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Sentenza – Resistenza a pubblico ufficiale, taxi, pugni, poliziotti

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Sentenza – Resistenza a pubblico ufficiale, taxi, pugni, poliziotti
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 17 – 30 giugno 2014, n. 28144
Presidente Di Virginio – Relatore Capozzi

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 13.6.2013 la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dal P.M. avverso la sentenza assolutoria emessa il 16.10.2009 dal Tribunale di Verona nei confronti di M.O., ha riformato detta sentenza affermando la responsabilità del predetto imputato in ordine al reato di cui all’art. 337 c.p. e 582/585/576 n. 1 e 61 n. 2 c.p. condannandolo a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esclusione della scriminante ex art. 393 bis c.p. ovvero di quella ex art. 4 d.lgt. 288/44, risultando illogica l’affermata irrilevanza della querela sporta dall’imputato e da sua madre in ordine alle arbitrarie modalità di accesso degli operanti all’abitazione ed alla loro aggressione ai danni dell’imputato. Come pure erronea risulterebbe l’affermazione circa la discutibilità del comportamento degli operanti sul solo piano dell’opportunità, che non avrebbe dovuto escludere l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 co. 3 c.p.p..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico ed in fatto.

4. Invero, con motivazione priva di vizi logici e giuridici la Corte veneziana ha escluso la ipotesi esimente ravvisata in primo grado in favore del ricorrente sul duplice rilievo costituito dall’aver gli operanti agito nell’ambito dei doveri d’istituto siccome allertati dalla denuncia di un tassista che aveva visto allontanarsi il ricorrente, servitosi del suo taxi, senza che egli facesse ritorno per pagarlo come prospettatogli. In secondo luogo, negando la attualità e la proporzionalità tra offesa e reazione tenuto conto che l’imputato – a fronte del fastidio avvertito per essere stato svegliato – aveva colpito immediatamente con un violento pugno ad un occhio uno dei poliziotti, continuando ad insultare e minacciare i poliziotti fino ad essere bloccato solo dopo una violenta colluttazione. Del tutto correttamente è stata ritenuta ininfluente la diversa prospettazione contenuta nella querela proposta dall’imputato e dalla madre, oggetto di separato giudizio, ed a fronte della versione degli operanti che hanno assunto di aver avuto accesso alla abitazione dell’imputato con il consenso dei proprietari e considerata la modalità e durata dei fatti incompatibile con l’ipotizzata opposizione all’accesso. Nondimeno è corretta la osservazione della sentenza secondo la quale le lesioni patite dall’imputato risultano successive ai fatti oggetto del processo e, pertanto, non possono influire su di essi.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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