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Sentenza – Consiglio di Stato, stalking

Sentenza – Consiglio di Stato, stalking
Consiglio di Stato – Sezione III
Sentenza 16 gennaio – 5 marzo 2014, n. 1067
Presidente Romeo – Estensore Dell’Utri

Fatto

Con atto inoltrato per le notifiche il 14 giugno 2013 e depositato il 9 luglio seguente il signor -omissis- ha appellato la sentenza 4 marzo 2013 n. 331, notificatagli il 15 aprile 2013, col quale il TAR per il Veneto, sezione terza, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del decreto 27 ottobre 2011 del Prefetto di -omissis-, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento in data 5 agosto 2011 del Questore di -omissis-, di ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 a mantenere una condotta conforme a legge e ad astenersi dal compiere atti persecutori nei confronti della signora -omissis-, ex compagna, nonché dello stesso provvedimento e del verbale di accesso del 19 dicembre 2011, nella parte in cui nega l’accesso stesso al/i verbale/i delle testimonianze assunte dalla Questura di -omissis-, oltreché per il risarcimento del danno subito a seguito dell’adozione del provvedimenti impugnati.

A sostegno dell’appello ha dedotto:
1.- Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 97 della Costituzione.
IL TAR ha asserito che il provvedimento di ammonimento non doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, mentre è pacifico in giurisprudenza che debba essere data all’interessato la possibilità di palesare il proprio punto di vista nel corso del procedimento, restando inapplicabile l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 non trattandosi di attività vincolata.
2.- Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per carenza di motivazione sotto diverso profilo.
Al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, non sussistono i presupposti di urgenza che giustifichino l’omissione dell’adempimento e difetta ogni adeguata e congrua motivazione al riguardo; ciò a maggior ragione della risalenza al 2007 delle accuse a lui mosse, del tempo (sei mesi) di cui la signora -omissis-ha avuto bisogno per determinarsi a formalizzare la richiesta di ammonimento e del periodo intercorso tra la richiesta stessa e la notifica del provvedimento.
3.- Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
In sentenza si afferma che ai sensi del cit. art. 8 il Questore deve assumere informazioni dagli organi investigativi e sentire le persone informate dei fatti, ma non si censura la mancata audizione dell’interessato in qualità di persona informata dei fatti, né la circostanza che sia stato sentito un solo testimone, indicato dalla signora -OMISSIS- il quale frequentava raramente l’abitazione e non ha mai assistito agli asseriti litigi. Non si comprende perché non siano stati sentiti anche l’ex moglie dell’attuale appellante, abitante nell’appartamento attiguo, ed il figlio primogenito del medesimo, che ha abitato col padre e con la signora -omissis-per ben 14 anni.

Inoltre, l’asserita prova delle minacce e dei comportamenti ossessivi del ricorrente risulterebbe da una sola “trascrizione” di una registrazione di una conversazione ipoteticamente avvenuta con la signora -omissis- non messa a disposizione del ricorrente stesso, non risultante dal fascicolo procedimentale ma solo indicata nella relazione d’ufficio prodotta dall’Avvocatura in primo grado, di cui si contesta l’autenticità e la genuinità e, d’altra parte, in detta relazione si legge che il trascrittore non aveva mezzi tecnologici per avere certezza che si trattasse delle voci dei signori -omissis- e -omissis-o di altri; né vi è corrispondenza tra la trascrizione e la registrazione e neppure è chiaro quando sarebbe avvenuto l’episodio, dato che sono riportate due possibili date; quanto al certificato del Pronto Soccorso, dal medesimo risulta solo -omissis- involontariamente provocato e non -omissis- -omissis-; quanto alle telefonate intercorse nel periodo dal 16 marzo 2010 al 16 marzo 2012, si chiede l’acquisizione ex art. 104, co. 2, c.p.a. dei relativi tabulati, che comunque l’appellante si è premurato di reperire, supplendo all’inerzia ed alla frettolosità dell’Amministrazione, e dai quali non emergono telefonate notturne nei giorni indicati, anzi risultano 271 telefonate ed SMS della signora -omissis-e solo 142 dell’istante.
Ciò dimostra che la Questura avrebbe dovuto approfondire i fatti, assumere informazioni e svolgere ulteriori indagini, anziché basarsi esclusivamente sulle affermazioni della signora -omissis-e su circostanze considerevolmente risalenti nel tempo.

Il timore e lo stato d’ansia denunciati dalla richiedente sono incomprovati, privi di attualità e infondati poiché l’appellante non ha mai posto in essere condotte persecutorie.
4.- Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 612 bis c.p. nonché dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009; eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti.
Gli episodi narrati dalla richiedente non sono riconducibili ad atti persecutori, non consistendo in “-omissis-”. Come evidenziato anche nel ricorso gerarchico, la relazione con la signora -omissis-è terminata, su sua iniziativa, per irrisolvibili problemi di convivenza e incompatibilità caratteriale; i rapporti sono stati tesi e difficili, ma mai vi sono state minacce o aggressioni. Le questioni esistenti hanno natura prettamente civilistica; le comunicazioni da parte dell’appellante non hanno mai avuto carattere ingiurioso, anzi tali caratteri hanno quelle della richiedente; mai egli ha controllato la medesima, la quale ha scelto di abitare nella stessa via del ricorrente, a soli 100 metri di distanza, sicché gli incontri sono inevitabili come è inevitabile è che le rispettive auto siano posteggiate vicino. L’episodio delle fotografie scattate al citofono della signora -omissis- riferito dal testimone, va contestualizzato: infatti risale ad epoca in cui la signora ed il figlio di entrambi non si erano ancora trasferiti e prima della sottoscrizione dell’accordo per la gestione del figlio, sicché egli non comprendeva perché il nome dei propri familiari e, segnatamente, del figlio comparissero sul campanello di altro immobile; proprio per avere spiegazioni ha fotografato il citofono e non per controllare l’ex convivente.

Il ricorrente telefonava a quest’ultima solo in caso di urgenza e per questioni riguardanti il figlio, mentre è la signora -omissis-che chiamava innumerevoli volte. D’altra parte, se fosse realmente “terrorizzata” non avrebbe scelto di abitare a nemmeno 100 metri di distanza, peraltro continuando la convivenza per ben sette mesi dall’aver preso in locazione l’appartamento prima di trasferirvisi.
Mai egli ha ostacolato i rapporti della signora con la famiglia d’origine né con gli amici, peraltro comuni, né l’ha prevaricata o privata di autonomia decisionale all’interno del nucleo familiare o nelle sue scelte e decisioni, tanto meno l’ha costretta ad abortire, e neppure ne ha mai messo in discussione le capacità genitoriali, pur essendo egli un padre attento, presente e disponibile.
Lo stato d’animo di ansia, paura o timore per l’incolumità propria o di un congiunto non può essere meramente affermato, senza alcun supporto documentale; ma in realtà non sussiste, considerato anche i normali e frequenti incontri per i più svariati incontri, quali impegni sportivi e scolastici del figlio, feste di compleanno e altro, continuati anche dopo il 2008.
Lo stato di profonda tensione, ansia e scoramento attiene invece al signor -omissis-.
5.- Istanza di risarcimento danni.
Appunto tale stato deriva dall’ammonimento e dal successivo decreto prefettizio e può essere ricondotto nella tipologia del danno biologico, che va risarcito nella misura da quantificare con CTU medico legale, come chiesto in primo grado. Gli stessi provvedimenti, irragionevolmente adottati in base ad istruttoria superficiale ed insufficiente, sulla scorta di sole affermazioni e documenti di parte e senza vaglio critico, hanno inoltre leso pesantemente l’immagine ed il decoro dell’appellante.
Il Ministero dell’interno, l’UTG e la Questura di -omissis- si sono costituiti in giudizio, ma non hanno prodotto scritti difensivi.
La signora -omissis- pur ritualmente intimata, non si è invece costituita.
Con memoria del 16 dicembre 2013 parte appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e richieste, nelle quali ha insistito all’udienza pubblica del 16 gennaio 2014, a seguito della quale l’appello è stato introitato in decisione.

Diritto

Col provvedimento in data 5 agosto 2011 della Questura di -omissis- impugnato in primo grado dall’attuale appellante, signor -omissis-, e notificatogli il 22 seguente, il medesimo è stato reso edotto che in data 30 giugno 2011 l’ex compagna signora -omissis- ha avanzato richiesta di ammonimento (datata 22 giugno 2011) nei suoi confronti per aver posto in atto condotte persecutorie, aggravatesi dal 2007 a seguito della decisione della predetta di troncare la relazione sentimentale, consistenti in ingiurie, minacce, dispetti ed appostamenti, che hanno cagionato alla richiedente un perdurante stato d’ansia e paura. E, osservato che la narrazione dei fatti lamentati dalla richiedente appare “adeguatamente riscontrata dalla documentazione acquisita e dalle testimonianze assunte”, l’istanza è stata ritenuta fondata, sicché il signor -omissis- è stato ammonito oralmente ai sensi dell’art. 8, co. 2, della legge 23 aprile 2009 n. 38 ed invitato a cessare atti molesti nei confronti della signora -omissis- dei suoi familiari e delle persone a lei legate da qualsivoglia vincolo, con l’avvertenza che, diversamente, sarà deferito anche d’ufficio all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 612 bis cod. pen..
Con ricorso gerarchico al Prefetto di -omissis- l’interessato ha chiesto l’annullamento del verbale di ammonimento lamentando violazione di legge e, in particolare, dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, per insussistenza della fondatezza dell’istanza in questione ed assoluta mancanza di elementi agli atti che giustifichino l’emissione del provvedimento.
In estrema sintesi, ha contestato che la ricostruzione operata nel provvedimento stesso, privo dell’indicazione della documentazione acquisita e delle testimonianze assunte, sia “esclusivamente fondata sul racconto della persona istante”, il quale sarebbe del tutto fantasioso, essendo la realtà dei fatti del tutto diversa poiché i contatti sarebbero determinati dal suo atteggiamento di genitore responsabile del figlio di entrambi, anzi sarebbe la signora -omissis-a inviargli continui messaggi contenenti rivendicazioni economiche “assurde”, richieste di spiegazioni inutili, accuse anche ingiuriose ed espressioni astiose.
Con provvedimento datato 27 ottobre 2011, pure impugnato in primo grado, il Prefetto di -omissis- ha rilevato che mediante l’acquisizione di documenti e l’audizione di testimoni è stata raggiunta la ragionevole certezza della plausibilità e verosimiglianza delle vicende esposte dalla -omissis- essendosi trovati veri e propri riscontri oggettivi circa i fatti narrati ed elementi certi sulla personalità e sulle condotte del -omissis- da epoca antecedente al d.l. n. 11 del 2009 sino ai nostri giorni; ha perciò ritenuto congrua ed adeguata l’istruttoria compiuta, richiedendosi ai fini dell’ammonimento non la prova del fatto penalmente rilevante ma la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori. Ha pertanto respinto il ricorso gerarchico.
Ciò posto in fatto, si ricorda in diritto che l’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. con mod. dalla legge 23 aprile 2009 n.38, sulla richiesta di ammonimento nei confronti della persona autore della condotta di reiterate minacce o molestie, il questore provvede “assunte se necessario informazioni degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti”. La Sezione ha già avuto modo di affermare che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, sicché potrebbe essere omessa la comunicazione dell’avvio del procedimento nella ricorrenza di particolari esigenze di celerità (cfr. Cons. St., Sez. III, 23 febbraio 2012 n. 1069); è stato peraltro precisato che la norma prescrive l’audizione delle persone informate dei fatti, tra le quali rientra l’ammonendo, il quale deve essere posto in grado di replicare alle contestazioni (cfr. Cons. St., Sez. III, 21 ottobre 2011 n. 5676).

Nella specie, è evidente che, nel periodo che va dalla data del 30 giugno 2011, di presentazione della richiesta di ammonimento, a quella di emissione del provvedimento (5 agosto), ossia nell’arco di oltre un mese, ben poteva essere dato avviso al signor -OMISSIS- dell’avvio del procedimento e, soprattutto, ben poteva essere sentito quale “persona informata dei fatti” nell’ambito della svolta istruttoria, tanto più che in essa vi è stata occasione di udire altro teste. Tuttavia tali rilievi non consentono l’accoglimento dell’appello poiché le censure svolte al riguardo in primo grado (e ribadite in questa sede) devono ritenersi inammissibili, in quanto non formulate nel ricorso gerarchico benché i dati di fatto su cui si basano fossero desumibili direttamente dall’ammonimento. E, com’è noto, il ricorrente non può proporre in sede giurisdizionale motivi nuovi rispetto a quelli dedotti in sede gerarchica, pena l’elusione del termine perentorio entro i quali proporre ricorso giurisdizionale (cfr. Cons. St., Sez. IV, 15 marzo 2012 n. 1444).
Peraltro, l’appello (ed il sottostante ricorso di primo grado) appaiono fondati sotto altro aspetto.
È emerso dal provvedimento prefettizio di reiezione del gravame amministrativo che è stata assunta una testimonianza (del fratello della richiedente) e sono stati acquisiti documenti, tra cui la trascrizione di una registrazione di una discussione del dicembre 2007, ossia sono stati acquisiti elementi indiziari tutti di provenienza della richiedente o da essa indicati, senza lo svolgimento di ulteriori indagini documentali né l’audizione di altre persone informate dei fatti, quali il primogenito dell’ammonendo, per lungo periodo convivente con la coppia, o l’ex moglie del medesimo, vicina di casa.
In altre parole, l’istruttoria compiuta si è svolta in solo senso, quindi non può che ritenersi incompleta e carente, come fin dall’origine lamentato dal signor -omissis- in relazione a tali aspetti.

D’altra parte se per un verso gli indizi raccolti confermano un comportamento a dir poco non corretto di quest’ultimo (ad esempio, nel verbale di pronto soccorso del 16 marzo 2007 si indica che la signora riferisce di-omissis-e che dall’esame obiettivo risultava “evidente -omissis- -omissis–omissis-”, a fronte della diversa versione dell’episodio da parte dell’attuale appellante, che vorrebbe trattarsi di involontaria pressione del proprio viso con barba), per altro verso si tratta essenzialmente di fatti e circostanze risalenti nel tempo, mentre nel periodo più recente dalla documentazione in atti non ne emergono di obiettivamente tali da tradursi in reali minacce e molestie, apparendo piuttosto l’espressione di divergenze, pur accese, in ispecie sull’organizzazione e la gestione del figlio della coppia o per questioni civilistiche. Comunque, quanto addotto dalla richiedente relativamente a tale ultimo periodo è stato apprezzato dalla Questura di -OMISSIS- acriticamente, omettendo di acquisire ulteriori elementi di giudizio che non fossero forniti dalla stessa parte.
Lo stesso primo giudice dà atto che i fatti considerati dalla Questura non sono recenti, ma ciò non determinerebbe un vizio di istruttoria in ragione dell’attualità dello stato d’ansia e di timore della richiedente, determinato dalla preoccupazione della reiterazione di tali condotte in occasione del prossimo avvio da parte sua di un’azione civile concernente pretese patrimoniali; stato di ansia e di timore verificato in più colloqui con l’interessata.

Sennonché tale stato, quand’anche sussistente, non giustifica di per sé solo l’applicazione della misura di cui si controverte, dovendosene verificare il collegamento non soggettivo con manifestazioni di un attuale e concreto intento persecutorio; e ciò, giova ribadirlo, anche sulla scorta di elementi non riconducibili in via esclusiva alla richiedente, come detto nella specie non acquisiti.
In conclusione, stante il ritenuto difetto di istruttoria, in riforma della sentenza appellata la domanda annullatoria va accolta, fatti ovviamente salvi gli eventuali, ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione a conclusione della rinnovata istruttoria.

Analogo accoglimento non può essere pronunciato sulla domanda risarcitoria.
In via pregiudiziale, ciò è escluso dalla mancata ricorrenza dell’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, non configurabile nello svolgimento di un procedimento recentemente introdotto nell’ordinamento, all’epoca non ancora sufficientemente trattato e chiarito dalla giurisprudenza, nonché in presenza di episodi significativi ancorché non recenti, i quali, se non utili per quanto innanzi a sorreggere l’ammonimento, devono ritenersi validi ai diversi fini ora in parola.
L’esito complessivo della controversia e la peculiarità della vicenda consigliano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie nei limiti di cui il motivazione il medesimo appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie parzialmente il ricorso di primo grado, annulla gli impugnati provvedimenti di ammonimento e di rigetto del ricorso gerarchico, nonché respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di -omissis- -omissis- e -omissis–omissis-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

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