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Sentenza – Non luogo a procedere, elementi, valutazione, giudice

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Sentenza – Non luogo a procedere, elementi, valutazione, giudice
Corte di Cassazione Sezione II Penale
Sentenza 17 giugno – 14 luglio 2014, n. 30899
Presidente Carmenini – Relatore Alma

Ritenuto in fatto

Con sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. del 26.6.2013 il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Avellino, all’esito di udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di C.A. in ordine al reato di estorsione continuata (artt. 81, 629 cod. pen.).
In particolare si contestava all’imputato di aver tenuto atteggiamenti aggressivi e proferito minacce ai danni dei genitori adottivi CO.An. e R.M.E. anche del seguente tenore “Mi dovete dare i soldi tutti i giorni, perché li avete… dovete pagare perché sono stato adottato – non vado a lavorare e siete voi che mi dovete dare i soldi… avete sbagliato ad adottarmi e adesso pagate… vedrete cosa vi succederà se non mi date i soldi e la casa… andrò anche dai vicini di casa a chiedere i soldi e parlare male di voi… vi farò punire da persone… so anche dove avete l’oro… non sono tenuto a dirvi dove vado…”, così da costringere i genitori stessi a consegnargli continue somme di denaro. Il tutto in epoca compresa tra il (OMISSIS) .
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore delle parti civili costituite R.M.E. e CO.An. , deducendo testualmente:
1. Violazione di legge e nullità di motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b, c, d, e, cod. proc. pen., lamentando che il giudice nella sentenza impugnata avrebbe omesso di fornire risposte alle doglianze difensive. Le relative argomentazioni sono state riprese ed integrate nei “motivi aggiunti” di ricorso depositati in data 23/5/2014.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 56 cod. pen., lamentando che il giudice ha erroneamente ritenuto l’insussistenza del contestato reato non tenendo in debito conto i continui soprusi e le continue violenze verbali (di cui anche alle frasi sopra riportate) posti in essere dall’imputato nei confronti dei genitori adottivi che venivano così minacciati di un male ingiusto, situazione integrante – a detta del ricorrente – gli elementi costitutivi del reato in contestazione. Detta doglianza è stata anch’essa di fatto ripresa ed integrata nei “motivi aggiunti” di ricorso depositati in data 23/5/2014.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. (doglianza anch’essa di fatto ripresa ed integrata nei “motivi aggiunti” di ricorso depositati in data 23/5/2014) in quanto il Giudice di prime cure:
a) avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo nella sentenza “oltremodo dato monito ai genitori e senza che nessuno glielo avesse chiesto, di non poter recedere dagli obblighi di assistenza e mantenimento assunto con l’adozione”;
b) avrebbe errato in quanto, ritenuto non configurabile il reato di estorsione, avrebbe dovuto tenere in debito conto il fatto che le condotte descritte quantomeno integrano i reati di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen.;
c) avrebbe sostanzialmente travalicato i limiti decisionali impostigli dalla legge nell’ambito dell’udienza preliminare.
In data 11/6/2014 la difesa dell’imputato ha depositato una memoria difensiva nella quale, controbattendo ai motivi di doglianza esposti dai ricorrenti, ha evidenziato che il percorso argomentativo del Giudice di prime cure non presenta vizi di illogicità o di contraddittorietà né avrebbe eluso norme processuali stabilite a pena di nullità, che le pretese economiche avanzate dall’imputato C. non sarebbero ingiuste, che le valutazioni effettuate dal Giudice di prime cure sui genitori dell’imputato non sarebbero ultronee ma sarebbero giustificate dal fatto di dare conto dei rapporti intrafamiliari così da valutare l’attendibilità dei denuncianti anche alla luce della documentazione versata nel corso dell’udienza preliminare, che, infine, nella sentenza impugnata il Giudice ha dato correttamente conto anche delle ragioni per le quali non sarebbe ravvisabile nelle condotte dell’imputato neppure il reato di minaccia.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto assolutamente generico. Il difensore dei ricorrenti lamenta, infatti, sul piano concreto che il giudice non ha provveduto a rispondere alle doglianze difensive (senza indicare quali) ed avrebbe adottato un'”errata motivazione in ordine al capo di imputazione”.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, “per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame”. (Cass. Sez. 6^ sent. 13261 del 6.2.2003 dep. 25.3.2003 rv 227195).
2. Il secondo motivo di ricorso è, per contro, da ritenersi fondato.
Deve, al riguardo, essere premesso in punto di diritto che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che “il giudice dell’udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate” (cfr. ex ceteris Cass. Sez. 2, sent. n. 48831 del 14/11/2013, dep. 05/12/2013, Rv. 257645). Da ciò ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere” (Cass. Sez. 5, sent. n. 22864 del 15/05/2009, dep. 03/06/2009, Rv. 244202).
Orbene nel caso in esame, prestandosi gli elementi probatori emergenti dagli atti a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutati nella naturale sede dibattimentale, il Giudice territoriale risulta aver travalicato i principi sopra indicati spingendosi ad effettuare valutazioni sull’insussistenza del fatto che non erano propri della fase processuale nella quale ha operato.
Se da un lato è, infatti, evidente la circostanza che l’intera vicenda si inserisce in un contesto familiare caratterizzato da elevate tensioni interne e nel quale certe espressioni verbali possono talvolta travalicare i limiti imposti oltre che dalla legge anche dalle imprescindibili regole del comune e doveroso rispetto, dall’altro è altrettanto indubbio che le frasi denunciate dalle persone offese/querelanti e riportate nel capo di imputazione (quali “Mi dovete dare i soldi tutti i giorni… vedrete cosa vi succederà se non mi date i soldi e la casa… andrò dai vicini di casa a chiedere i soldi e parlare male di voi… vi farò punire da persone…”) assumono caratteristiche di apprezzabile minaccia che incide sulla configurazione del reato ipotizzato o di altri reati che dovranno essere attentamente valutati nella competente sede giudiziale.
Sotto tale profilo si impone l’annullamento della sentenza impugnata, restando assorbite in esso anche le questioni legate alla possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti poste in via subordinata dai ricorrenti e di cui al superiore punto 3b.
In ossequio al principio stabilito dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 25695 del 29/5/2008, Rv. 239701), poiché il ricorso per cassazione della persona offesa contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all’esito dell’udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all’art. 428 cod. proc. pen., esclusivamente agli effetti penali, in caso di annullamento con rinvio va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il Gup che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per l’ulteriore corso.

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