procedimentale.
Vale però in contrario quanto già osservato dalle Sezioni Unite con la sentenza in proc. Lustri, già sopra anche a questo proposito richiamata, che ha escluso che la decisione di natura meramente processuale con la quale il g.i.p. si limita a trasmettere gli atti per competenza al pubblico ministero possa essere equiparata a un provvedimento sostanzialmente reiettivo dell’istanza nel merito e, come tale, impugnabile (in quel caso a norma dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002). Nello stesso senso si è espressa altresì Sez. 4, n. 26993 del 05/05/2004, Demo, Rv. 229660.
3. Deve pertanto affermarsi il principio per cui “non è configurabile neppure sotto il profilo dei casi analoghi un conflitto di competenza tra il pubblico ministero, che è una parte, anche se pubblica, del processo, e il giudice”.
4. La ritenuta inammissibilità del conflitto porterebbe di per sé alla restituzione degli atti al Tribunale di Roma, che, a sua volta, dovrebbe, secondo il suo punto di vista, restituirli al P.M. perché provveda alla liquidazione di cui in atti.
Quanto tuttavia osservato in ordine all’indirizzo che considera abnorme il provvedimento di restituzione al pubblico ministero, da parte del giudice, della richiesta di liquidazione del compenso del consulente tecnico, induce il Collegio, per elementari ragioni di economia processuale, a individuare direttamente l’organo cui trasmettere gli atti per l’evasione di tale richiesta. Esigenza, questa, la cui soddisfazione impone, all’evidenza, di esaminare e risolvere nel merito la questione proposta nella ordinanza di rimessione.
4.1. La materia delle spese di giustizia e quella del patrocinio a spese dello Stato hanno dato vita ad un ricco e variegato panorama giurisprudenziale, non sopito, ma forse addirittura rivitalizzato, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia, deliberatamente adottato al fine di un complessivo riordino e razionalizzazione della intera materia.
4.2. Tale fonte ha recepito e sistematizzato tutte le norme, legislative e regolamentari, sulle spese, dettando disposizioni comuni per il processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e intervenendo, secondo quanto risulta dalla stessa relazione illustrativa allo schema di decreto poi approvato, su una stratificazione di norme formatasi nel corso di ben centocinquanta anni, a decorrere, per quanto riguarda il processo civile e penale, dall’emanazione dei regi-decreti n. 2700 e 2702 del 1865 (c.d. campioni civile e penale). Secondo la logica che è propria alla redazione dei testi unici, si è voluto riunire in un unico corpo normativo la materia delle spese giudiziali, cioè degli esborsi originati da uno specifico processo, cui è stata assimilata quella del patrocinio; si tratta in realtà di una materia non sempre omogenea e comunque assai complessa e frammentata, trattandosi di tutte le spese, di tutti i procedimenti giurisdizionali, dal loro sorgere al loro recupero, con differenze collegate alle peculiarità delle singole attività o situazioni da cui le spese stesse derivano; differenze recepite dalle varie discipline settoriali già contenute nei codici e nelle leggi speciali succedutisi nel tempo senza una complessiva visione organica.
L’intervento di “riordino normativo” è stato effettuato sulla base dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, modificato dall’art. 1 della legge n. 340 del 2000, che ha conferito al Governo la delega per la emanazione di testi unici e di regolamenti di delegificazione (art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) anche per le spese di giustizia, con riferimento alle materie indicate ai numeri 9, 10 e 11 dell’allegato n. 1 della medesima legge n. 50 del 1999, attinenti: al procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati; al procedimento relativo alle spese di giustizia (campione civile e penale e leggi successive); ai procedimenti per l’iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio; agli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari.
I principi e criteri direttivi sono stati fissati dal comma 2 dell’art. 7 della legge-delega, nel senso che al riordino delle norme si doveva procedere mediante l’emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari; a tale fine, ciascun testo unico doveva comprendere le disposizioni contenute in un decreto legislativo e un regolamento che il Governo doveva emanare attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi: a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali; b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportandosi, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restavano comunque in vigore; f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolavano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.
Come è detto testualmente nella relazione illustrativa, si tratta di un testo unico di armonizzazione, da compiersi alla luce dei criteri e principi direttivi espressamente menzionati; il riordino per l’armonizzazione consentiva un intervento sulle norme preesistenti per rendere la disciplina più coerente nel suo complesso, in sintonia con l’evolversi dei principi generali, con il diritto vivente creato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con l’evolversi dei valori complessivi dell’ordinamento.
Dal complessivo quadro sopra sinteticamente richiamato si evincono chiaramente i limiti della delega, nel senso che la stessa conferisce alle disposizioni del testo unico un contenuto sicuramente innovativo che però non può spingersi ad operare modifiche sostanziali della disciplina che non siano state rese necessarie dalla stessa opera di coordinamento e armonizzazione espressamente delegata. Resta esclusa, in assenza di delega e dei relativi principi e criteri direttivi, la possibilità di modificare sostanzialmente la disciplina sulla quale è avvenuto l’intervento ed in particolare, per quanto qui rileva, di modificare le norme di competenza contenute nel codice di procedura penale sia pure attinenti procedimenti incidentali.
In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità che, con riguardo alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha ribadito la natura “compilativa” del predetto T.U. (Sez. U, Lustri, già citata, in motivazione; Sez. U, n.36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667).
4.3. Nel presente giudizio viene in rilievo la previsione, recata dall’art. 168 del citato T.U., secondo la quale “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”.
In primo luogo, va ricordato che l’art. 3 dello stesso T.U., nel fornire le definizioni da valere ai fini della lettura dello stesso, se non diversamente stabilito, alla lett. a) ha definito come “magistrato” “il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile”. Ciò ha fatto sorgere non pochi dubbi in ordine alle rispettive attribuzioni dei due organi stante la riferibilità del termine “magistrato” sia al pubblico ministero che al giudice.
Circa poi il significato della locuzione “che procede”, nella giurisprudenza di questa Corte domina la tesi secondo cui “magistrato che procede” è quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della presentazione della richiesta di liquidazione.
Un diverso criterio di lettura, che pone l’accento sul legame fiduciario che caratterizza il conferimento dell’incarico, e privilegia, quindi, ai fini della competenza per la liquidazione dei compensi, l’organo che vi presiede, si rinviene però – proprio in tema di liquidazione del compenso al consulente del P.M. – nell’art. 73 disp. att. cod. proc. pen., che rinvia all’osservanza delle disposizioni previste per il perito e, quindi, all’art. 232 cod. proc. pen., il quale stabilisce espressamente che il compenso al perito è liquidato dal giudice che ha disposto la perizia, e ciò a prescindere dalla fase in cui si trova il procedimento nel momento della richiesta di liquidazione.
4.4. Ad avviso del Collegio, pur nella condivisibile lettura della norma generale dell’art. 168 del T.U. n. 115, come riferibile al magistrato che ha la disponibilità degli atti al momento della richiesta di liquidazione, per la liquidazione del compenso al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero non può che farsi riferimento al coordinato disposto degli artt. 73 disp. att. cod. proc. pen. e 232 cod. proc. pen.
È, invero, decisiva al riguardo la considerazione che il citato art. 73 è espressamente dedicato al consulente del pubblico ministero, alla sua nomina e alla sua scelta (che di regola deve avvenire tra gli iscritti nell’albo dei periti); il rinvio, contenuto nella seconda parte della disposizione, per la liquidazione del compenso, alla disciplina codicistica sul perito non può che intendersi, atteso il tenore letterale della norma e l’assenza di ogni segno indicativo di una diversa volontà limitativa, in senso generale, comprensivo, quindi, anche della procedura e della competenza a provvedere sulla liquidazione dei compensi, secondo il criterio (riferito al giudice) di cui all’art. 232 cod. proc. pen..
A giustificare la applicazione della medesima regola concorre la sussistenza della medesima ratto, in considerazione dello stretto vincolo fiduciario che intercorre tra autorità che designa e soggetto designato quale perito o consulente e delle responsabilità che derivano al “magistrato” dalle liquidazioni dal medesimo ordinate (art. 172 T.U.).
Non può in contrario ipotizzarsi una novazione legislativa derivante dalla disciplina dettata dal T.U. in materia di spese di giustizia, atteso che, come sopra si è detto, il legislatore del testo unico aveva uno specifico e limitato mandato, quello di coordinare e armonizzare la legislazione previgente, con un puntuale vincolo per le innovazioni da apportare: la coerenza logica sistematica della normativa da coordinare ed il rispetto della precedente normativa di settore. Con la conseguenza che le singole norme del testo unico non possono essere interpretate nel senso volto a determinare modifiche incidenti su diritti sostanziali o procedimentali rispetto alla situazione normativa precedente propria delle diverse sotto-materie.
Resta da ribadire che la regola di competenza sopra delineata per il perito e il consulente del P.M. deriva da una speciale disposizione normativa, e non incide sulla regola fissata in via generale dall’art. 168 T.U. per il custode e gli altri ausiliari ivi menzionati.
5. In conclusione, per le ragioni sopra espresse, deve dichiararsi inammissibile il sollevato conflitto di competenza.
Gli atti dovranno essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che dovrà provvedere sulla liquidazione dei compensi del consulente tecnico dallo stesso nominato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il conflitto.

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