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Sentenza – Impugnazioni. Notifica e decorrenza del termine breve

cassazione palazzoSentenza – Impugnazioni. Notifica e decorrenza del termine breve
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 25 febbraio – 10 aprile 2014, n. 8411
Presidente Chiarini – Relatore Sestini

Svolgimento del processo

I.R. resisteva alla domanda, proposta da B.E. dinanzi al Tribunale di Teramo, di condanna al rilascio di una casa colonica (che l’attrice assumeva occupata sine titulo dalla cessazione del rapporto di lavoro dello I. ) e al risarcimento dei danni e chiedeva, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’esistenza di un contratto agrario di natura associativa o di affitto, comprendente l’uso della casa colonica, simulato da un contratto di lavoro subordinato, e perciò eccepiva l’incompetenza della sezione ordinaria a favore della sezione specializzata agraria; chiedeva altresì la condanna dell’attrice al pagamento del valore degli utili spettanti e non percetti e delle indennità per miglioramenti apportati ai fondi agricoli e alla casa colonica, ma costei si opponeva pregiudizialmente rilevando l’inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 167 e 418 cod. proc. civ..

Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 5 novembre 2007, accoglieva la domanda di rilascio (rigettando, invece, quella di risarcimento danni), dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali svolte dallo I. e lo condannava al pagamento delle spese di lite.

La sentenza veniva notificata allo I. presso la cancelleria del Tribunale di Teramo in data 16 novembre 2007. Interposto appello con ricorso del 4 febbraio 2008, la B. vi resisteva rilevandone pregiudizialmente l’inammissibilità per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza.

Con sentenza del 2 aprile 2008, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva il rilievo e dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto dallo I. dopo la scadenza del termine breve dalla notificazione al suo difensore della sentenza del 5 novembre 2007, effettuata in cancelleria – il 16 novembre 2007 – a norma del secondo comma dell’art. 82 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, in quanto la notifica presso l’avv. Marone Ferrari in Teramo (nel domicilio eletto dallo I. , controfirmato dal suo nuovo difensore avv. Tatone, esercente in Pescara, costituitosi nel giudizio di riassunzione in primo grado in data 18 ottobre 2006) non era stata possibile, essendosi il domiciliatario cancellato dall’albo in data 16 gennaio 2007.

Ciò in quanto, in conseguenza della cancellazione dall’albo professionale, l’avvocato decade dal suo ufficio e perde lo ius postulando, si che non può neppure ricevere atti processuali, non operando in questo caso la perpetuatio dell’ufficio di difesa disposta per la revoca della procura o rinuncia al mandato.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione I.R. , affidandosi a due motivi; resiste la B. a mezzo di controricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, il ricorrente deduce: “violazione e falsa applicazione degli artt. 47 CC, 85 -170 – 285 – 324 – 326 CPC, 124 Disp. Att. CPC, 82 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 (e norme integrative di cui al R.D. 22.1.1934 n. 37) in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 CPC, per avere erroneamente la Corte territoriale aquilana ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente con ricorso depositato il 4.2.2008 sulla base dell’avvenuto decorso dei termini brevi per l’impugnazione dalla data della notifica, effettuata dalla parte interessata al procuratore dello I. presso la Cancelleria del Tribunale di Teramo nonostante che costui avesse eletto all’atto della costituzione in giudizio domicilio nell’ambito del circondario del ridetto Tribunale. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dal fatto oggettivo della comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza fatta dalla Cancelleria del Tribunale di Teramo presso il domicilio eletto nell’ambito del circondario”.

2. La Corte territoriale, dato atto che la costituzione in giudizio dello I. – a mezzo del difensore avv. Tatone – conteneva l’elezione di domicilio ex art. 82 R.D. n. 37/1934 presso lo studio dell’avv. Marone Ferrari di Teramo, ha rilevato che “depositata la sentenza di primo grado in data 5 novembre 2007, e non potendosi effettuare la notifica nel domicilio eletto e cioè presso l’avv. Marone Ferrari, frattanto cancellatosi dall’Albo professionale sin dal 16 gennaio 2007, la notifica è stata effettuata presso la Cancelleria civile del Tribunale di Teramo”; considerato, quindi, che “nell’ipotesi di cancellazione dall’Albo professionale, ancorché disposta a domanda dell’interessato, si determina la decadenza dall’ufficio di avvocato e la cessazione dello stesso ius postulando, con la conseguente mancanza di legittimazione del difensore a compiere e a ricevere atti processuali”, è pervenuta alla conclusione che “legittimamente… la sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, in assenza di una valida ed attuale elezione di domicilio in Teramo, è stata notificata allo I. presso la Cancelleria”, facendone derivare – pertanto – la tardività dell’appello e la decadenza dall’impugnazione.

3. La censura, pur contenendo un non pertinente riferimento all’art. 82 del R.D.L. n. 1578/1933, risulta evidentemente formulata sotto il profilo della violazione dell’art. 82 R.D. n. 37/1934, secondo cui gli avvocati che “esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”.

La questione attiene quindi agli effetti che conseguono alla cancellazione dall’albo degli avvocati del domiciliatario che non sia stato nominato anche difensore della parte, questione che – come detto – è stata risolta dalla Corte territoriale nel senso della sopravvenuta inefficacia della domiciliazione e della ritualità della notifica della sentenza effettuata presso la cancelleria.

4. Deve preliminarmente rilevarsi che la Corte di merito ha interpretato l’elezione di domicilio proveniente formalmente dallo I. (come emerge dal tenore del mandato trascritto nel ricorso per cassazione) nel senso che la stessa deve intendersi fatta propria dal difensore – con la sottoscrizione dell’atto e la correlata autenticazione della firma della parte (Cass. n. 7196/2009) – valendo, pertanto, a costituire adempimento dell’onere previsto a carico di quest’ultimo dall’art. 82 R.D. n. 37/1934.

5. I giudici di appello hanno fatto applicazione dei principi elaborati da questa Corte in relazione all’ipotesi della cancellazione dall’albo dell’avvocato che sia stato nominato -al tempo stesso – difensore e domiciliatario della parte, che si possono compendiare nell’affermazione – risalente – secondo cui “la cancellazione dall’albo professionale dell’avvocato costituito determina la decadenza dall’ufficio e, facendo venir meno lo ius postulandi, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali, nonché il venir meno dell’elezione di domicilio – atto interdipendente e connesso – presso il medesimo” (tra le più recenti, Cass. n. 19225/11).

La questione della notificazione fatta al difensore cancellato dall’albo è stata decisa – nel tempo – in modo disomogeneo, nel senso della inesistenza (ex multis, Cass. n. 7577/1999) o della nullità (ex multis, Cass. n. 22293/2004) e, recentemente (Cass. n. 10301/12), nel senso che “permane il ministero del difensore cancellatosi” dall’albo degli avvocati “per quanto concerne l’aspetto passivo, cioè la capacità di essere destinatario degli atti compiuti dalla controparte e dall’ufficio, dei quali sia prevista la ricezione”. Con specifico riguardo all’ipotesi di svolgimento del ministero di difensore fuori del foro di appartenenza, è consolidato l’orientamento di legittimità secondo il quale “ai sensi dell’art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine d’impugnazione, può ritenersi validamente effettuata presso la cancelleria del giudice a quo, nel caso in cui il difensore domiciliatario sia stato cancellato dall’albo degli avvocati e il solo procuratore residuo, iscritto in albo diverso da quello del tribunale nella cui circoscrizione la causa si è svolta, non abbia ancora provveduto a nominare un nuovo domiciliatario” (Cass. n. 18714/2012).

6. Ciò premesso, deve tuttavia ritenersi che la Corte aquilana abbia errato nell’applicare tale ultimo principio alla diversa ipotesi -ricorrente nel caso in esame- in cui il domiciliatario, benché avvocato, non sia stato nominato anche difensore della parte, giacché, in relazione al mero domiciliatario, non sussistono le ragioni di connessione e dipendenza fra ius postulandi e domiciliazione – riflesso della connessione tra conferimento della rappresentanza processuale, elezione di domicilio presso colui al quale è conferita e necessità di permanenza dello status professionale – poste a tutela di interessi privati e pubblici, anche di rilevanza costituzionale (difesa e contraddittorio), che fanno conseguire alla cessazione del primo il venir meno della seconda (art. 141, ultimo comma, cod. proc. civ.).

7. È perciò da ritenere che, in ipotesi di mera domiciliazione, le sorti dell’elezione di domicilio siano del tutto disgiunte dalla perdita della capacità di patrocinare (che consegue alla cancellazione dall’albo professionale, ex artt. 1 e 37 R.D.L. n. 1578/1933), giacché la domiciliazione autonoma prescinde – per definizione – dal conferimento dello ius postulandi e – prima ancora – dalla qualifica professionale rivestita dal domiciliatario, essendo volta esclusivamente ad individuare il luogo – art. 141 cod. proc. civ. – in cui debbono essere effettuate al procuratore costituito le notificazioni e le comunicazioni relative al processo (art. 170 cod. proc. civ.), che infatti, nel caso di mancanza di domicilio eletto a norma dell’art. 82 R.D. n. 37 del 1934, avvengono in cancelleria, domicilio legalmente stabilito.

7.1. Né a diversa conclusione induce -nel caso specifico dell’attività fuori circoscrizione- la ratio sottesa all’onere della domiciliazione nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario, da individuarsi nell’esigenza di sollevare la controparte dal peso di “una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’AG procedente” (Cass. n. 13587/09; cfr. anche Cass. n. 10019/12). Ed infatti la suddetta esigenza del notificante è adeguatamente soddisfatta a prescindere dall’attribuzione dello ius postulandi al domiciliatario (giacché – come si è detto – quello che conta è che sia indicato il luogo ove vi è un soggetto legittimato a ricevere gli atti), senza che si determini – a differenza di quanto sembra ritenere la controricorrente – alcun sacrificio per le possibilità di difesa della parte domiciliata (spettanti al difensore e non al domiciliatario), che sono ben più adeguatamente assicurate – anche quanto alla tempestività della conoscenza degli atti – dall’obbligo del domiciliatario di dare notizia al difensore domiciliante degli atti giudiziari che gli sono pervenuti in tale qualità (e ciò tramite il collegamento che questi stabilisce a tal fine col predetto domiciliante e finché non lo avverte di provvedere alla sua sostituzione) e senza che la ricezione di essi possa configurare in sé compimento di attività giudiziaria, impedita dal non essergli stata conferita la procura, prima che dalla cancellazione dall’albo. Al contrario, la parte e il procuratore, ove questi abbia assolto all’onere di cui all’art. 82 R.D. 1934 n. 37, sarebbero esposti ad irrimediabile decadenza dal diritto all’impugnazione se si ritenesse che, in conseguenza della cancellazione dall’albo del domiciliatario del difensore, la notifica della sentenza debba esser effettuata comunque in cancelleria, cosi ponendo a loro carico l’onere di conoscere un evento che non incide sullo ius postulandi del difensore, è estraneo a costui e alla parte che rappresenta e non giustifica neppure una presunzione di conoscenza in base alla pubblicità dell’albo professionale in circoscrizione diversa da quella in cui quegli esercita e di cui perciò può essere all’oscuro (diversamente dalla parte notificante che, tramite il difensore esercente nella circoscrizione in cui pende il giudizio ovvero tramite il suo domiciliatario, può avvantaggiarsi della conoscenza della cancellazione dall’albo del domiciliatario non difensore dell’avversario e notificare la sentenza in cancelleria, con ciò facendo decorrere il termine di decadenza per impugnarla, senza che tale effetto risponda ad alcuna esigenza di tutela della parte notificante).

7.2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente colto tale differenza (e le sue diverse implicazioni) allorquando, in relazione al trasferimento del domiciliatario, ha distinto il criterio personale – che presiede alla domiciliazione presso il difensore- dal criterio topografico, che opera nel diverso caso della domiciliazione autonoma.

Infatti, per il caso di difensore-domiciliatario, ha ritenuto che le notificazioni e comunicazioni debbano essere effettuate “al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo” (Cass. n. 14033/2005), mentre, quando “la parte… abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale”, con la conseguenza che “la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, presso la Cancelleria del giudice a quo, ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934” (Cass. n. 18663/12).

8. Se, dunque, è vero che – nel caso di domicilio autonomamente eletto- soltanto la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico giustifica il ricorso alla notifica presso la cancelleria, deve escludersi che a tale modalità possa accedersi ove non constino fatti – quali la morte o il trasferimento del domiciliatario – tali da rendere impossibile la notificazione al domicilio eletto (ex art. 141, ult. co. C.P.C.); occorre, pertanto, che la notifica presso la cancelleria sia preceduta (come nel caso considerato da Cass. 18663/12, sopra citata) da un tentativo infruttuoso di notifica presso il domicilio eletto (mentre nel caso di rifiuto del domiciliatario di ricevere l’atto potrà soccorrere il principio della notificazione virtuale, in applicazione del secondo comma dell’art. 138 cod. proc. civ.).

9. In relazione a tale ultimo profilo, assume rilievo la seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso, concernente l’omesso esame della circostanza che la comunicazione della cancelleria di avvenuto deposito della sentenza era stata positivamente effettuata al domicilio eletto (ossia presso lo studio dell’avv. Marone Ferrari) il 15 novembre 2007, e quindi molti mesi dopo la cancellazione volontaria del domiciliatario dall’albo degli avvocati e soltanto un giorno prima di quello in cui la B. aveva notificato la sentenza di primo grado presso la cancelleria.

10. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte aquilana, in diversa composizione, per l’esame del merito, perché nel caso in esame la nullità della notifica della sentenza effettuata in cancelleria è inidonea a far decorrere il termine breve per la sua impugnazione – con conseguente validità della notifica dell’appello effettuata dallo I. nel termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. – in applicazione del seguente principio di diritto: “allorché, nell’ipotesi prevista dall’art. 82 R.D. n. 37/1934, l’avvocato che eserciti fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato elegga domicilio presso un avvocato che non assume anche la veste di difensore per mancanza di conferimento della procura al medesimo, tale elezione di domicilio – atto autonomo dal conferimento della procura – conserva efficacia ed è vincolante – ove non revocata con atto comunicato alla controparte e all’ufficio – fino a quando il domicilio risulti concretamente idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, senza che rilevi la cancellazione del domiciliatario dall’albo degli avvocati; ne consegue che soltanto nell’ipotesi in cui si verifichi l’impossibilità di effettuare le comunicazioni e le notificazioni nel luogo eletto (come in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario), esse possono essere effettuate presso la cancelleria – e ciò anche in relazione alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, diversamente essendo nulla la notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto”.

11. Il secondo motivo – riproduttivo dei motivi di appello, non esaminati – deve intendersi assorbito.

12. La Corte di rinvio provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Appello de L’Aquila, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

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