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Sentenza – Sequestro, documentazione, Studio Legale, garage

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Sentenza – Sequestro, documentazione, Studio Legale, garage
Suprema Corte di Cassazione – Quarta sezione Penale
Ud. 03-04-2014 Dep. 03-06-2014 Sentenza n. 23002
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente –
Dott. BLAIOTTA Rocco Mar – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

sul ricorso proposto da:

T.S. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 148/2013 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del 07/11/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

sentite le conclusioni del PG Dott. Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Guidetti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La terza sezione di questa Suprema corte ha annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame di Latina relativo a sequestro probatorio di documentazione inerente ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 10, nei confronti di T. S..

2. Nuovamente decidendo, per quel che qui interessa, il Tribunale rileva che a mente dell’art. 103 c.p.p., sussiste l’obbligo di avviso della perquisizione al locale Consiglio dell’ordine e che la questione è limitata alla documentazione del legale acquisita nell’appartamento nel quale si trova lo studio del T. e non a quella rinvenuta nel garage sito nel medesimo civico; e che inoltre dalla documentazione acquisita emerge che le intese tra il ricorrente ed il legale riguardavano le relazioni professionali tra i due e non individuano un luogo nel quale il legale medesimo avesse fissato il proprio ufficio professionale. L’assenza di tale circostanza di fatto viene argomentata alla stregua di diversi acquisizioni e argomentazioni.

3. Ricorre per cassazione il T.. Si lamenta che erroneamente la disciplina legale è stata limitata allo studio e non al garage che ne costituisce pertinenza, nel quale è custodito l’archivio. Il tribunale confonde inoltre tra tutela della libertà dell’attività e tutela della inviolabilità dei luoghi. Si trascura la giurisprudenza secondo cui, ai fini del sequestro, occorre avere riguardo alla persona del difensore; ed il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in un luogo diverso dall’ufficio.

4. Il ricorso è fondato nei termini in appresso esplicati.

Dall’ordinanza in esame emerge che tra il T. ed il professionista vi era un rapporto di assistenza legale cui si riferiva alcuna documentazione rinvenuta. Orbene al riguardo la giurisprudenza delle Sezioni unite (S.U. 12 novembre 1993, Rv.

195626) ha condivisibilmente chiarito che il divieto di sequestrare presso i difensori “carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato”, previsto dall’art. 103 c.p.p., comma 2, non è limitato all’ipotesi in cui il sequestro è disposto nell’ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l’attività difensiva o all’ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso. Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la “garanzia” prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell’ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali (“presso i difensori”), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicchè il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall’ufficio. Dunque, essendosi in presenza di documentazione afferente ad assistenza legale, il sequestro è illegittimo e l’ordinanza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio nella parte afferente alla stessa documentazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della documentazione legale. Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2014

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