In evidenza

Testo sentenza, compensazione spese, costituzione soccombente

cassazione

Testo sentenza, compensazione spese, costituzione soccombente
Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 2
Sentenza 16 maggio – 15 ottobre 2014, n. 21871
Presidente Petitti – Relatore San Giorgio

Ritenuto in fatto

1.- C.S. propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma con la quale era stata accolta l’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. (omissis) , con compensazione delle spese del giudizio, deducendo la erroneità della sentenza in ordine alla statuizione sulle spese. 

2. – Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, respinse il gravame, osservando che le ragioni della compensazione si ricavavano dal complessivo tenore della sentenza, in cui si evidenziava che la mancata costituzione del Comune di Roma e la mancata contestazione delle ragioni espresse dal ricorrente, con il sostanziale implicito riconoscimento delle ragioni dello stesso, costituiva un elemento giustificativo della avvenuta compensazione delle spese.

Inoltre, ad integrazione della motivazione del giudice di prime cure, osservò il Tribunale che i giusti motivi della compensazione potevano essere riferiti, in primo luogo, alla circostanza che l’opposizione nel primo grado di giudizio fosse stata accolta per motivi che prescindevano dall’accertamento di merito circa la effettiva commissione della infrazione, ed inoltre dalla considerazione della natura della controversia, atteso che nei giudizi dinanzi al giudice di pace è escluso l’obbligo del patrocinio e che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, la legge, all’epoca del ricorso proposto, stabiliva l’esenzione dal pagamento del contributo unificato e la notifica del ricorso e del decreto da parte della cancelleria, non volendosi gravare l’interessato di alcun onere, in relazione al limitatissimo valore economico della controversia.

Il Tribunale compensò le spese del giudizio di secondo grado in considerazione della necessità di integrazione della sentenza di primo grado.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il C. sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso Roma Capitale, già Comune di Roma.

Considerato in diritto

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

2. – Con l’unico articolato motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod.proc.civ., 118, secondo comma, disp.att., 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., 111 Cost., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha confermato la decisione del giudice di primo grado sulla compensazione delle spese di lite, nonostante l’attuale ricorrente fosse totalmente vittorioso traendo argomento dalla mancata costituzione del Comune di Roma e dalla mancata contestazione delle ragioni espresse da controparte e dalla circostanza che l’opposizione nel primo grado di giudizio fosse stata accolta per motivi che prescindevano dall’accertamento di merito circa la effettiva commissione della infrazione, nonché dalla considerazione della natura della controversia, atteso che nei giudizi dinanzi al giudice di pace è escluso l’obbligo del patrocinio e che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, la legge, all’epoca del ricorso proposto, stabiliva l’esenzione dal pagamento del contributo unificato e la notifica del ricorso e del decreto da parte della cancelleria, non volendosi gravare l’interessato di alcun onere, in relazione al limitatissimo valore economico della controversia. Si contesta altresì la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado motivata sulla base della avvenuta integrazione della motivazione della decisione di primo grado.

3. – La censura è meritevole di accoglimento.

Nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e, successivamente, dalla legge n. 69 del 2009, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificataci dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (v. Cass., S.U., sentt. n. 20598 e n. 20599 del 2008, Sez. Lav., sent. n. 17868 del 2009, n. Sez. VI-II, ord. n. 316 del 2012).

Nella specie, deve escludersi che le ragioni della compensazione delle spese del giudizio innanzi al giudice di pace che il Tribunale ha ritenuto essere desumibili dalla motivazione della decisione di primo grado risultino conformi a diritto. Ed infatti, la mancata opposizione dell’Amministrazione alla domanda rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto comunque l’istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.

Né può costituire giusto motivo di compensazione delle spese la circostanza che la decisione di primo grado fosse stata favorevole al C. per motivi che prescindono dal merito, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione (v. Cass., sent. n. 8114 del 2011).

Ed anche il limitato valore economico della controversia può – come correttamente sottolineato dal ricorrente – tutt’al più determinare l’applicazione di uno piuttosto che di altro scaglione nella liquidazione delle spese processuali.

Infine, giustificare il provvedimento di compensazione delle spese processuali sulla base del mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente equivarrebbe a negare il diritto della parte di farsi assistere da un difensore.

Resta assorbito dalle argomentazioni che precedono l’esame della parte della censura relativa alla statuizione di compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.

4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata ad altro giudice – che viene individuato nel Tribunale di Roma in persona di diverso giudicante, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio – che la riesaminerà facendo applicazione dei principi di diritto enunciati sub 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in persona di diverso giudicante.

Torna all’articolo

Invia un articolo