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Sentenza – Rapporto di lavoro, somministrazione, contratto, conversione

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Sentenza – Rapporto di lavoro, somministrazione, contratto, conversione
Suprema Corte di Cassazione civile
Sentenza n. 161 del 8 gennaio 2014

Ragioni della decisione

1. T.M. convenne in giudizio E. spa e l’agenzia interinaleE.W. spa, esponendo di aver stipulato due contratti di lavorotemporaneo con l’agenzia interinale, il primo in data 21 marzo 2003 con causale ‘casi previsti dal ccnl’, per Io svolgimento di mansioni di agente di ‘call center’ presso l’impresa utilizzatrice ‘I.P.’ spa (in seguito E. spa) con tre successive proroghe; il secondo il 2 novembre 2004, per ‘picchi di attivita” o ‘punte di intensa attivita”. Chiedeva che venisse dichiarato sussistente un rapporto di lavoro direttamente con l’impresa utilizzatrice ed a tempo indeterminato per una serie di ragioni attinenti alla illegittimita’ del contratto.

2. Il Tribunale dichiaro’ l’illegittimita’ del primo contratto. Dichiaro’, di conseguenza, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’E. a decorrere dal primo contratto e condanno’ la societa’ al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.

3. L’E. spa propose appello contro tale decisione.

4. La Corte d’appello di Torino, accolse l’appello e rigetto’ la domanda.

5. Nella sentenza la Corte d’appello precisa che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo ha natura causale, nel senso che l’imprenditore puo’ farvi ricorso solo nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che cio’ implica la necessaria esplicitazione del motivo della sua conclusione, cui e’ collegata la possibilita’ di controllarne il rispetto. La Corte aggiunge anche che l’indicazione della causale deve essere sufficientemente specifica cosi’ da poter essere oggetto di successivo accertamento giudiziale e che, nel caso in esame, la causale non era specifica, bensi’ generica e quindi risultava violata la regola dettata dal legislatore.

6. Tutto cio’ premesso, pero’, la Corte assume che, diversamente da quanto essa stessa aveva sostenuto in precedenti decisioni ”l’indicazione generica dei motivi di ricorso al lavoro temporaneo non comporta, ex art. 10 l. n. 196 del 1997, laconversione del rapporto di lavoro alle dipendenze della impresa utilizzatrice e a tempo indeterminato‘. È questo il motivo per cui la sentenza di primo grado viene riformata e la domanda rigettata.

7. Contro tale decisione la ricorrente propone due motivi di ricorso. E. spa si difende con controricorso. Entrambe la parti hanno depositato una memoria.

8. Con il primo motivo del ricorso la lavoratrice denunzia violazione dell’art. 10 della legge n. 196 del 1997, criticando la tesi enunciata dalla Corte di Torino per la quale, in presenza di una causale giudicata dalla stessa Corte generica e pur sussistendo l’obbligo, imposto dalla legge, di indicare una causale specifica e controllabile a posteriori, tuttavia, in caso di violazione di tale obbligo, la legge del 1997 non prevede sanzioni di sorta.

9. La tesi sostenuta dalla Corte d’appello non e’ fondata, per le ragioni piu’ volte esposte da questa Corte di cassazione in una lunga serie di sentenze. Tra le molte, e’ sufficiente qui richiamare Cass. 24 giugno 2011 n. 13960 e Cass. 12 gennaio 2012 n. 232 che cosi’ si esprime: ‘in materia di contratto di lavoro interinale, la mancata o la generica previsione, nelcontratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui e’ possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarieta’ della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilita’ dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimita’ del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nelcontratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale puo’ essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui ilcontratto di lavoro col fornitore ‘interposto’ si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore ‘interponente’ (nello stesso senso, cfr. anche Cass. 5 luglio 2011 n. 14714; Cass. 29 maggio 2013 n. 13404, alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti).

10. Le medesime sentenze hanno infine precisato che, quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto difornitura e’ a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore (sul punto, v. anche: Cass. 1148 del 2013 e Cass. 6933 del 2012).

11. L’effetto finale e’, pertanto, la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinariocontratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.

12. Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, mentre il secondo rimane assorbito.

13.L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza, con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, che decidera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.

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