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Testo sentenza, falso ideologico, attestazione incompleta

corte di cassazione civile

Testo sentenza, falso ideologico, attestazione incompleta
Corte di Cassazione, sez. V Penale
sentenza 15 maggio – 2 ottobre 2014, n. 40982
Presidente Ferrua – Relatore Micheli

Ritenuto in fatto

Il difensore di I.F. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa il 24/10/2008 nei confronti del suo assistito dal Gup del Tribunale di Milano; l’imputato risulta essere stato condannato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., in relazione ad una presunta falsa attestazione circa l’assenza di pendenze penali a proprio carico, da lui prodotta in allegato a una domanda di partecipazione ad un concorso per la copertura di due posti di dirigente presso l’amministrazione comunale del capoluogo lombardo.

Secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale, il relativo bando prevedeva, tra i requisiti per l’ammissione al concorso, che i candidati non avessero riportato condanne tali da impedire che un rapporto di pubblico impiego venisse incardinato o mantenuto; nel contempo, i partecipanti erano chiamati a sottoscrivere dichiarazioni circa gli eventuali carichi pendenti, pena l’esclusione dal concorso medesimo. L’avere l’I. sostanzialmente unificato le distinte dichiarazioni appena richiamate, attestando “di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche”, non poteva valere a superare la necessità di leggere le dichiarazioni stesse alla luce e secondo le finalità del bando, tenendo peraltro conto che si trattava di dichiarazioni richieste sotto l’espressa assunzione di responsabilità ex art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000: ergo, doveva ritenersi integrata l’offesa alla fede pubblica, risultando l’imputato già rinviato a giudizio per reati di cui agli artt. 323 e 353 cod. pen. (l’appello trovava invece parziale accoglimento in ordine all’entità della pena inflitta).

Con l’odierno ricorso, la difesa deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Nell’interesse del ricorrente si fa rilevare che la parte dell’attestazione afferente l’inesistenza di procedimenti penali in atto, tali da comportare l’impedimento della costituzione di un rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche, non può che leggersi nell’esatta portata letterale: l’I. non aveva dichiarato di non avere affatto pendenze in corso, limitandosi a precisare di non averne con quelle caratteristiche, vale a dire “di non averne alcuna che si ponesse come condizione ostativa all’assunzione”. Attestazione, questa, che non potrebbe intendersi falsa, dal momento che l’intervenuto rinvio a giudizio per i reati di abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti non era certamente suscettibile di escludere che un rapporto di pubblico impiego fosse instaurato o venisse mantenuto: infatti, in base al quadro di riferimento normativo vigente, un carico pendente non può mai pregiudicare un’assunzione, ed è solo in caso di avvenuta condanna che – ricorrendone gli estremi in ragione della tipologia del reato e/o della misura della pena irrogata – la pubblica Amministrazione potrà rilevare ipotesi ostative.

La tesi difensiva è dunque che il ricorrente avrebbe potuto, al più, essere passibile di esclusione dal concorso per avere inserito nella richiesta di ammissione una dichiarazione (per quanto veritiera) diversa da quella che il bando imponeva: una diversità di chiara evidenza e immediatamente percepibile da chiunque fosse stato chiamato a compiti di verifica, sì da poter attivare – come in effetti accaduto – la procedura di esclusione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

La difesa sostiene che non dovrebbe tenersi conto della specifica finalità della dichiarazione sottoscritta dall’I. , alla luce delle previsioni del bando: dovrebbe piuttosto verificarsi se la dichiarazione de qua, pertinente o meno a quanto richiesto dalla pubblica amministrazione nell’ambito del procedimento di ammissione al concorso, fosse o no difforme dal vero. Si tratta di argomentazioni non condivisibili.

È chiaro che, trovandosi in imbarazzo davanti ad una modulistica che gli imponeva di precisare se avesse o meno procedimenti penali in corso, e sapendo di averne, l’I. si ingegnò di trovare una “via di mezzo”, mutuando dall’altra attestazione che gli si chiedeva (concernente le condanne, e non le pendenze) il riferimento alla potenziale valenza preclusiva ad un rapporto d’impiego; così facendo, si inventò una sorta di tertium genus di dichiarazione fra quelle che erano prescritte dal bando, curando di non attestare circostanze difformi dal vero in senso letterale. In concreto, il bando richiedeva al candidato di fare presenti le condanne eventualmente ostative al rapporto di lavoro, perché non tutte lo sarebbero state: e l’I. , con la prima parte della propria dichiarazione, fece presente di non aver mai riportato condanne di sorta. Lo stesso bando imponeva però ai partecipanti al concorso, pena l’esclusione, di dare al contempo contezza dei procedimenti penali in atto – senza distinguere fra le pendenze in ragione dell’addebito – ovvero a rappresentare di non averne: e qui l’imputato introdusse un distinguo non pertinente, mirando a nascondere una verità per lui scomoda.

Deve pertanto ritenersi ravvisabile un falso per omissione, a nulla rilevando la circostanza della più o meno immediata esclusione dell’imputato dal concorso giacché il delitto in rubrica ha evidente natura di reato di pericolo: l’I. era tenuto a comunicare tutti i carichi pendenti e – aggiungendo, alla attestazione di non averne, una specificazione non richiesta – realizzò il risultato di dire di non avere pendenze con determinate caratteristiche, omettendo di rappresentare (come gli era invece imposto di fare, ed essendosi obbligato in tal senso sottoscrivendo un modello che richiamava le previsioni in tema di dichiarazioni sostitutive di atti notori) che ne aveva invece di altre.

La giurisprudenza di questa Corte ha già più volte affermato che “la falsità ideologica può essere consumata anche mediante un’attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell’atto sia, comunque, tale da far assumere all’omissione dell’informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza” (Cass., Sez. V, n. 6244 del 14/01/2004, Bongioanni, Rv 228077; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 18191 del 09/01/2009, De Donno). In una fattispecie concreta relativa ad una pratica per l’erogazione di contributi post-terremoto, dove era stata attestata la pendenza di un’ordinanza di sgombero di un immobile, senza aggiungere che la stessa era già stata revocata, si è affermato che “integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un’attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, ai vero” (Cass., Sez. VI, n. 21969 del 14/12/2012, Bardi, Rv 256544). Ancor più di recente, è stato precisato che “la falsità In atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l’attestazione incompleta – perché priva dell’informazione su un determinato fatto – attribuisca al tenore dell’atto un senso diverso, cosi che l’enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario ai vero” (Cass., Sez. V, n. 45118 del 23/04/2013, Di Fatta, Rv 257549).

Nel caso oggi sub judice, solo in apparenza si registra – piuttosto che l’omissione di una informazione idonea a dare completezza all’atto -(Inserimento di una informazione ulteriore, non conferente: come detto, dichiarando di non avere “procedimenti penali in corso che Impediscano la costituzione dei rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche”, l’I. omise di attestare di avere un carico pendente per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti, quando invece avrebbe avuto l’obbligo di darne contezza.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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