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Sentenza – Incidente, treno, parcheggio, auto, passaggio a livello

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Sentenza – Incidente, treno, parcheggio, auto, passaggio a livello
Suprema Corte di Cassazione, VI Sezione Civile – 3,
Ordinanza 7 novembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 1468
Presidente Segreto – Relatore Giacalone

In fatto e in diritto

Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Brescia 09/07/2012, non notificata), confermando quella di primo grado, attribuiva alla condotta imprudente dell’allora appellante (odierno ricorrente), sotto il profilo del nesso eziologico, il sinistro di causa (investimento da parte di un treno dell’auto di quest’ultimo nei pressi di un passaggio a livello privo di custodia. Nonostante la mancanza di segnalazioni, dalle prove espletate, i Giudici di merito accertavano pacificamente la consapevolezza, che l’A.A., diversamente da quanto lui sosteneva, della presenza del passaggio a livello, con la conseguenza che, fermandosi con la propria auto nella zona dei binari, violava la elementare norma di diligenza che impone a chiunque di non effettuare soste o fermate in tale zona. La riconducibilità del fatto dannoso alla condotta dello stesso danneggiato, comportava di conseguenza il rigetto delle domande risarcitorie, sia sotto il profilo dell’art. 2043, sia sotto il profilo della invocata responsabilità oggettiva, atteso che il fatto del danneggiato integra gli estremi del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c..
2. – Ricorre per cassazione A.A.L. sulla base di tre motivi di ricorso; resistono con controricorso Ferrovie Nord S.p.A. (già Ferrovie nord Milano esercizio S.p.a.) e Unipol Assicurazioni S.p.A.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. – Con il I motivo di ricorso il ricorrente lamenta “insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., in ordine alla ritenuta consapevolezza del sig. A.A. di trovarsi nella sede di un passaggio a livello al momento del sinistro”;
– Con il motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., in ordine alla ritenuta idoneità e sufficienza della condotta del sig. A.A. ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento”. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’odierno ricorrente avrebbe correttamente adempiuto i propri oneri probatori (di cui alla norma pretesa violata), rilevando il rapporto di custodia in capo alle
Controparti e provando sia il danno subito, sia il nesso causale tra danno esinistro subito sul passaggio a livello;

– Con il III motivo di ricorso lamenta omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., e violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., in ordine alla ritenuta irrilevanza dell’accertamento della catena protettiva del passaggio a livello de quo al momento del transito del veicolo del sign. A.A.”.
4. – Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 – I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente essendo tutti finalizzati a contestare la ricostruzione della responsabilità in ordine al sinistro di causa, non colgono nel segno. I Giudici di merito, con motivazione completa ed adeguata hanno: accertato la consapevolezza dell’odierno ricorrente di trovarsi presso la sede di un passaggio a livello; ritenuto privo di rilievo stabilire se quest’ultimo abbia anche divelto la catena protettiva del passaggio a livello oppure se l’abbia oltrepassata trovandola già abbassata, essendo accertata consapevolezza di questo circa la presenza dell’attraversamento ferroviario. La motivazione a sostegno della decisione resiste pertanto alle richiamate censure, a maggior ragione per il fatto che il ricorrente, almeno nelle parti di esse in cui deduce vizi motivazionali, rimette in discussione apprezzamenti riservati al giudice di merito, che quando, come nel caso di specie sorretti da adeguata motivazione, sono insindacabili in questa sede. La consapevolezza in capo all’odierno ricorrente dell’esistenza del passaggio a livello ha portato i Giudici di merito ad ascrivere unicamente al comportamento imprudente e negligente di questo la responsabilità del sinistro, anche sotto il profilo della invocata responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c.. E ciò in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (tra le tante Cass. n. 4476/2012; 8229/2010; 22807 e 993/2009). Le censure sono perciò tutte prive di pregio.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.” La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria riproponendo le argomentazioni di cui al ricorso. La memoria non inficia i motivi in fatto e in diritto posti a base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la Unipol e le Ferrovie Nord Milano esercizio s.p.a.; nulla per le spese nei confronti degli altri intimati, non avendo questi svolto attività difensiva in questa sede. visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore di ciascuna parte costituita, in Euro 2700,00 di cui Euro 2500,00= per compensi, oltre accessori di legge.

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