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Testo sentenza, attenuanti comuni, lucro di speciale tenuità

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Testo sentenza, attenuanti comuni, lucro di speciale tenuità
Suprema Corte di Cassazione penale II Sezione
ud. 02/12/2014 , dep.12/12/2014 Numero: 51853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASUCCI Giuliano – Presidente –
Dott. GALLO Domeni – rel. Consigliere –
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere –
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 15/5/2014 della Corte d’appello di Palermo, 2^
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, STABILE Carmine, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Tranchida Diego, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15/5/2014, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Trapani, in data 11/6/2013, assolveva P.C. dai delitti di cui ai capi 2 e 3, e per l’effetto rideterminava la pena per il residuo reato di rapina di cui al capo 10) in anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali si duole dell’applicazione dell’aggravante delle più persone riunite di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e del mancato riconoscimento dell’attenuante di aver conseguito un lucro di speciale tenuità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Per quanto riguarda la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, le censure del ricorrente sono manifestamente infondate in quanto la circostanza inerente al lucro di speciale tenuità può essere presa in considerazione soltanto qualora anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. Nessuna censura può essere mossa, pertanto, alla sentenza impugnata per aver escluso il riconoscimento dell’attenuante in parola basandosi esclusivamente sul presupposto che il valore dell’oggetto in oro sottratto escluda la particolare tenuità del danno patrimoniale subito dalla persona offesa. Peraltro occorre tenere presente che la rapina è un reato plurioffensivo, pertanto, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19308 del 20/01/2010 Ud. (dep. 20/05/2010 ) Rv.

247363).

3. Per quanto riguarda la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, la valutazione dei presupposti di operatività di tale aggravante è stata oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali che sono stati risolti dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il seguente principio di diritto:

“Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia”.

4. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento in cui veniva perpetrata la rapina, osservando che “dalla descrizione dei fatti esposta dalla vittima in sede di denuncia risulta che il malvivente che l’aveva aggredita si allontanava a bordo di un’auto condotta da un complice”. Dalla descrizione del fatto, come accertato dai giudici del merito, emerge la simultanea presenza di due persone nel luogo della rapina avvertita dalla persona offesa. Pertanto correttamente la Corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite. Di conseguenza il motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014

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