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Sentenza – No riconoscimento, divorzio straniero, matrimonio celebrato in Italia

Sentenza – No riconoscimento, divorzio straniero, matrimonio celebrato in Italia
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 12 novembre 2013 – 12 marzo 2014, n. 5710
Presidente Luccioli – Relatore Acierno

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la domanda volta a dichiarare l’efficacia in Italia della sentenza (n. 09-01896, emessa in data 3/7/2009) del Tribunale di Santo Domingo, con la quale veniva dichiarato il divorzio, su domanda congiunta dei due coniugi, tra L.O. e E.F., cittadini italiani e uniti in matrimonio civile in Italia.
A sostegno della decisione assunta, la Corte d’Appello, adìta da entrambi gli ex coniugi, congiuntamente, aveva affermato che:
– Vige il principio dell’indisponibilità dei diritti di status. Si tratta di un limite del tutto ragionevole e condivisibile perché riguarda la riserva che lo Stato pone a favore dei propri giudici quando si controverte in tema di diritti il cui mutamento produce nell’ordinamento conseguenze che vanno al di là della sfera individuale di tutela giuridica, come i diritti afferenti gli status.
– Ne deriva che la giurisdizione non può essere una conseguenza incontrollabile della decisione delle parti o di una di esse.
– La soluzione negativa trova il conforto della giurisprudenza di legittimità.
– Non è ammissibile la deroga convenzionale della giurisdizione, neanche mediante l’accettazione tacita di quella straniera, trattandosi di materia indisponibile.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione E.F. e L.O. affidandosi ad un unico articolato motivo, con il quale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 64 della l. n. 218 del 1995 per le seguenti ragioni:
– il rigetto si fonda pressoché esclusivamente sulla indisponibilità dei diritti di status derivanti dal matrimonio. Le parti nel richiedere congiuntamente il divorzio non hanno avanzato alcuna pretesa patrimoniale, in quanto economicamente indipendenti, ed hanno dato atto della mancanza di figli minori. Non vi è stata infine statuizione relativa alla casa coniugale, che di fatto non vi è mai stata. Ne consegue che, nella specie, la sentenza straniera di divorzio ha esclusivamente inciso sullo status personale dei due coniugi, ricondotto, dopo la pronuncia, a quello di soggetti non più legati da vincolo di coniugio. Nella sentenza impugnata si fa riferimento ad un precedente di legittimità (n. 4423 del 1976) emesso all’indomani della riforma del diritto di famiglia. Ma occorre evidenziare che con l’introduzione dell’istituto del divorzio congiunto il panorama normativo è radicalmente mutato e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, con riguardo al principio fondamentale ed irrinunciabile della irreversibile dissoluzione del vincolo, non può negarsi la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto per mutuo consenso il matrimonio, contratto tra cittadini italiani, atteso che la disciplina processuale che attribuisca esclusivo valore alla volontà dei coniugi come prova del venire meno della comunione di vita non è contraria all’ordine pubblico italiano, tenendo presente che l’introduzione del divorzio congiunto valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo (Cass. n. 6973 del 1996 e numerose anteriori agli anni 90). L’autonomia privata dopo la l. n. 74 del 1987 è stata ritenuta fonte prevalente destinata a dettare le condizioni per giungere ad una soluzione concordata dei conflitti. La materia familiare è stata attratta nella sfera del diritto privato e ne è stata cancellata la colorazione pubblicistica fondata su interessi superiori ed indisponibili anche per i diretti interessati. La categoria dei diritti disponibili si è, pertanto, ampliata fino a ricomprendervi la materia familiare ed il divorzio quando sia frutto di scelta congiunta. La sede giudiziale viene a collocarsi solo nella fase conclusiva di una concertazione che si è sviluppata ed è stata decisa altrove. Pur essendo il controllo giudiziale diretto alla verifica dei presupposti di legge, non può negarsi che nel procedimento fondato sulla domanda congiunta di divorzio non vi sia spazio per alcun accertamento sull’impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione familiare. L’assenza del pubblico ministero conferma questa impostazione.
Sottolineano i ricorrenti che in un precedente di legittimità (Cass. 16978 del 2006) la Corte ha affermato, ancorché incidenter tantum, che il divorzio congiunto verte su materia rimessa alla disponibilità delle parti, da cui consegue la derogabilità della giurisdizione ex art. 4 l. n. 218 del 1995.
In conclusione, secondo le parti ricorrenti il pieno riconoscimento della disponibilità della materia divorzile nelle condizioni sopra illustrate determina l’automatico riconoscimento della derogabilità della giurisdizione del giudice italiano in favore di quello straniero.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Dall’esame della narrativa del ricorso (pag. 3) si rileva che l’ufficiale di stato civile ha respinto la richiesta di trascrizione della sentenza straniera di divorzio sottolineando che i richiedenti erano cittadini italiani, residenti in Italia ed avevano contratto matrimonio in Italia.
L’indagine da svolgersi deve, conseguentemente, prendere le mosse da tali tre incontestati elementi di fatto, da ritenersi determinanti al fine di individuare correttamente il quadro giuridico e i principi applicabili alla fattispecie.
Ai sensi dell’art. 3, primo comma, della l. n. 218 del 1995, sussiste la giurisdizione italiana, poiché le parti sono entrambe residenti in Italia. Al medesimo risultato si perviene ai sensi dell’art. 32 della l. n. 218 del 1995, dal momento che entrambi sono cittadini italiani ed il matrimonio è stato celebrato in Italia. Anche l’art. 3 del Regolamento Bruxelles 2 bis (Reg. n. 2201 del 2003) individua nella residenza uno dei criteri di radicamento della giurisdizione. Secondo l’art. 31, infine, la legge applicabile allo scioglimento del matrimonio relativo ai ricorrenti è quella italiana, in quanto legge nazionale comune dei coniugi. La giurisdizione italiana, come esattamente posto in luce dalla sentenza impugnata, nella specie è inderogabile, avendo ad oggetto la modifica di uno status esclusivamente regolato e regolabile, per le parti ricorrenti, dalla legge italiana. Nell’ordinamento italiano, le condizioni normative dell’attribuzione dello status di divorziato non sono disponibili, ma rigidamente predeterminate anche in ordine al requisito temporale. Non può, pertanto, trovare applicazione l’art. 4 della l. n. 218 del 1995 che consente la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, a determinate condizioni, quando la causa verta su diritti disponibili. Nella specie, la disponibilità, essendo relativa alla facoltà di scegliere il regime giuridico applicabile ad uno status, deve essere radicalmente esclusa.
Il giudice dominicano ha, infine, ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale tra i ricorrenti, in contrasto con la condizione di riconoscimento delle sentenze straniere stabilito all’art. 64, primo comma, lettera a), secondo la quale un requisito ineludibile per il riconoscimento della sentenza straniera risiede nell’accertamento della giurisdizione del giudice straniero alla luce dei principi propri dell’ordinamento italiano. (S.U. 8038 del 2011; 365 del 2003). Nella specie, in conclusione, nessuno dei criteri di radicamento della giurisdizione applicabili nel nostro ordinamento risulta essere stato applicato nella sentenza di divorzio straniera.
Le parti ricorrenti, tuttavia, richiamano un orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale non può essere negato il riconoscimento della sentenza del giudice straniero che abbia sciolto, sulla base del mutuo consenso dei coniugi, il vincolo coniugale, anche in assenza dell’accertamento di ulteriori requisiti dai quali desumere il disfacimento della comunione di vita antecedente. Sottolineano al riguardo che una disciplina normativa dello scioglimento del matrimonio, fondata sulla mera libera determinazione comune dei coniugi, non contrasta con i principi dell’ordine pubblico italiano, dall’introduzione, con la l. n. 74 del 1987, della domanda congiunta di divorzio (Cass. 6973 del 1996; 16978 del 2006).
Deve osservarsi, al riguardo, che le pronunce citate riguardano fattispecie nelle quali non era in discussione o era stata positivamente accertata la giurisdizione del giudice straniero in ordine alla modifica dello status richiesta. La decisione da riconoscere era stata assunta da un organo giurisdizionale non privo della competenza giurisdizionale. Il regime giuridico applicato al fine di disporre lo scioglimento del vincolo non era frutto della mera determinazione dei coniugi, ma si fondava sulla corretta applicazione dei principi regolanti la giurisdizione. Lo scrutinio relativo al parametro della non contrarietà all’ordine pubblico (art. 64 lettera g) l. n. 218 del 1995] può operare, pertanto, soltanto quando la pronuncia di cui si chiede il riconoscimento sia stata emessa da giudice non privo della giurisdizione, nel rispetto del contraddittorio, non in violazione del giudicato, né dei principi di litispendenza internazionale. [art. 64 lettere da a) a f]. Solo entro i limiti sopra delineati opera l’invocato principio secondo il quale la disciplina processuale straniera che attribuisca esclusivo valore alla volontà dei coniugi, quale prova sufficiente del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, non è contraria all’ordine pubblico italiano. Nelle sentenze citate i cittadini italiani non erano assoggettabili in via esclusiva ed inderogabile alla giurisdizione italiana in applicazione dei criteri illustrati (in particolare, quello della residenza comune e della celebrazione del matrimonio in Italia). Pertanto, previo accertamento della legittimità dell’assoggettamento della controversia alla giurisdizione straniera, è stato disposto il riconoscimento ex art. 64 lettera g) della 1. n. 218 del 1995, ritenendo che il più rigoroso regime di accertamento delle condizioni per lo scioglimento del vincolo non sia impeditivo dell’ingresso di decisioni assunte sulla base di una disciplina normativa centrata sull’elemento volontaristico, sempre però che tale disciplina possa oggettivamente essere applicata ai richiedenti. La disponibilità non riguarda, di conseguenza, il diritto ad ottenere la modifica dello status con il regime giuridico più favorevole, a prescindere dai principi che regolano la giurisdizione e la legge applicabile, da ritenersi, in questo ambito, inderogabile, ma la non incompatibilità con i nostri principi di ordine pubblico di una disciplina delle condizioni di scioglimento del matrimonio fondata esclusivamente sul mutuo consenso, a condizione che tale regime processuale sia effettivamente applicabile alla fattispecie e che, in primo luogo, sussista la giurisdizione del giudice adito.
L’univocità del principio dell’inderogabilità della giurisdizione sugli status e sui diritti indisponibili che ne conseguono (S.U. n. 9655 del 1996, ancorché con riferimento ad un quadro normativo anteriore all’entrata in vigore della 1. n. 218 del 1995) è stato, di recente ribadito, dall’ordinanza delle S.U. n.30646 del 2011, con riferimento al criterio di radicamento della giurisdizione nella domanda di affidamento dei figli minori. In applicazione dell’art. 8 del Reg. CE n. 2201 del 2003 (cd. Bruxelles 2 bis) è stato escluso che il consenso dei genitori alla proroga della giurisdizione o all’adozione di un criterio in contrasto con quello della vicinanza possa essere idoneo a modificare la giurisdizione così come derivante dalla disciplina normativa inderogabile. Lo status coniugale e quello genitoriale/filiale non consentono elusioni, ancorché consensuali, delle regole attributive della giurisdizione.
Alla luce di questi principi può essere agevolmente superata l’affermazione contenuta nella motivazione della sentenza n.16978 del 2006, relativa all’inammissibile, perché tardiva, formulazione del difetto di giurisdizione del giudice straniero. Come rilevato dalle stesse parti ricorrenti, la questione della disponibilità della materia dello scioglimento del vincolo coniugale è affrontata incidenter tantum al mero fine di sottolinearne la novità. Dalla lettura della motivazione, peraltro, non emergono elementi dai quali desumere un concreto dubbio sulla giurisdizione del giudice straniero, soprattutto alla luce dei motivi di ricorso e delle questioni trattate. Il precedente citato nella pronuncia (n. 8588 del 2003) si riferisce a materia del tutto diversa da quella degli status familiari.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. In caso di diffusione omettere le generalità.

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