In evidenza

Testo sentenza, querela di falso, testamento

corte 940x400

Testo sentenza, querela di falso, testamento
Corte di Cassazione VI Sezione Civile -2
Ordinanza 17 settembre – 10 novembre 2014, n. 23896
Presidente Bianchini – Relatore Proto

Fatto e diritto

Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per il suo rigetto. Il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite che non hanno depositato memorie, ma hanno discusso all’udienza camerale Nella relazione il relatore ha rilevato quanto segue.
“Osserva in fatto.

1. Con citazione del 15/6/2004 la Provincia Religiosa S. Benedetto di Don Orione, quale chiamata all’eredità di (omissis) con testamento olografo della stessa in data 5/2/1986, conveniva in giudizio C.A. e Ca.Ma. proponendo nei loro confronti querela di falso relativamente al testamento apparentemente redatto in data 23/2/2003 dalla stessa Valle.

Le convenute eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione e di interesse ad agire dell’attrice in quanto non poteva vantare alcun diritto successorio per il mancato verificarsi della condizione di commorienza (della testatrice e del di lei marito) prevista nel testamento redatto a favore della Provincia Religiosa e alla quale era subordinata la disposizione testamentaria.

La CTU grafologica espletata in primo grado accertava la non autenticità del testamento impugnato con querela di falso. Tuttavia, con sentenza del 13/8/2008 il Tribunale di Genova rigettava la domanda di querela di falso per difetto di legittimazione e interesse della Provincia Religiosa, accogliendo la linea difensiva delle convenute.

La Provincia Religiosa proponeva appello al quale resistevano C.A. e Ca.Ma. .

La Corte di Appello di Genova con sentenza del 28/12/2012 in accoglimento dell’appello dichiarava la falsità del testamento impugnato e ne ordinava la totale cancellazione.

La Corte di Appello rilevava che il giudice di primo grado, richiesto di accertare la falsità del testamento redatto a favore delle convenute e valutato non autentico dal consulente, non avrebbe dovuto procedere alla sua interpretazione e che, in ogni caso, anche l’interpretazione del testamento da parte del Tribunale era erronea perché sia la testatrice che il marito lo stesso giorno avevano espresso e loro ultime volontà e con i loro testamenti avevano evidenziato la comune volontà di lasciare all’ente religioso i loro beni qualora non fosse ancora in vita l’altro coniuge e, dunque, poteva essere attribuito alle parole usate dal testatore anche un significato diverso da quello tecnico e letterale se contrastatane con l’intenzione del de cuius.

Pertanto la Corte di Appello, riconosciuti la legittimazione e l’interesse della Provincia Religiosa, sulla base della CTU, dichiarava la falsità del testamento impugnato con la querela di falso.
C.A. e Ca.Ma. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.

Provincia Religiosa S. Benedetto di Don Orione ha resistito con controricorso.

Osserva In Diritto.

2. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 disp. att. c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte.

Le ricorrenti sostengono che la Corte di Appello avrebbe deciso sulla querela di falso pur non essendo intervenuta nella prima udienza davanti al giudice istruttore, la conferma della querela dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale, come prescritto dall’art. 99 c.p.c; aggiungono che la mancanza era stata rilevata nella comparsa conclusionale in appello, ma nulla era stato pronunciato in merito.

2.1 Con riferimento alla violazione dell’art. 99 disp. att. c.p.c. il motivo è manifestamente infondato.

Con l’atto di citazione era stata proposta solo la querela di falso e l’atto di citazione, con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento, ben può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura “ad litem” rilasciata in calce o a margine dell’atto, perché la procura speciale “ad litem” è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale; in concreto va accertato se, in considerazione del contenuto e dell’oggetto dell’atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura “ad litem” e tale volontà deve ritenersi sussistente allorché, come in questo caso, la citazione è esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale. Infatti, per il principio della inscindibilità della procura dall’atto in calce o a margine del quale è apposta, non può sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda e nell’interpretare la volontà della parte non può non tenersi conto del criterio ermeneutico della conservazione del negozio di cui all’art. 1367 cod. civ..

Questi principi, con riferimento al requisito della procura speciale ex art. 221 c.p.c. sono stati costantemente affermati da questa Corte (Cass. 28/3/1997 n. 2773; Cass. 20/9/2006 n. 20415 in una fattispecie, identica alla presente, nella quale, tra l’altro era stato dedotto che la querela di falso non era stata confermata innanzi al g.i. alla prima udienza ai sensi dell’art. 99 disp. att. c.p.c.; in senso conforme, con riferimento al requisito della specialità della procura, v. Cass. 25/9/2013 n. 21941).

Il collegamento tra l’atto di citazione e la procura estesavi a margine, non lascia adito a dubbi di sorta sulla specialità della procura stessa e, soprattutto, sul fatto che essa cumula di necessità due funzioni, una di natura processuale (procura ad litem) e una di natura sostanziale (vale a dire di procura alla proposizione della querela di falso).

Il problema che qui si pone, tuttavia, non riguarda il rispetto del requisito della procura speciale ex art. 221 c.p.c., ma la condizione di procedibilità della domanda stabilita dall’art. 99 disp att. c.p.c. (La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale); tuttavia anche questa norma va interpretata tenendo conto della volontà comunque espressa, anche in tempi successivi (la conferma della parte personalmente è qualificabile come condizione di procedibilità) dalla parte.

Se la querela di falso, come in questo caso, è stata proposta in via principale, il querelante ha l’obbligo di presentare la denuncia con atto di citazione e tale adempimento è stato osservato; inoltre la citazione è stata sottoscritta dalla parte.

Il querelante deve poi confermare o meno la querela nella prima udienza, a norma dell’art. 99 disp. att. c.p.c., tenuto conto delle deduzioni sollevate dal convenuto in comparsa di risposta, apprezzabili, pur sempre, secondo un giudizio di convenienza o di opportunità.

Se, come in questo caso, la querela è proposta in via principale e non in via incidentale, il convenuto solo con la comparsa di risposta può, per la prima volta, manifestare le proprie intenzioni circa l’uso che intende fare del documento che si assume essere falso e quindi potrebbe ammettere o negare la falsità, o negare di volere far uso del documento, o negare la falsità, ma aggiungere altre circostanze che rendono quel documento superfluo come fonte di prova.

La ratio della disposizione di cui al richiamato art. 99 disp. att. c.p.c. è dunque quella di evitare contenziosi inutili e conseguenze pregiudizievoli per il querelante: l’art. 226 c.p.c. prescrive che la parte querelante sia condannata al pagamento di una pena pecuniaria e il legislatore ha voluto evitare che, per una scelta del difensore, la parte potesse trovarsi esposta a questa forma di responsabilità; di conseguenza ha adottato misure idonee a rendere rendessero la parte edotta delle conseguenze della scelta che stava per compiere e a fungere da “filtro” per evitare la celebrazione di procedimenti di falso inutili (in questo senso, v. l’ampia analisi di Cass. 9/1/2014 n. 196 che ha escluso l’applicabilità dell’art. 99 disp att. c.p.c. alla querela di falso proposta in via incidentale).

Già in precedenza questa Corte aveva evidenziato che la norma era ispirata all’esigenza di consentire all’attore che ha proposto la querela di falso di adeguare il suo comportamento alla linea di difesa adottata dal convenuto nel costituirsi in giudizio (Cass. 28/3/1997 n. 2773).

Nel caso concreto lo stesso querelante, soccombente nel giudizio di primo grado, aveva conferito mandato al nuovo difensore per proporre appello avverso la sentenza che, senza decidere sul merito della denunciata falsità, aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva e di interesse dell’attrice e così aveva confermato la volontà di insistere nella querela di falso; in conclusione, la manifestazione della volontà di confermare la querela deve ritenersi consapevolmente espressa ancorché non nella prima udienza; la norma non prevede decadenze o una improcedibilità collegata alla tardività della conferma e in tal senso si è pronunciata questa Corte affermando che “La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall’art. 99 disp. att. cod. proc. civ. per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda alla cui carenza la parte può porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio ed anche in sede collegiale” (cfr. Cass. 14/1/1977 n. 173; Cass. 27/7/1992 n. 9013); una improcedibilità collegata alla tardività della conferma della querela, tra l’altro, sarebbe in palese contrasto con la ratio legis finalizzata alla tutela dell’interesse del querelante; la possibilità di una conferma della querela resta invece esclusa se il giudice si sia pronunciato rilevandone la mancanza, ma non quando, come nella specie, manchi un accertamento in tal senso.

Dall’insussistenza della dedotta violazione di legge processuale deriva anche l’infondatezza della censura riguardante l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (anche a volere intendere il motivo come diretto a censurare l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, come ora previsto dal nuovo art. 360 n. 5) posto che il fatto dedotto non è decisivo.

3. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 100 c.p.c. e il vizio di motivazione contraddittoria. Il motivo, con riferimento alla violazione dell’art. 100 c.p.c. si appunta sull’affermazione della Corte di appello secondo la quale l’indagine sull’interpretazione del testamento sarebbe estranea al giudizio.

Il motivo, in questa parte, è inammissibile in quanto la Corte di Appello ha positivamente accertato l’interesse dell’attrice (in quanto chiamata all’eredità per testamento) alla querela di falso e quindi non ha violato l’art. 100 c.p.c..
Con riferimento alla motivazione contraddittoria, le ricorrenti ravvisano una contraddittorietà nel fatto che la Corte di Appello, dopo avere affermato che la valutazione della sussistenza delle condizioni dell’azione (la legittimazione e l’interesse ad agire) non avrebbe dovuto riguardare l’interpretazione del testamento, conclude, poi, con una interpretazione del testamento contraria al tenore letterale dello stesso.

Il motivo è inammissibile in quanto il vizio di motivazione contraddittoria non è più deducibile con il ricorso per cassazione perché la disposizione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (che prevedeva la ricorribilità in cassazione per vizio di motivazione) è stata sostituita (con D.L. 83 del 2012 conv. in L. 7/8/2012 n. 134) della ricorribilità per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti; la nuova disposizione è applicabile a questo ricorso in quanto si applica ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate (come quella oggetto di ricorso, depositata il 28/12/2012) dopo l’11/9/2012.

Neppure potrebbe desumersi da questa ipotizzata contraddittorietà un vizio che induce una totale mancanza di esame del fatto decisivo perché invece si è in presenza di una prima motivazione che affronta il tema del rapporto tra querela di falso e interpretazione del testamento in generale e di una seconda motivazione che prende in esame lo specifico contenzioso.

4. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 1362 e ss. c.p.c..

Le ricorrenti sostengono che la Corte di Appello avrebbe male interpretato il testamento olografo con il quale la testatrice aveva istituito erede la Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione.

Premesso che con il testamento olografo a favore della Provincia religiosa, la de cuius aveva nominato erede universale il proprio marito e, in caso di commorienza, la Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione, la censura si appunta sulla asserita svalutazione del significato letterale del termine commorienza le ricorrenti lamentano che la Corte di Appello, nell’interpretare il testamento, in assenza di validi motivi (lacune, incongruenze, illogicità) avrebbe disatteso il principale criterio ermeneutica dell’interpretazione letterale, ricorrendo a criteri interpretativi sussidiali malgrado la sufficienza del criterio letterale.

4.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di Appello era tenuta a ricercare la volontà del testatore indipendentemente dalle parole usate nel testamento, secondo un principio desumibile proprio dall’art. 1362 c.c., infondatamente invocato dalle ricorrenti, secondo il quale nell’opera di interpretazione il giudice non deve limitarsi al senso letterale delle parole.

La Corte di Appello, tenuto conto che la testatrice e il marito avevano fatto testamento nello stesso giorno, ha ritenuto che con l’espressione “commorienza”, i coniugi (nei rispettivi testamenti) avevano inteso lasciare all’ente religioso i loro beni qualora nessuno dei due fosse stato più in vita.

La commorienza, come giustamente osservato dalla Corte di Appello, è una ipotesi rara così che è altamente improbabile che i due coniugi abbiano disposto a favore dell’ente religioso per tale rara eventualità;
d’altra parte neppure risultano elementi per sostenere che i coniugi volessero istituire eredi diversi da sé stessi o dall’ente religioso in caso di morte di entrambi.

La motivazione della Corte territoriale (che sostanzialmente attribuisce alla parola commorienza il significato di morte di entrambi e non quello di morte nello stesso istante) appare come quella più ragionevolmente aderente alla volontà del testatare e il singolo termine è stato doverosamente valutato nell’ambito di una corretta valutazione complessiva.
Per le ragioni sovra esposte non sussiste la violazione dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..

4. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012″.

Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore; deve in particolare ribadirsi che la norma di cui all’art. 99 disp att. c.p.c., pur imponendo per le ragioni già evidenziate nella relazione, la conferma, alla prima udienza della querela di falso proposta in via principale, non prevede espressamente decadenze o decadenze o una improcedibilità collegata alla tardività della conferma, così che deve trovare conferma l’orientamento di questa Corte che si è già espresso nel senso della possibilità di una conferma tardiva; l’unico limite è costituito da una pronunzia giudiziale che dichiari la carenza della condizione di procedibilità che tuttavia non può essere pronunciata quando tale condizione sopraggiunga, perché siffatta interpretazione determinerebbe una sorta di eterogenesi dei fini, ossia una inammissibile divaricazione tra la finalità della norma (posta a tutela dello stesso querelante, oltre che ad evitare processi inutili) e il risultato concreto che si otterrebbe, ossia una penalizzazione del querelante che si doveva tutelare e che tuttavia ha confermato tardivamente la querela, con la conseguenza di costringerlo ad avviare un ulteriore processo.

Le sentenze che hanno fatto riferimento alla necessità della conferma della querela di falso alla prima udienza, in genere esaminavano casi di querele proposte in via incidentale e le affermazioni relative alla querela proposta in via principale erano dirette a distinguere il differente regime e ad escludere per quelle propose in via incidentale la necessità della conferma (v. da ultimo Cass. n. 196 del 2014), ma quanto alla conferma tardiva della querela proposta in via principale la giurisprudenza favorevole all’ammissibilità, richiamata in relazione (Cass. 27/7/1992 n. 9013) non risulta contraddetta.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza; le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza delle ricorrenti, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55.

Il presente ricorso è stato proposto dopo l’entrata in vigore della l. 228/2012 e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna C.A. e Ca.Ma. alla Provincia Religiosa S. Benedetto di Don Orione a pagare le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso articolo 13.

Torna all’articolo

Invia un articolo