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Sentenza – Danni, risarcimento, vaccinazione, ASL

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Sentenza – Danni, risarcimento, vaccinazione, ASL
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 19 dicembre 2013 – 15 maggio 2014, n. 10629
Presidente Petti – Relatore Travaglino

Fatto e diritto

I FATTI.

1) IL PROCEDIMENTO 22759/2007 (+ 26526 e 27732/2007).
S.A. , in proprio e quale tutrice provvisoria della figlia M.A. , nell’evocare in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Regione Piemonte, il Ministero della Salute, la Gestione Liquidatoria della disciolta Usl XX Susa e la Asl X, chiese la condanna dei convenuti al risarcimento dei gravissimi danni – conseguenti alla vaccinazione antitetanica e antidifterica alla quale la piccola A. era stata sottoposta il 20 maggio 1988 – subiti dalla figlia minore.

La Regione fu autorizzata a chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, Reale Mutua s.p.a..

Il giudice di primo grado, dichiarato in limine il difetto di legittimazione passiva del Ministero quanto alla sua responsabilità contrattuale, della Asl X, della Gestione liquidatoria della Usl XX Susa e della Regione Piemonte con riferimento alle prestazioni eseguite dal medico di base e alla domanda proposta a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; dichiarata la legittimazione passiva della Regione con riferimento alla domanda di responsabilità con esclusione di quella relativa alle ricordate prestazioni del medico di base; dichiarato prescritto il diritto al risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti del ministero; dichiarato prescritto il medesimo diritto, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nei confronti della Regione; dichiarata la nullità della domanda di risarcimento per l’insufficienza delle prestazioni erogate (ordinandone all’uopo l’integrazione), dispose la separazione del giudizio nei confronti della Asl X e della Gestione liquidatoria e la prosecuzione del giudizio con separato provvedimento ordinatorio.
Pronunciando sull’impugnazione proposto da S.A. avverso questa pronuncia, la Corte di appello di Torino:

– Rigettò il gravame quanto alla domanda rivolta nei confronti del Ministero della salute;

– Dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Regione Piemonte in ordine a tutte le domande proposte dall’appellante;

– Rigettò la domanda di manleva proposta dalla Regione Piemonte nei confronti della Reale Mutua;

– Dichiarò la legittimazione passiva in capo alla Gestione liquidatoria della disciolta Usl XX, disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti.

La sentenza non definitiva della Corte territoriale è stata impugnata, in via principale, dalla Gestione liquidatoria con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di censura.

Resistono S.A. e la Reale Mutua con controricorso, e introducono a loro volta ricorsi incidentali sorretti, rispettivamente, da sette e da due motivi di doglianza.

Al ricorso incidentale Reale Mutua resiste S.A. .

Al ricorso incidentale S. resiste il Ministero della salute.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

2) IL PROCEDIMENTO 3977/2013.

Con sentenza introitata in decisione il 22 giugno del 2010 e depositata il 14 maggio 2012, la medesima Corte di appello, in diversa composizione, investita della prosecuzione del giudizio poc’anzi rammentata, ammesse le prove orali dedotte dalla S. e disposta perizia medico legale sulla minore, accertò e dichiarò la responsabilità contrattuale della Gestione liquidatoria, condannandola al risarcimento del danno nei confronti della S. , in proprio (nella misura di 300 mila Euro) e quale tutrice della figlia minore (nella misura di 1.500.000 Euro).

Anche questa sentenza, definitiva, è stata impugnata dalla Gestione liquidatoria con ricorso per cassazione sorretto da tre motivi di censura.

Resiste S.A. con controricorso, e propone a sua volta ricorso incidentale sorretto da sette motivi di doglianza.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE.

Tutti i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti – così accogliendosi l’istanza dei difensori di S.A. del 5 aprile 2013.

Nessuna delle impugnazioni può trovare accoglimento.

1) I RICORSI DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA.

Con il primo motivo di impugnazione della sentenza, non definitiva della Corte subalpina, si denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero l’individuazione del dies a quo dei termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla somministrazione del vaccino.

Il motivo – prima ancora che infondato nel merito, avendo la Corte d’appello fatto buon governo dei principi che regolano la esatta individuazione dell’exordium praescriptionis – è inammissibile il rito.

Va, difatti, rammentato come il tema della sintesi espositiva necessaria per il relativo esame, qualora ad essere denunciato sia un difetto motivazionale della sentenza che si impugna, sia stato affrontato funditus dalle sezioni unite di questa Corte, che hanno all’uopo specificato (Cass. ss.uu. 20603/07) l’esatta portata del sintagma “chiara indicazione del fatto controverso” in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: si è così affermato che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto (c.d. “quesito di fatto) – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Tale quesito di fatto, nella specie, risulta del tutto omesso.

Con il secondo motivo di impugnazione della sentenza non definitiva, si denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 6 comma 1 L. 23.12.1994 n. 724 e all’art. 2 comma 14 L. 28.12.1995 n. 549, che hanno individuato nelle regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio, nonché in relazione ai principi di diritto dettati dall’art. 111 c.p.c. per l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove tale successione avvenga in corso di causa.

La censura è corredata dal seguente quesito di diritto (ex art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza d’appello depositata nel vigore del D.lgs. 40/2006):

Dica la Corte se, in relazione alle disposizioni dell’art. 6 comma 1 L. 724/1994 e dell’art. 2 comma 14 L. 549/1995 che hanno individuato nelle regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite Gestioni stralcio (di pertinenza delle regioni anche dopo la trasformazione in Gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), spetta in via esclusiva alle regioni la legittimazione processuale e sostanziale per domande concernenti crediti risarcitori azionati dagli utenti del SSN che si assumano danneggiati da illeciti contrattuali o aquiliani ascrivibili all’attività svolta dalle disciolte USSL anteriormente al 31.12.1994 qualora il processo sia instaurato dopo la soppressione delle USSL.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, con condivisibile ed esaustiva motivazione, ha difatti applicato i principi di recente predicati, in subiecta materia, dalle sezioni unite di questa Corte regolatrice (Cass. ss.uu. 10135/2012, ove, come è noto, si individua una fattispecie di legittimazione concorrente Regione-Gestione liquidatoria), e di recente riaffermati, in vicenda del tutto sovrapponibile a quella che oggi occupa il collegio, da questa stessa sezione con la pronuncia n. 796 del 2013, che ha condivisibilmente individuato nella predetta Gestione il soggetto passivamente legittimato.

A tale giurisprudenza, non scorgendo ragioni per discostarsene, nonostante le suggestive argomentazioni di parte ricorrente, il collegio intende dare ulteriore continuità.

Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza definitiva della Corte subalpina, si lamenta la erroneità della statuizione avente ad oggetto la ritenuta inammissibilità dell’eccezione di prescrizione formulata dalla Gestione liquidatoria della USSL, costituitasi in giudizio soltanto in sede di appello – statuizione che avrebbe omesso di considerare, a detta di parte ricorrente, “i peculiari rapporti intercorrenti tra la predetta Gestione e la Regione Piemonte”, tali da consentire alla prima la proposizione dell’eccezione de qua tempestivamente sollevata in primo grado dalla seconda.

La censura non merita accoglimento. Sotto un duplice, concorrente profilo.

Da un canto, perché le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 23022 del 2005 (in conformità con quanto già affermato con la precedente pronuncia n. 102 del 1999) hanno chiarito che le Gestioni stralcio (al pari di quelle liquidatorie) “mantengono l’autonoma soggettività giuridica delle disciolte USL”, specificando ulteriormente che “le gestioni liquidatorie fruiscono della stessa soggettività dell’organo soppresso”;

Dall’altro, poiché le medesime sezioni unite (Cass. n. 10135/2012, cit.) hanno riaffermato il principio della continuità soggettiva tra le gestioni stralcio e gli enti soppressi durante la fase liquidatoria.

La indiscutibile ed autonoma soggettività giuridica delle Gestioni, scaturente dalla altrettanto indiscutibile continuità soggettiva tra le USL soppresse e le medesime Gestioni (conseguenza della quale risulta, a sua volta, il principio poc’anzi ricordato della legittimazione concorrente Regione-Gestione liquidatoria) si pone in termini del tutto ostativi all’accoglimento della censura in esame.

Con il secondo motivo di impugnazione della sentenza, definitiva, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero l’individuazione della responsabilità contrattuale della Gestione liquidatoria della ex USSL 36 di Susa in relazione all’operato dei medici convenzionati coinvolti nella vicenda per cui è causa.

Si lamenta, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui essa avrebbe preso in considerazione la responsabilità della Gestione per l’operato, oltre che dei medici dell’ambulatorio ove la vaccinazione della piccola A. venne materialmente effettuata, anche di soggetti non dipendenti della USSL XX (nella specie, il Dott. Miletto ed i componenti della guardia medica, inimputabile alla Gestione liquidatoria in assenza di un rapporto di dipendenza tra la USSL e il personale convenzionato) con conseguente inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 1228 c.c., dovendo qualificarsi il rapporto fra l’ente ed il medico convenzionato in termini privatistici, di prestazione d’opera professionale).

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La sentenza impugnata, difatti, contrariamente a quanto sostenuto con la censura in esame, non ha in alcun modo considerato rilevante, a fini di condanna, la condotta dei medici in parola (al folio 36, difatti, si legge testualmente che “i profili di responsabilità accertati dal CTU riguardanti i comportamenti omissivi del personale dipendente della USL addetto all’ambulatorio consentono di considerare superata, in concreto, la questione della responsabilità della stessa USL con riferimento alla condotta dei medici di base o di guardia non dipendenti”).

Tanto basta a confermare la legittimità delle decisione impugnata e la infondatezza della doglianza in esame.

Con il terzo motivo di impugnazione della sentenza definitiva, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero l’affermazione dell’esistenza certa di un rapporto etiologico esclusivo tra la condotta del personale sanitario dipendente dall’USSL XX di Susa e la patologia insorta nella piccola M.A. .

La doglianza è palesemente destituita di fondamento, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in tema di nesso di causalità (per tutte, Cass. 21619/07 e Cass. ss.uu. 577/2008), principi dai quali il collegio non intravede motivi per discostarsene, mentre tutte le residue doglianze mirano ad un non consentito riesame di circostanze di fatto già accertato, in assenza di visi logico-giuridici, in sede di giudizio di merito e perciò solo non conoscibili dal giudice di legittimità.

2) I RICORSI INCIDENTALI S. .

a- I primi tre motivi del ricorso incidentale proposto avverso la sentenza non definitiva della Corte torinese, condizionati all’accoglimento dei motivi di ricorso della Gestione liquidatoria afferenti alla sua (pretesa) carenza di legittimazione passiva, risultano assorbiti nel poc’anzi pronunciato rigetto di questi ultimi.

b- Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo del ricorso incidentale avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Torino, si denunciano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione delle norme nazionali sulla vaccinazione obbligatoria, dell’art. 1113, 1218, 1228 c.c., ed ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 e/o 2947 c.c. con riferimento al principio della conoscibilità della causa e della addebitabilità del danno al responsabile, vizio denunciato altresì sotto un duplice aspetto di difetto motivazionale. Le censure – che lamentano, da un canto, il mancato riconoscimento, in capo al Ministero della Salute, di una obligatio ex lege soggetta al regime della responsabilità contrattuale, dall’altro, l’erronea individuazione del dies a quo dell’exordium praescriprionis – sono palesemente infondate, avendo la Corte territoriale applicato, in entrambi i casi, consolidati principi di diritto scaturenti dalle pronunce a sezioni unite di questa Corte regolatrice di cui a Cass. ss. uu. nn. 576-584 del 2008, dai quali, nonostante le ampie e suggestive argomentazioni svolte dalla ricorrente incidentale, il collegio non vede motivi per discostarsi – involgendo, inoltre, il quinto motivo di doglianza, una questione di mero fatto istituzionalmente sottratta alla conoscenza del giudice di legittimità.

c- Con il primo motivo di ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva della Corte di appello di Torino, articolato in 7 sub motivi, si lamenta, con i primi 5, una complessiva sottostima dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, liquidati dalla Corte territoriale, muovendo alla sentenza impugnata censure che, risolvendosi, nella più intima sostanza, in doglianze di puro merito, non possono trovare accoglimento in questa sede. Tutti i motivi sono, difatti, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto e condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello in parte qua, dacché essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati sotto la veste di una (peraltro genericamente denunciata) violazione di legge e di un decisivo difetto di motivazione (a sua volta generato dalla pretesa violazione criteri valutativi di una asseritamente diversa gravità del danno), si risolvono, nella sostanza, in una (ormai sicuramente inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle -fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto, nella specie del tutto predicabili – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze procedimentali, in punto di fatto e di diritto (nonostante quelle stesse risultanze appaiano ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione circostanziale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Del pari infondati risultano i sub-motivi 6 e 7 (con i quali si lamenta, rispettivamente, l’omessa liquidazione delle spese di CTP e di CTU, pari a 2000 Euro, e l’omessa liquidazione delle spese relative al procedimento avanti al tribunale dei minori, pari ad E. 1354), dovendosi all’uopo ritenere che la corte di merito, all’esito della complessiva definizione della lite – comportante una condanna complessiva della parte soccombente ad una somma pari ad 1 milione 800 mila Euro -, abbia implicitamente ritenuto legittimo gravare parte ricorrente di tale, irrisoria spesa collaterale.

d- Il secondo motivo di censura, espressamente condizionato, in punto di mancata declaratoria di responsabilità dei medici non dipendenti, deve ritenersi assorbito nel rigetto del ricorso principale della Gestione liquidatoria.

3) IL RICORSO INCIDENTALE REALE MUTUA.

L’impugnazione (peraltro incondizionata, nonostante la pronuncia di appello risultasse interamente favorevole) è inammissibile per difetto di interesse, essendo stata definitivamente esclusa la legittimazione passiva della regione Piemonte, con conseguente inammissibilità di ogni domanda di manleva da quest’ultima proposta nei confronti della compagnia assicurativa.

La reciproca soccombenza di tutte le parti in causa induce alla integrale compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi di cui al numero di RG 22759, 26520, 27732 del 2007 e 3977 del 2013, li rigetta, e dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

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