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Sentenza – Diminuzione pena, capacità a delinquere

Sentenza – Diminuzione pena, capacità a delinquere
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 21 giugno 2013 – 4 marzo 2014, n. 10264
Presidente Zecca – Relatore Micheli

 

Ritenuto in fatto

1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Tivoli il 15/12/2010 nei confronti di D.B., ritenuto responsabile di reati ex artt. 630, 628, 582, 614 cod. pen., nonché di porto di armi comuni da sparo. L’addebito riguardava fatti commessi dall’imputato – con la complicità di tale D.P. – in danno di R.S.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il B. si era introdotto in tempo di notte nell’abitazione del S., attraverso una finestra che la P. (convivente di quest’ultimo, presso il quale aveva iniziato a lavorare come collaboratrice domestica, ma ancora legata al prevenuto in virtù di una pregressa relazione sentimentale) aveva lasciato appositamente aperta: quindi aveva picchiato e minacciato la persona offesa, prima con una pistola finta e poi con alcuni fucili di proprietà dello stesso S. La vittima era stata legata al letto, con il B. a pretendere somme di denaro quale prezzo della liberazione: le richieste erano state quantificate in 10.000,00 euro, ma il S. aveva rappresentato di non disporre di contanti in misura così elevata, chiedendo all’altro di attendere il mattino in vista della possibilità di reperire la metà della cifra rivolgendosi ad alcuni amici. Il S. aveva infatti telefonato a tale G.M., dicendogli in modo confuso di avere urtato contro una porta, e di avere bisogno di 5.000,00 euro per sé o per la propria figlia, adducendo una situazione di pericolo (dopo quella prima telefonata, ne era seguita una seconda della P. allo stesso M., con l’invito a sbrigarsi): quindi, sopraggiunto il M. con altri conoscenti del S., costoro avevano preso a bussare ed a chiamare l’amico a voce alta, ed il B. si era dato repentinamente alla fuga, rubando alcuni beni (un giubbotto, un paio di pantaloni, delle scarpe, un cellulare, 50,00 euro in contanti e i suddetti fucili, che nell’atto di scappare aveva rivolto contro i nuovi arrivati). La persona offesa era stata trovata ancora sul letto, con il volto tumefatto, presentando lesioni poi giudicate guaribili in trenta giorni: di lì a qualche minuto erano arrivati anche i Carabinieri, i quali si erano posti alla ricerca del fuggitivo, imbattendosi nel giro di breve tempo proprio nel ., trovato in possesso della refurtiva ma non dei fucili. Lo stesso imputato consentiva di rinvenire le armi occultate dietro un cespuglio poco distante.
La Corte territoriale, disattendendo le ragioni di doglianza sviluppate nell’atto di appello, osservava fra l’altro che:
– doveva ritenersi provata la conoscenza dell’italiano da parte del B. (il quale aveva lamentato l’omessa traduzione degli atti processuali in lingua albanese), avendo egli risposto compiutamente alle domande che gli erano state rivolte in un interrogatorio definito “complesso e articolato”;
– non poteva convenirsi sulla prospettata derubricazione del delitto ex art. 630 cod. pen. nella meno grave ipotesi di sequestro di persona, atteso che le presunte ragioni di credito della Paraschiva nei confronti del S., meramente addotte dal B. ed a cui la donna aveva fatto riferimento senza poter fungere da valido riscontro in quanto coimputata, ammontavano comunque a cifre di molto inferiori rispetto alla iniziale pretesa di 10.000,00 euro, il che faceva intendere che il B. intendesse conseguire un profitto come prezzo della liberazione della vittima;
– non risultava configurabile alcun dolo d’impeto, scatenato da motivi di gelosia, visto che l’ingresso del prevenuto in quella casa era stato concordato proprio con la P., e che in ogni caso l’azione si era prolungata per molte ore, dato inconciliabile con un ipotetico stato d’ira;
– non poteva dirsi ricorrere l’attenuante prevista dall’art. 630, comma quarto, cod. pen., dal momento che il B. non aveva posto in essere alcuna dissociazione da condotte altrui, né dato corso a desistenze di sorta.
2. Avverso la ricordata sentenza propone ricorso il difensore del B., deducendo quattro motivi.
2.1 Con il primo, si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per la mancata traduzione del decreto di giudizio immediato emesso nell’ambito del processo de quo in una lingua conosciuta dall’imputato. Sostiene la difesa, reiterando eccezioni già avanzate dinanzi ai giudici di merito, che il B. non sarebbe stato posto in condizione di partecipare consapevolmente al giudizio e soprattutto di esercitare le facoltà correlate all’eventuale opzione per un rito alternativo, in ordine alle quali il suddetto decreto, fissando termini perentori che il destinatario aveva il diritto di comprendere appieno, assumeva “valenza caratterizzante”; l’insufficiente conoscenza dell’italiano da parte del ricorrente, peraltro, risulterebbe dimostrata dalla nomina di un interprete per assistere il B. e dall’attestazione di una insegnante presso l’istituto dove egli si trova in stato di restrizione (secondo cui l’imputato giungerebbe soltanto ad un “livello elementare di rielaborazione dei testi”).
2.2 Con il secondo motivo, la difesa parimenti insiste per la già sollecitata derubricazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, avendo il B. non già perseguito un fine di profitto ingiusto, bensì agito nella convinzione «di attivare, seppure in maniera violenta ed arbitraria, una legittima pretesa, derivante da un pregresso credito della P., sua compagna di vita» (sul punto, lo stesso S. aveva sostanzialmente confermato che la donna gli aveva rivolto richieste di denaro nei giorni immediatamente precedenti ai fatti).
2.3 Con il terzo motivo, si rappresenta violazione dell’art. 630, commi quarto e quinto, cod. pen., in ordine all’omesso riconoscimento in favore dell’imputato delle attenuanti ivi previste: attenuanti che nel caso di specie avrebbero dovuto intendersi configurabili, in ragione dell’apporto collaborativo del B. sia quanto al recupero delle armi rubate che all’indicazione della sua stessa complice.
2.4 Il quarto motivo di ricorso è invece dedicato ad una diffusa analisi della sopravvenuta pronuncia dei giudice delle leggi n. 68 del 23/03/2012, recante la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena ivi stabilita sia diminuita nei casi di lieve entità: dipendendo tale valutazione da elementi quali la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero dalla particolare tenuità del danno o del pericolo cagionati, nell’interesse del ricorrente si reputa che la fattispecie concreta presenti caratteristiche certamente riconducibili alla nozione indicata. Il B., infatti, avrebbe dimostrato una scarsa capacità a delinquere, avendo commesso il reato de quo con mezzi estemporanei e senza alcuna preorganizzazione, con la successiva limitazione della libertà del S. per poche ore (rimanendo questi, peraltro, in compagnia della propria convivente e in grado di effettuare telefonate): inoltre, una volta resosi conto dell’impossibilità di raggiungere lo scopo che si era prefissato, lo stesso imputato aveva volontariamente abbandonato la scena del crimine.
Con riguardo allo ius superveniens derivante dalla ricordata pronuncia della Corte Costituzionale, applicabile ex art. 2 cod. pen. in quanto normativa di maggior favore, si imporrebbe comunque – secondo la difesa – una ulteriore analisi degli elementi di fatto da parte del giudice di merito, rimanendo altrimenti la sentenza impugnata affetta dal vizio di carenza di motivazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato soltanto con riguardo all’ultimo motivo, conformemente alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale.
2. La prima doglianza, afferente la mancata traduzione in lingua albanese dei decreto di giudizio immediato, non può trovare accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che «l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un’indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi» Cass., Sez. VI, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv 253250): nel caso di specie, indipendentemente dalla maggior cautela che venne comunque garantita al B. attraverso la nomina di un interprete, l’attestazione della sua capacità di parlare e comprendere la lingua italiana risultava – come evidenziato dai giudici di appello – già dal contenuto del verbale di perquisizione del 17/10/2009, e trova conferma dalle risultanze dell’interrogatorio reso dallo stesso imputato (appare poi ineccepibile la considerazione della Corte territoriale secondo cui gli elementi valutati dall’insegnante di italiano presso il carcere riguardano piuttosto i profili scolastici di rendimento del ricorrente).
3. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa si richiama ad una interpretazione giurisprudenziale in base alla quale «il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen. sussiste soltanto se l’autore del sequestro abbia agito – in assenza di una causa preesistente – al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; non è configurabile invece, mancando tale specifico fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una precedente causa, ancorché illecita» (Cass., Sez. II, n. 9189 del 01/07/1993, Versaci, Rv 195539; v. anche Cass., Sez. VI, n. 321 del 20/01/2000, Ekvelum). Tuttavia, anche a prescindere dalla considerazione che detto indirizzo – sia pure con espresso riferimento alle ipotesi in cui la presunta causa preesistente si inserisca in un accordo illecito – risulta superato da un successivo intervento delle Sezioni Unite (sentenza n. 962 del 17/12/2003, Huang Yunwen), deve rilevarsi che le argomentazioni del ricorrente costituiscono mera iterazione di tesi confutate – già in linea di fatto – ad opera dei giudici di merito.
A pag. 5 della sentenza di primo grado si legge che «dalle dichiarazioni del S. si evince che il rapinatore inizialmente chiese la somma di 10.000,00 euro, e che fu l’italiano a dirgli che non aveva soldi in casa e che comunque non poteva dargli tale somma, ma solo il giorno dopo poteva farsi portare 5.000,00 euro […]. Ed è proprio l’entità della somma richiesta, diversa da quella oggetto della precedente richiesta della donna, oltre che la diversità del soggetto richiedente e la mancanza di riferimento alla richiesta antecedente […], ad evidenziare l’assenza del collegamento con una richiesta di denaro avanzata dalla Paraschiva alcuni giorni prima, inizialmente di 300-400,00 euro, poi di 3.000,00 euro, motivata sulla necessità di recarsi in Romania, alla quale ha fatto riferimento il S. […], o con una richiesta di 2.000,00 euro, anche in prestito per prendere in affitto un’altra casa (alla quale ha fatto invece riferimento la P.) […], ed a palesare invece la finalità di conseguire un profitto come prezzo della sola liberazione della persona segregata. Del resto il B. ha più volte insistito nel corso dell’interrogatorio sul fatto che era andato dal S. per rubare […]: è dunque verosimile che, non avendo trovato danaro, avesse imposto il reperimento dello stesso trattenendo il S. legato al letto, condizionando espressamente […] l’allontanamento da casa, e conseguentemente la liberazione, alla consegna. La condotta deve dunque ritenersi eziologicamente svincolata da una precedente richiesta di denaro della P., non accolta dal S.».
Di fronte a tali indicazioni, espressamente ribadite dai giudici di appello che vi hanno fatto richiamo aggiungendo le considerazioni sopra ricordate, il ricorrente si limita a ribadire ragioni già discusse e ritenute infondate: il motivo di ricorso deve perciò considerarsi non specifico, in quanto il difetto di specificità – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. – va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo).

 

Cassaforte

 

4. Non possono poi dirsi ravvisabili nel caso concreto le attenuanti di cui al quarto od al quinto comma dell’art. 630 cod. pen., che il difensore del B. torna ad invocare.
Secondo le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, in aderenza al chiaro dettato normativo, occorre infatti – per ritenere configurabile la circostanza prevista dal terzo capoverso – che vi sia una effettiva liberazione della persona sequestrata, e che ciò sia il frutto di «una scissione della condotta del concorrente da quella dei correi, con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell’ostaggio, ed è altresì necessario che tale comportamento sia oggettivamente rilevante, e non determinato da fattori esterni» (Cass., Sez. II, n. 2103 del 20/11/1996, Marras, Rv 209930; v. anche Cass., Sez. V, n. 43713 del 22/11/2002, Malatesta, Rv 223504, secondo cui è necessario che «il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione dei sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo della cessazione del sequestro»).
Situazione che non risulta essersi verificata nella vicenda in esame, dove l’allontanamento del B. – e la successiva liberazione del S. – non derivarono affatto da una scelta consapevole dell’imputato, bensì dall’infruttuoso trascorrere del tempo senza che la pretesa estorsiva venisse soddisfatta, nonché dal sopraggiungere degli amici della vittima.
In ordine all’attenuante di cui al quinto comma, che a sua volta richiede «quale presupposto di applicabilità un aiuto concreto, sostanziale e determinante per l’individuazione e la cattura dei correi», ne è stata significativamente ritenuta la non configurabilità «nei confronti della persona che faccia recuperare le armi utilizzate per il sequestro ed indichi il nominativo del complice dopo che, a carico di quest’ultimo, erano già emersi inequivoci indizi di colpevolezza» (Cass., Sez. VI, n. 37102 del 19/07/2012, Checcucci, Rv 253470). E’ ancora la sentenza di primo grado, in proposito, ad offrire decisivi elementi di valutazione, laddove viene evidenziato che la P. era apparsa ai militari intervenuti stranamente tranquilla, malgrado avesse giustificato la propria condotta – di non aprir loro immediatamente la porta – temendo di trovarsi ancora dinanzi i due ladri che poco prima si erano allontanati: dichiarazioni che nel giro di pochi minuti avevano comunque trovato smentita da parte dello stesso S. Gli elementi a carico della donna erano dunque stati già parzialmente acquisiti, a prescindere dalla successiva precisazione del B. di essersi introdotto nell’abitazione attraverso una finestra che la coimputata aveva lasciato aperta, d’intesa con lui: appare altresì evidente che l’atteggiamento del ricorrente, prima ancora che collaborativo, fu ispirato dalla volontà di addossare alla complice la maggiore responsabilità dell’accaduto, come anche la P. tentò reciprocamente di fare (v. la sentenza del Tribunale, a pag. 4).
5. E’ invece doveroso un nuovo esame della fattispecie da parte del giudice di merito, tenendo conto della portata della sentenza n. 68 del 23/03/2012 della Corte Costituzionale, di cui la pronuncia oggetto di ricorso non poté ovviamente tenere conto, essendo stata emessa esattamente in pari data. La possibilità che il caso in esame venga ritenuto di lieve entità, alla luce dei parametri indicati dal giudice delle leggi, può del resto desumersi sia dalla non particolare entità del lucro perseguito dall’imputato (il quale avanzò una richiesta in denaro decisamente inferiore a quanto poteva registrarsi nella casistica delle vicende degli anni Settanta ed Ottanta che determinarono l’inasprimento del regime sanzionatorio), sia dalla stessa scelta del Tribunale di Tivoli di determinare il computo della pena muovendo dai minimi edittali.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza, limitatamente alle statuizioni coinvolte da Corte Cost. n. 68/2012 e nei limiti di quel coinvolgimento, con rinvio alla Corte di appello di Roma, altra sezione, per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.

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