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Sentenza – giudice, appello, copia – incolla

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Sentenza – giudice, appello, copia – incolla
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 23 aprile – 18 luglio 2014, n. 31818
Presidente Dubolino – Relatore Lignola

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza resa in data 11 ottobre 2012, il G.U.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, all’esito di rito abbreviato, condannava G.L. , funzionario dell’Agenzia delle Entrate di (omissis) , alla pena di giustizia per il delitto di tentata concussione (capo A), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (capi B, C ed E), soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (capo D); F.C. , anch’egli funzionario dell’Agenzia delle Entrate di (omissis) , era condannato per il solo reato di falso, contestato al capo E.
In particolare il primo imputato, secondo la prospettazione accusatoria, previo specifico accordo collusivo con il commercialista D.B.M. , con abuso dei propri poteri, compiva, per il tramite del D.B. , atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre B.M. , legale rappresentante della ditta Gespe s.r.l., a versare Euro 4.000 per procedere all’archiviazione della pratica di cui al processo verbale di constatazione, recante la data del 30 marzo 2009, senza riuscirvi per la denuncia della vittima; redigeva verbali di accesso e di constatazione attestanti operazioni mai avvenute nei tempi e nei modi indicati, riguardanti la Gespe s.r.l.; sopprimeva il verbale di accesso e acquisizione documenti e il verbale di constatazione riguardanti la società Costruzioni Meccaniche Speciali s.r.l., legalmente rappresentata da C.M. . Entrambi gli imputati redigevano falsi verbali di accesso e di constatazione attestanti operazioni mai avvenute nei tempi e nei modi indicati, riguardanti la Costruzioni Meccaniche Speciali s.r.l. ed altre 18 società (capo E).
1.1 L’affermazione di responsabilità è fondata, quanto alla tentata concussione, sulla denuncia di B.M. e sugli accertamenti diretti operati dalla polizia giudiziaria, mediante pedinamenti, perquisizioni personali e domiciliari, sfociati nell’arresto del G. , oltre che sulle dichiarazioni dei protagonisti D.B. e G. ; quanto agli altri reati, è fondata sulle verifiche della Guardia di Finanza, mediante l’escussione dei legali rappresentanti delle società, i quali hanno escluso con assoluta certezza di aver mai ricevuto presso le rispettive sedi societarie i funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 maggio 2013, confermava l’affermazione di responsabilità, riqualificando l’ipotesi contestata al capo A di tentata concussione mediante induzione nella nuova figura di reato di induzione indebita di cui all’articolo 319 quater cod. pen., nella sua forma tentata.
2. Contro la sentenza propongono ricorso per Cassazione entrambi gli imputati;
G.L. , con atto sottoscritto dal difensore, avv. Alberto Arrigoni, deduce sei motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lettera B ed E, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 546 cod. proc. pen., 56 e 319 quater cod. pen.. Il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A, in termini di tentata induzione indebita. In particolare si censura la motivazione con la quale è stata esclusa l’esistenza di un accordo corruttivo tra le parti, per non aver affrontato le tematiche prospettate nei motivi di d’appello, con i quali si evidenziava che il processo verbale di constatazione a carico di Gespe s.r.l. si è concluso con un giudizio assolutamente corretto di parziale non congruità rispetto agli studi di settore (con riferimento all’I.V.A.) e che nella dinamica descritta nella decisione di primo grado il ruolo principale era stato svolto dal commercialista D.B. , vero istigatore dell’operazione illecita, il quale era riuscito contestualmente ad evitare problemi al proprio cliente ed a recuperare un proprio credito professionale nei confronti di costui.
Il ricorrente ribadisce che il processo verbale di constatazione non è un atto discrezionale, ma rappresenta semplicemente una verifica matematica dei dati fiscali, esposti dal soggetto verificato rispetto allo studio di settore; inoltre giudica contraddittorio collegare il giudizio di parziale non congruità – e dunque un esito non favorevole per il contribuente – ad una richiesta concussiva di denaro. Altro aspetto di illogicità riguarda il ruolo del commercialista, il quale non poteva agire contestualmente a favore e contro gli interessi del proprio cliente.
2.2 Con il secondo motivo si deduce, con riferimento ai reati di falsità ideologica di cui ai capi B, C ed E, vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lettera E, cod. proc. pen., per omessa valutazione della “nota operativa accessi brevi” della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate, in data 9 giugno 2011, e del documento proveniente dal Settore Audit e sicurezza della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, pure acquisite dal giudice di primo grado “anche solo per valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo” e poi del tutto trascurate nella decisione di primo grado.
La sentenza impugnata, a fronte di specifiche deduzioni, si limita a ritenere le dedotte circostanze irrilevanti e la questione del tutto inconferente. Il ricorrente ricorda che in sede di ispezione amministrativa tutti verbali oggetto di contestazione nei capi B, C, D ed E sono stati valutati conformi alle disposizioni di legge e/o alle prassi vigenti e che è stata ritenuta estremamente diffusa la prassi di procedere all’esecuzione di accessi per alcune ore presso la sede del contribuente e, per il tempo residuo, presso l’ufficio di appartenenza (salvo poi procedere alla consegna del verbale al contribuente presso l’ufficio o la sede del medesimo); infine sono state ritenute giustificate tali prassi in considerazione dell’indisponibilità di personal computer portatili e delle pressioni da parte del management dell’ufficio, volte ad ottenere crescenti livelli di prodotto, mai accompagnate da opportuni e necessari indirizzi operativi: la carenza di atti dispositivi interni volti a disciplinare le attività e a garantire la loro correttezza è stata ritenuta ascrivibile ai responsabili della struttura e non ai funzionari. In conclusione doveva escludersi l’elemento soggettivo del reato di falso, poiché le alterazioni erano dovute a leggerezza, ad incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative o ancora a negligente applicazione della prassi amministrativa; infine non è stato individuato un movente dell’azione.
2.3 Con il terzo motivo, sempre in relazione agli addebiti sub B, C ed E, si deduce violazione dell’art. 606, lettera B, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 43 e 479 cod. pen., dovendo la condotta dell’imputato essere considerata una negligente applicazione di una prassi amministrativa, come tale colposa e non dolosa, secondo quanto affermato in numerose decisioni di questa Corte, richiamate dal ricorrente.
Inoltre la condotta andava considerata non punibile, secondo i principi del c.d. “falso innocuo”, non essendo stato alterato il senso dell’atto, ma solamente aspetti marginali.
2.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 606, lettera E, cod. proc. pen., in relazione al capo D dell’imputazione (il falso per soppressione), poiché la Corte non ha considerato l’ipotesi alternativa di una semplice dimenticanza da parte del G. , che ha sottoscritto la sola copia rilasciata al soggetto verificato e non anche quella depositata presso l’Agenzia delle Entrate.
2.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 606, lettera B, cod. proc. pen., in relazione all’articolo 62 bis cod. pen., con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, le quali andavano riconosciute in considerazione dello stato di incensuratezza del ricorrente, per l’immediata confessione e la corretta condotta processuale.
2.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 606, lettera C ed E, cod. proc. pen., in relazione all’articolo 240 cod. pen., con riferimento alla confisca dei telefoni cellulari e delle relative schede SIM, poiché la motivazione non da conto del nesso eziologico diretto ed essenziale tra l’utilizzo dei telefoni ed i delitti contestati.
3. F.C. affida il proprio ricorso, sottoscritto dai difensori, avv. Alberto Arrigoni e Walter Livio Verrengia, a tre motivi.
3.1 I primi due motivi sono sostanzialmente coincidenti ai motivi secondo e terzo, proposti dal coimputato G. , sia pure limitatamente al capo E.
3.2 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lettera B, cod. proc. pen., in relazione all’articolo 31 cod. pen., con riferimento alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, poiché a giudizio del ricorrente tra il delitto e l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri vi è solamente un nesso di occasionalità e non anche quel rapporto di strumentalità o, quantomeno, di agevolazione, richiesto dalla norma sostanziale.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso proposto da G.L. è fondato.
2. Giova premettere come, in tema di sentenza di appello, non sussista mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo Giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181).
Viceversa, sussiste vizio di motivazione in grado di appello non soltanto quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal Giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; né può ritenersi precluso al Giudice di legittimità l’esame dei motivi di appello, purché specificamente richiamati, al fine di accertare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo adottato dal Giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto di appello, quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763).
3. Nella specie, di converso, l’impugnata sentenza non ha dato risposta ad alcune delle doglianze avanzate dall’imputato con l’atto di appello.
3.1 Con il primo ed articolato motivo l’imputato aveva contestato la qualificazione giuridica del capo A della rubrica, in termini di tentata induzione indebita, ai sensi dell’art. 56 e 319 quater cod. pen., evidenziando che l’imputato non ebbe mai alcun rapporto diretto con la vittima e che il ruolo di dominus dell’intera vicenda fu ricoperto dal commercialista D.B. , istigatore dell’operazione illecita e beneficiario di Euro 2000, al punto da anticipare parte del denaro richiesto all’imputato; la Corte territoriale si limita ad analizzare il rapporto tra il D.B. ed il B. , sottolineando l’insistenza del primo nei confronti del secondo, finalizzata ad indurlo a versare la somma in favore del funzionario, così tralasciando completamente la posizione dell’imputato in questo rapporto trilaterale.
In tal modo viene semplicemente ed acriticamente riproposta la tesi del giudice di primo grado, secondo il quale il commercialista agiva per conto del funzionario della Agenzia delle Entrate, tesi fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal D.B. in sede di convalida dall’arresto; il profilo riguardante la percezione di una somma anche da parte del commercialista e l’esclusione di qualsiasi rapporto diretto tra l’imputato e la persona offesa sono stati invece completamente ignorati.
4. Analoga sorte merita il quarto motivo di ricorso proposto da G.L. , riguardante il capo D dell’imputazione, ovvero il falso per soppressione del verbale di accesso e acquisizione documenti e del verbale di constatazione redatto il 16 febbraio 2009, riguardante la società Costruzioni Meccaniche Speciali S.r.l. e recanti le firme di entrambi gli imputati.
La sentenza impugnata desume l’evidenza dell’occultamento o della soppressione dal fatto che, mentre il verbale consegnato all’interessato reca la firma di entrambi i funzionari, la copia rinvenuta presso l’Agenzia delle Entrate reca esclusivamente la firma del F. .
Il ricorrente osserva in proposito l’illogicità della deduzione, poiché dal raffronto tra i due verbali poteva desumersi semplicemente che il G. non avesse firmato una delle due copie del documento e non anche che l’avesse distrutta.
4.1 Questa Sezione ha recentemente ribadito che il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell’ambito del giudizio di merito (Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). In altri termini, il principio citato non può valere a far sì che sia la Cassazione a valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa, sempre che però tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un’attenta e completa disamina da parte del giudice dell’appello, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività.
4.2 Nel caso di specie, la regola di giudizio non risulta essere stata osservata dal giudice del merito, poiché la Corte territoriale non prende in alcun modo in esame l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, ipotesi che appare ragionevole, poiché fondata sugli atti del processo. Ne consegue il vizio motivazionale denunciato.
5. L’accoglimento del primo e del quarto motivo comporta l’annullamento della sentenza nei confronti di G.L. , limitatamente ai reati di cui ai capi A, come riqualificato dal giudice di merito (art. 56, 319 quater c.p.) e D (art. 490 c.p.), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
5.1 Il quinto motivo di ricorso, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è conseguentemente assorbito.
6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso del G. , aventi ad oggetto i reati di falso contestati ai capi B, C ed E, sono infondati.
Il ricorrente ha allegato due documenti amministrativi, la “nota operativa accessi brevi” della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate, in data 9 giugno 2011 e la “verifica di conformità della prassi operativa presso l’ufficio in (OMISSIS) in materia di accessi brevi”, proveniente dal Settore Audit e sicurezza della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, del 7 settembre 2010, sottolineandone la rilevanza, già riscontrata dal G.U.P. allorché li acquisì all’udienza del 16 febbraio 2012, sia per valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo (secondo motivo), sia con riferimento all’ipotesi del falso c.d. “innocuo” (terzo motivo).
6.1 Quanto al primo aspetto, deve ritenersi infondata la censura di omessa motivazione, poiché la decisione impugnata affronta specificamente le questioni proposte dalla difesa, attraverso il richiamo dei due documenti, ritenendo del tutto inconferente il riferimento ai problemi di carattere organizzativo (eccessivo carico di lavoro, carenza di pc portatili, mancanza di direttive da seguire, adottate e comunicate solo con la nota del 9 giugno 2011): agli imputati non erano contestate le modalità di effettuazione degli accessi brevi (oggetto invece dell’ispezione amministrativa conclusasi con il documento del 7 settembre 2010 del Settore Audit), ma la verbalizzazione delle operazioni. In altri termini tutti i problemi evidenziati potevano giustificare le irregolarità sul piano amministrativo e disciplinare, ma non certamente le falsificazioni dei verbali, poiché, come già evidenziato nella decisione di primo grado, se i due imputati avessero agito in buona fede, non si vede la ragione per la quale non abbiano dato atto, con la massima trasparenza, ad esempio, che le operazioni erano avvenute presso l’Agenzia delle Entrate.
6.2 Più in generale va ricordato che, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, ossia la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l’animus nocendi né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 35548 del 21/05/2013, Ferraiuolo, Rv. 257040).
Dal contesto narrativo e giustificativo della pronuncia impugnata emerge, in tutta evidenza, la piena consapevolezza degli imputati del falso consistente nell’attestazione delle operazioni di accesso, notifica e controllo della documentazione, mai avvenute nei tempi e nei modi indicati, fatti caduti sotto la loro diretta percezione; il loro comportamento, secondo quanto già evidenziato e come motivatamente rilevato dai giudici di appello, non può essere ascritto a mera leggerezza od equivoco di sorta sulla corretta interpretazione di disposizioni regolamentari o di prassi del servizio, essendo gli imputati ben consapevoli, per esperienza di servizio, degli obblighi loro incombenti.
6.3 Il ricorrente lamenta anche la mancanza di un movente seriamente ipotizzabile dell’azione, non potendosi condividere, in mancanza di una contestazione di truffa, quello di conseguire le apposite indennità. A tal proposito va innanzi tutto precisato che il movente è la causa psichica della condotta umana e lo stimolo che induce l’individuo ad agire; perciò esso è cosa distinta dal dolo, che è l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento (Sez. 1, n. 466 dell’11/11/1993 – dep. 19/01/1994, Hasani, Rv. 196106; Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143); le cause psichiche dell’agire, poi, non sono necessariamente razionali, ma al contrario sono aperte alle ispirazioni e impulsi più vari e misteriosi, insondabili come la complessità dell’animo umano. La qualificazione dell’elemento soggettivo in termini di dolo generico rende di per sé irrilevante l’individuazione di un movente; in ogni caso l’individuazione del possibile vantaggio conseguito dagli imputati per il conseguimento di specifiche indennità dovute per l’accesso esterno appare logica e corretta, poiché consente di indicare un interesse specifico degli imputati, di carattere oggettivo e fenomenicamente rilevabile, che non va confuso con il movente, attinente al foro interno dell’agente.
7. La doglianza riguardante il falso c.d. “innocuo” è manifestamente infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte è innocuo e quindi non punibile per inidoneità dell’azione, il falso che “determina un’alterazione irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, non modificandone il senso” (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). Dunque la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell’azione, tutte le volte in cui l’alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico.
Nel caso in esame non si versa in una ipotesi di falso “innocuo”, poiché, come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale, il luogo di formazione dell’atto e la presenza del secondo accertatore costituiscono elementi non marginali dello stesso, tanto che l’art. 2699 cod. civ. considera il “luogo” in cui è formato ai fini della stessa nozione di “atto pubblico”; la lesione del bene protetto dalla norma è dunque evidente.
Resta privo di valore, anche sotto il profilo oggettivo, il fatto che l’atto falso abbia poi in concreto consentito la percezione di indennità di trasferta o di altri vantaggi per i suoi autori, perché ciò che rileva non è lo scopo dell’atto, ma il contenuto in sé dell’atto.
8. Il sesto motivo del ricorso proposto da G.L. è inammissibile. Il ricorrente contesta che i telefoni cellulari sequestrati e poi confiscati servirono o furono destinati a commettere il reato, come richiesto dall’articolo 240, comma 1, cod. pen., ai fini della confisca facoltativa; inoltre ritiene non provata l’esistenza di un collegamento eziologico tra la cosa ed il reato, nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo.
8.1 Orbene secondo questo Collegio, al fini della ammissione della confisca facoltativa è necessario un controllo sulla esistenza di una strumentalità in concreto (e non in astratto) tra il bene ed il reato, in ragione delle specifiche caratteristiche del primo e delle modalità e circostanza di commissione del secondo (Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Tamborra, Rv. 254573). In questo contesto, si è condivisibilmente affermato che, in tema di confisca, per “cose che servirono a commettere il reato”, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell’attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di “indispensabilità”, ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo (Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Guadagno, Rv. 234591; Sez. 5, n. 2158 del 04/06/1993, Raia, Rv. 194836).
Ed allora, il nesso di strumentalità tra la cosa ed il reato – bastevole per legittimare l’adozione del provvedimento applicativo della misura di sicurezza reale – va ricercato in concreto, considerando quello che è il ruolo rivestito dalla cosa nella realizzazione dell’illecito, per il quale vi è sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta, cioè il modo di commissione dello stesso. Di tali principi di diritto la Corte di appello di Milano ha fatto corretta applicazione, richiamando le modalità di commissione dell’attività delittuosa, come documentato dalla nota del 28 aprile 2009 della Guardia di Finanza Compagnia di Legnano.
A fronte di tale affermazione, la mera contestazione del richiamo dell’atto investigativo come prova del collegamento eziologico appare generica; di qui l’inammissibilità del motivo.
9. Passando all’esame del ricorso proposto da F.C. , i primi due motivi, riguardanti il capo E dell’imputazione, sono infondati, per le medesime ragioni già espresse ai p. 6 e 7, perché coincidenti nel contenuto con il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposto dal G. , in relazione ai reati di falso in atto pubblico.
10. Il terzo motivo di ricorso, riguardante l’irrogazione della pena accessoria, è fondato.
10.1 Il Collegio non ha ignorato il precedente di questa Sezione (Sez. 5, n. 1450 del 04/11/2010 – dep. 19/01/2011, Antoci, Rv. 249095; conf. Sez. 2, n. 13435 del 19/04/1989, Poggiani, Rv. 182230; Sez. 2, n. 4243 del 09/11/1982 – dep. 07/05/1983, Porcelli, Rv. 158909) secondo il quale la pena accessoria è applicabile in caso di condanna per un reato di falso commesso da un pubblico ufficiale, anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell’abuso di pubblica funzione di cui all’art. 61, n. 9, cod. pen., trattandosi di pena accessoria relativa “ope legis” a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.
Tale principio, in sé e per sé del tutto condivisibile, non implica, però, che l’operatività dell’art. 31 cod. pen. debba essere riconosciuta per il solo fatto che, come si verifica nel caso di specie, il delitto per il quale è stata pronunciata la condanna faccia parte di quelli propri dei pubblici ufficiali. Se è vero, infatti, che la commissione, da parte di un pubblico ufficiale, di un qualsiasi reato proprio rappresenta, in senso lato, una deviazione dall’osservanza dei doveri d’ufficio, ponendosi in contrasto, prima di tutto, con il disposto di cui all’art. 54, comma 11. della Costituzione (secondo il quale “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore”), è altrettanto vero che il citato art. 31, nel prevedere, in via generale, come presupposto per l’applicazione della pena accessoria, l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, adotta una formulazione assolutamente identica a quella dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9; il che lascia facilmente intendere come il legislatore, non facendo differenza alcuna tra reati comuni e reati propri del pubblico ufficiale, abbia inteso esigere, anche per questi ultimi, un “quid pluris” rispetto alla pura e semplice realizzazione della condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice, quale invece si riscontra nella fattispecie in esame.
10.2 Per concludere sul punto, la sentenza va annullata senza rinvio, nei confronti di F.C. , limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che va eliminata.
11. In definitiva la sentenza impugnata va annullata con rinvio, nei confronti di G.L. , limitatamente ai reati di cui ai capi A, come riqualificato dal giudice di merito (art. 56, 319 quater c.p.) e D (art. 490 c.p.), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
11.1 La decisione va altresì annullata senza rinvio nei confronti di F.C. , limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che va eliminata.
11.2 I ricorsi dei ricorrenti vanno rigettati nel resto.
11.3 L’accoglimento del ricorso del F. limitato all’aspetto sanzionatorio ed il rigetto dei motivi riguardanti la responsabilità comportano la sua condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata nei confronti di G.L. limitatamente ai reati di cui ai capi a, come riqualificato dal giudice di merito (art. 56, 319 quater c.p.) e d (art. 490 c.p.), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di F.C. limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi di entrambi i ricorrenti. Condanna il solo F. alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

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