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Sentenza – Giudice straniero, competenza, divorzio, matrimonio estero

Sentenza – Giudice straniero, compentenza, divorzio, matrimonio estero
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 1, ordinanza 10 dicembre 2013 – 24 febbraio 2014, n. 4304
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti

Fatto e diritto

In un procedimento di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio tra D.B. e F.S., la Corte d’Appello di Milano con sentenza in data 2/6/2011, dichiarava l’efficacia della predetta sentenza, emessa dal giudice siriano.
Ricorre per cassazione la D.
Resiste con controricorso il F., che pure deposita memoria difensiva.
Questa Corte ( Cass. N. 10378 del 2004; 13556 del 2012) ha avuto modo di precisare che, ai sensi, dell’art. 64 lett. A) L. 218/95, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta secondo i principi in ordine ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio previsto dall’art. 32 medesima legge. Nella specie, è pacifico che il matrimonio tra le parti fu celebrato in Siria e che entrambi i coniugi hanno cittadinanza siriana, oltre che italiana.
Non rileva la pendenza di un procedimento di separazione, necessariamente differente ed autonomo rispetto a quello di divorzio anche con riferimento all’elemento temporale considerato.
Quanto al mancato riferimento alla posizione dei figli minori, ciò non si pone in contrasto con l’ordine pubblico: anche l’ordinamento italiano conosce sentenze, seppur non definitive, che pronunciano sulla separazione o sul divorzio, senza alcun riferimento ai figli. È evidente che fino ad una pronuncia sui figli, in regime di divorzio, rimarranno in vigore le regole assunte in sede di separazione , come da sentenza del giudice italiano. Nulla vieta che i coniugi possano adire il giudice siriano o quello italiano per una diversa regolamentazione.
La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese tra le parti.
In caso di diffusione dei presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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