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Testo sentenza – Disciplina militare,lesioni personali lievi, soldati

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Testo sentenza – Disciplina militare,lesioni personali lievi, soldati

Suprema Corte di Cassazione sezione 1 penale 

Sentenza 29.01.2014 n° 3974 

Reati militari – Concorso – Rapporto occasionalità – Tutela servizio e disciplina – Valutazione giudice di merito

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA; nei confronti di: (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 104/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 05/12/2012; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini L.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 5.12.2012, la corte militare d’appello di Roma confermava la sentenza pronunciata dal gip del Tribunale militare di Roma, in data 6.6.2012, con cui (OMISSIS), caporal maggiore dell’esercito, in servizio presso il sesto reggimento trasporti in (OMISSIS), era stato ritenuto responsabile del reato di lesione personale lieve, in danno del caporal maggiore capo (OMISSIS), anziche’ di lesione aggravata, come inizialmente contestato e nei suoi confronti era stato dichiarato di non doversi procedere, in mancanza di richiesta di procedimento ad opera del Comandante del Corpo.

Era risultato dalla perizia disposta, che l’offeso era guarito in soli due giorni, quindi in un lasso di tempo inferiore a dieci giorni; il gup prima e la corte dopo, rilevavano che non poteva essere seguita la tesi avanzata dalla Procura secondo cui, per quanto la lesione infetta dal (OMISSIS) al (OMISSIS) fosse guarita nel giro di pochissimi giorni, la condotta da questi tenuta doveva essere inquadrata come insubordinazione con violenza, essendo stata posta in essere da un militare con grado inferiore a quello dell’offeso, per ragioni non estranee al servizio ed alla disciplina. La corte ribadiva che il diverbio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) era sorto a causa dello spostamento di un calorifero dalla tenda che ospitava il (OMISSIS) a quella che ospitava il (OMISSIS), con sostituzione di uno meno potente, allorché i prevenuti si trovavano impegnati presso la Task Force Center in (OMISSIS). Così ricostruito il contesto in cui ebbe luogo la colluttazione insorta tra i due, la corte escludeva che si potesse parlare di cause inerenti alla disciplina militare, poiché nonostante lo specifico intervento dei superiori, la vicenda relativa allo spostamento non autorizzato del calorifero, non aveva cagionato strascichi di natura disciplinare; era stato il (OMISSIS) ad aver cercato un colloquio con (OMISSIS) e (OMISSIS) per un chiarimento, ritenendo che i commilitoni non si fossero comportati in modo cameratesco nei suoi confronti. L’incontro non aveva alcuna attinenza, a detta della corte, con il rapporto disciplinare esistente tra i due; il fatto che detto incontro anziché portare ad una composizione del dissidio, abbia portato a violenze verbali e fisiche, con il coinvolgimento non solo del (OMISSIS), ma anche del (OMISSIS), non poteva ritenersi tale da ricondurre nell’area della tutela della disciplina militare un episodio che aveva tratto le sue origini in un dissapore fra i soggetti interessati, che fu affrontato fuori dal servizio, in un confronto privato fra commilitoni. Veniva quindi concluso che si trattò di un fatto del tutto correttamente qualificato come reato militare, secondo il paradigma dell’articolo 223 c.p.m.p., non offensivo degli specifici interessi giuridici del servizio e della disciplina militare, tutelati dall’articolo 186 c.p.m.p..

2. Avverso tale pronuncia ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore Militare della Repubblica presso la Corte d’appello militare, per contestare la valutazione espressa, atteso che nel caso in parola lo screzio tra i due militari originò da cause di servizio e non da ragioni private, concernenti il rapporto con i superiori ed i pari grado. La corte avrebbe perso la visione complessiva degli accadimenti in cui doveva trovarsi la causa primigenia e principale dello spostamento del calorifero. Andava valorizzata l’attinenza al servizio ed alla disciplina, rispetto alla mera coincidenza topografica e ad eventuali motivi privati, che avrebbero dovuto condurre la corte a riformare la sentenza di primo grado, riconoscendo la colpevolezza dell’imputato per il reato previsto dall’articolo 186 c.p.m.p., comma 1. Non si sarebbe trattato di un fatto diverso da quello in contestazione, ma di una diversa qualificazione giuridica, ai sensi dell’articolo 521 c.p.p.

3. Con memoria depositata il giorno 11.11.2013, la difesa del (OMISSIS) ha sottolineato come l’applicazione dell’articolo 199 c.p.m.p. al caso in questione e’ seguito all’accertamento del fatto che il diverbio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) avvenne quando la questione relativa allo spostamento del calorifero era stata chiusa, anche con l’intervento dei superiori e senza alcuno strascico di natura disciplinare. Il diverbio ebbe natura strettamente personale, con il che si trattava di fatto al di fuori della previsione di cui all’articolo 186 c.p.m.p., essendo orientamento ormai consolidato quello secondo cui non si profilano i reati di cui agli articoli 186 e 189 c.p.m.p., quando i fatti risultino collegati in un rapporto di semplice occasionalità con gli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina. Il comportamento dell’imputato, ricorda la difesa, fu esemplare poiché a seguito dell’asportazione del calorifero dalla sua stanza, invece di protestare, si rivolse ai superiori, accettando le conclusioni assunte da costoro, il che dimostra che non vi fu insubordinazione. In ogni caso se mai si volesse ravvisare detto reato dovrebbe essere contestato e quindi gli atti dovrebbero essere trasmessi al pm, ai sensi dell’articolo 521 c.p.p., comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato, così come dei resto richiesto dallo stesso Procuratore Generale.
I giudici del merito hanno infatti correttamente seguito le linee interpretative che questa Corte ha fissato in alcuni suoi arresti. In particolare con sentenza Sez. 1, 8.10.2002, n. 41703, Rv 223064 e’ stato affermato che i fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari non integrano i reati di cui agli articoli 195 e 196 c.p.m.p., allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all’area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, a nulla rilevando che essi si siano svolti all’interno di una struttura militare, risolvendosi – diversamente opinando- tale circostanza nella indebita valorizzazione di una mera coincidenza topografica, in contrasto con la sentenza 17 gennaio 1991 n. 22 della Corte costituzionale, che ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 199 limitatamente alle parole “o in luoghi militari”.

Dunque l’incedere argomentativo dei giudici a quibus e’ corretto, perché frutto di adeguato recepimento dei dati di fatto che hanno delineato un alterco tra due militari non ricollegabile a ragioni di servizio, ancorché svoltosi sul luogo in cui entrambi partecipavano ad un’azione di pace in (OMISSIS) ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Come e’ stato rilevato, il (OMISSIS) una volta vistosi sottrarre un calorifero dalla sua stanza, non protestò con l’autore del fatto, ma si rivolse ai superiori, accettando di buon grado le conclusioni adottate. La Corte militare sottolineava che fu il (OMISSIS) che si rivolse al (OMISSIS) per deplorare il fatto che si fosse rivolto ai superiori, che alla richiesta di chiarimenti seguì una degenerazione in parole ed azioni che travalicarono il consentito,ma il contegno tenuto dall’imputato per quanto integrante un reato militare, non risultava offensivo degli specifici interessi giuridici del servizio e della disciplina militare. Il carattere “militare” in sostanza seguiva solo al fatto che occasionalmente fu commesso in luogo militare, ma non fu in rapporto di derivazione immediata e diretta con il servizio e la disciplina militare, che ne costituiscono la ragione determinante.

Privo di mende e’ quindi il passaggio argomentativo secondo cui ricorrendo le ipotesi criminose di cui agli articoli 222, 226 e 229 c.p.m.p., l’azione penale non era procedibile per difetto di richiesta, atteso che i fatti di violenza, minaccia e ingiuria, commessi tra militari, non integrano i reati di cui agli articoli 195 e 196 c.p.m.p., ove collegati solo occasionalmente all’area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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