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Testo sentenza, sigarette, accise, CGUE

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Testo sentenza, Sigarette, accise, CGUE
Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 9 ottobre 2014,
causa C-428/13

«Rinvio pregiudiziale – Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE – Struttura e aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato – Determinazione di un’accisa – Principio che stabilisce un’aliquota d’accisa per tutte le sigarette – Facoltà degli Stati membri di stabilire un’accisa minima – Sigarette della classe di prezzo meno elevata – Normativa nazionale – Categoria specifica di sigarette – Fissazione dell’accisa nella misura del 115%»

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176, pag. 24).
2 Detta domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), da un lato, e la Yesmoke Tobacco SpA, dall’altro, in merito alla decisione del direttore generale dell’AAMS, dell’11 gennaio 2012, intitolata «Ripartizione dei Prezzi delle sigarette – Tabella A» (GURI n. 16 del 20 gennaio 2012; in prosieguo: la «decisione impugnata»), di introdurre un’accisa minima unicamente sulle sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione
La direttiva 95/59

3 La direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010 (GU L 50, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 95/59»), dispone, all’articolo 8, paragrafo 2, quanto segue:
«L’aliquota dell’accisa proporzionale e l’importo dell’accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette».
4 L’articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 95/59 enuncia:
«Fatti salvi i paragrafi 3, 4, 5 e 6, gli Stati membri possono applicare un’accisa minima sulle sigarette».

La direttiva 2011/64

5 A tenore dei considerando 2, 3, 9, 14 e 16 della direttiva 2011/64:
«(2) La normativa dell’Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tenendo presente che i prodotti del tabacco possono nuocere gravemente alla salute e che l’Unione è parte della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC). È opportuno tener conto della situazione esistente per ciascuno dei vari tipi di tabacchi lavorati.
(3) Uno degli obiettivi del trattato nei riguardi dell’Unione europea è preservare un’unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nell’Unione.
(…)
(9) L’armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri.
(…)
(14) Riguardo alle sigarette, è opportuno garantire condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. Un requisito minimo ad valorem dovrebbe quindi essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre un importo minimo dovrebbe applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per determinare l’incidenza dell’accisa specifica sull’onere fiscale totale.
(…)
(16) Tale convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l’incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute».
6 L’articolo 1 della direttiva 2011/64 così recita:
«La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati».
7 L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/64 è del seguente tenore:
«1. Le sigarette prodotte nell’Unione e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, a un’accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché a un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell’accisa ad valorem riscossa sulle sigarette.

2. L’aliquota dell’accisa ad valorem e l’importo dell’accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette».
8 L’articolo 8, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2011/64 prevede:
«3. Fino al 31 dicembre 2013 l’elemento specifico dell’accisa [sulle sigarette] non può essere inferiore al 5% e non può essere superiore al 76,5% dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:
a) l’accisa specifica;
b) l’accisa ad valorem e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
4. Dal 1° gennaio 2014 l’elemento specifico dell’accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5% e non può essere superiore al 76,5% dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:
a) l’accisa specifica;
b) l’accisa ad valorem e l’IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l’elemento specifico dell’accisa, espresso in percentuale dell’onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5% o al 7,5%, secondo il caso, o superiore al 76,5% dell’onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l’importo dell’accisa specifica fino al 1° gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione.
6 Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare un’accisa minima sulle sigarette».
9 L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2011/64 così dispone:
«L’accisa globale (specifica e/o ad valorem IVA esclusa), espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:

a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;
b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 40% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o a 40 EUR per chilogrammo;
c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.
Dal 1° gennaio 2013 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.
Dal 1° gennaio 2015 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.
Dal 1° gennaio 2018 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.
Dal 1° gennaio 2020 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.
Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1° marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell’anno civile precedente».
10 L’articolo 21 della direttiva 2011/64 prevede quanto segue:
«Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59(…), modificate dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II».
11 Ai sensi del suo articolo 22, la medesima direttiva è in vigore dal 1° gennaio 2011.

Il diritto italiano

12 Rubricato «Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico», l’articolo 39-quinquies del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 (supplemento ordinario alla GURI n. 279 del 29 novembre 1995), decreto modificato dall’articolo 55, comma 2-bis, lettera c), della legge del 30 luglio 2010, n. 122 (supplemento ordinario alla GURI n. 176 del 30 luglio 2010; in prosieguo: il «decreto legislativo»), così dispone:
«1. Con provvedimento del Direttore dell’[AAMS], da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:
a) 200 sigari;
b) 400 sigaretti;
c) 1 000 sigarette.
2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare e, per quanto attiene alla determinazione dell’elemento specifico dell’accisa, al [prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale (PMP-sigarette)] di cui al comma 2-bis.
2 bis. Entro il primo marzo di ogni anno solare l’[AAMS] provvede a determinare, per le sigarette di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b), il [PMP-sigarette], pari al rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette»
13 L’articolo 39-octies, commi 3 e 4, del decreto legislativo, rubricato «Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati», enuncia:
«3. Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi dell’articolo 39-quinquies, comma 2, l’accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l’importo di base.
4. L’importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l’accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14 Con la decisione impugnata il direttore generale dell’AAMS fissava, in base all’articolo 39-octies, comma 4, del decreto legislativo, al 115% dell’importo di base l’accisa minima sulle sigarette con prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.
15 La Yesmoke Tobacco SpA, società che produce e commercializza sigarette a un prezzo inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta, contestava detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio adducendo che la misura in questione determinava effetti equivalenti alla fissazione di un prezzo di vendita minimo per le sigarette.

16 Con sentenza del 5 aprile 2012, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio annullava la decisione impugnata, previa disapplicazione dell’articolo 39-octies del decreto legislativo, ritenendo che la medesima avesse reintrodotto de facto un prezzo di rivendita minimo per i tabacchi lavorati, in elusione, a suo giudizio, della sentenza Commissione/Italia (C‑571/08, EU:C:2010:367).
17 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’AAMS hanno interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, il 5 giugno 2012. A loro avviso, la normativa nazionale sul prezzo di vendita minimo delle sigarette cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio si è riferito non ha alcuna attinenza con le disposizioni dell’articolo 39-octies anzidetto. Al contrario, detta normativa sarebbe pienamente conforme al diritto dell’Unione, poiché la direttiva 2011/64 consentirebbe agli Stati membri di applicare un’accisa minima sulle sigarette.
18 Il giudice del rinvio ritiene che la definizione del procedimento principale dipenda dall’interpretazione delle direttive 95/59 e 2011/64.
19 Il Consiglio di Stato ha perciò deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/59(…) e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2011/64(…), nello stabilire, rispettivamente, che l’aliquota proporzionale e l’aliquota ad valorem, oltre che l’importo dell’accisa specifica, (…) devono essere uguali per tutte le sigarette, ostino a una disposizione nazionale quale l’articolo 39-octies, comma 4, del decreto legislativo (…), che stabilisce che l’accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta sia pari al 115% dell’importo di base, così determinando un’accisa con aliquota fissa minima specifica per le sigarette con prezzo di vendita inferiore, e non già un importo minimo dell’accisa rapportato a tutte le classi di prezzo delle sigarette, secondo quanto consentito dall’articolo 16, paragrafo 7, della medesima direttiva 95/59(…) e dall’articolo 14, paragrafo 2, della medesima direttiva 2011/64(…)».

Sulla questione pregiudiziale

20 Occorre preliminarmente rilevare che il procedimento principale concerne una decisione del direttore generale dell’AAMS, che fissa le aliquote dell’accisa sulle sigarette, intervenuta l’11 gennaio 2012. Orbene, conformemente agli articoli 21 e 22 della direttiva 2011/64, quest’ultima ha abrogato e sostituito, con decorrenza 1° gennaio 2011, la direttiva 95/59. La questione sollevata va dunque esaminata unicamente alla luce delle disposizioni della direttiva 2011/64.
21 D’altro lato, occorre rilevare pure che il giudice del rinvio evoca l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2011/64, inserito nel capo 4 di quest’ultima, intitolato «Disposizioni sui tabacchi lavorati a eccezione delle sigarette», il quale non si applica alle sigarette. Per contro, il regime dell’accisa minima considerato nella questione pregiudiziale è previsto all’articolo 8, paragrafo 6, della stessa direttiva. La questione pregiudiziale va dunque considerata riferirsi non all’articolo 14, paragrafo 2, bensì all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64.
22 Ne discende che, con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale che stabilisce non un’accisa minima identica per tutte le sigarette, bensì un’accisa minima sulle sole sigarette con prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.
23 La direttiva 2011/64 intende fissare taluni principi generali dell’armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati. Dai suoi considerando 2, 3, 9 e 14 emerge segnatamente che essa è volta a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e condizioni neutre di concorrenza. In particolare, l’armonizzazione delle strutture deve evitare che nel settore dei tabacchi la concorrenza venga falsata.
24 Riguardo alle sigarette, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 assoggetta le sigarette prodotte nell’Unione e quelle importate da paesi terzi a un’accisa globale composta di due elementi, uno ad valorem, calcolato sul prezzo massimo di vendita al minuto, e uno specifico, calcolato per unità di prodotto. L’importo percepito a titolo di accisa globale varia secondo il prezzo di vendita delle sigarette, poiché l’accisa ad valorem è fissata sul prezzo di vendita, ed è tanto meno elevato quanto più è basso il prezzo di vendita e viceversa.
25 L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2011/64 precisa che l’aliquota dell’accisa ad valorem e l’importo dell’accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette. Dalla formulazione stessa dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo 7 s’inferisce che l’accisa globale è obbligatoria per tutte le sigarette, a prescindere da caratteristiche e prezzo delle stesse.
26 Tuttavia, se lo vogliono, gli Stati membri possono applicare un’accisa minima sulle sigarette, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64, fatti salvi segnatamente i paragrafi da 3 a 5 del medesimo articolo, che prevedono le forchette entro cui determinare l’accisa specifica.
27 Ebbene, si deve rilevare che l’aggettivo qualificativo «minima» implica che l’accisa prevista all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64 rappresenti una soglia sotto la quale non è possibile nessuna riduzione proporzionale dell’imposta dovuta. Come ha fatto presente la Commissione europea nelle sue osservazioni scritte alla Corte, l’accisa minima ha la funzione di impedire, al di sotto di un minimo predeterminato, che l’accisa ad valorem esplichi il suo effetto proporzionale.
28 Siccome l’accisa globale è applicata indistintamente a tutte le sigarette, con qualunque caratteristica e prezzo, l’accisa minima, introdotta dagli Stati membri sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64, deve valere per tutte le sigarette, con qualunque caratteristica e prezzo (v. in tal senso, quanto alla direttiva 95/59, sentenza Commissione/Francia, C‑302/00, EU:C:2002:123, punto 20).
29 Peraltro si deve notare che la direttiva 2011/64 enuclea più categorie di tabacco lavorato oggetto dell’armonizzazione ch’essa persegue, vale a dire le sigarette, i sigari e i sigaretti, il tabacco trinciato a taglio fino e gli altri tabacchi da fumo, ma non enuclea differenti categorie di sigarette. Pertanto, ai fini della direttiva 2011/64, le sigarette devono essere considerate integrare un’unica categoria di tabacco lavorato.
30 L’applicazione di un’accisa minima unicamente a talune categorie di sigarette, quale stabilita dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, consentirebbe, per certe altre categorie di sigarette, l’applicazione di un importo, a titolo di accisa globale, che sarebbe inferiore all’accisa minima, mentre l’introduzione di detta accisa minima dovrebbe, conformemente alla direttiva 2011/64, servire a impedire, in un contesto di prezzi bassi, una riduzione proporzionale sotto detta soglia dell’imposta dovuta e ad evitare così che il livello di tassazione delle sigarette meno costose sia troppo basso.

31 Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di introdurre un’accisa minima, conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64, la regolamentazione che adottano deve inserirsi nel contesto definito da detta direttiva senza contravvenire ai suoi obiettivi. Ora, l’applicazione di soglie d’imposta che variano in funzione delle caratteristiche o del prezzo delle sigarette comporterebbe distorsioni alla concorrenza tra le differenti sigarette e sarebbe quindi contraria all’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e condizioni neutre di concorrenza perseguito dalla direttiva 2011/64.
32 Ciò è proprio quanto avviene con la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede il prelievo di un’accisa, fissata nella misura del 115% dell’accisa applicabile alla classe di prezzo più richiesta, unicamente sulle sigarette con un prezzo di vendita inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.
33 Infatti, nel procedimento principale, la decisione impugnata indica, come emerge dalla tabella allegata alla medesima, che le sigarette della classe di prezzo più richiesta sono quelle il cui prezzo di vendita al pubblico ammonta a EUR 210 per mille pezzi e sulle quali è prelevato, in applicazione dell’accisa globale, un importo di accisa, detto «importo di base», pari a EUR 122,85 al migliaio. In forza dell’articolo 39-octies del decreto legislativo, alle sigarette con un prezzo di vendita inferiore a quello della classe di sigarette più richiesta, dunque inferiore a EUR 210 al migliaio, è applicata un’accisa del 115% dell’importo di base, vale a dire del 115% di EUR 122,85, vale a dire ancora di EUR 141,28 per mille pezzi. In tal modo, ai sensi della normativa italiana, sulle sigarette il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a EUR 210 al migliaio grava un’accisa maggiore di quella prevista, in applicazione dell’accisa globale, per le sigarette con un prezzo di vendita al pubblico compreso tra EUR 210 e EUR 243 per mille pezzi.
34 La normativa italiana attua dunque un sistema in cui l’importo prelevato sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, in applicazione dell’accisa globale, è inferiore all’importo prelevato a titolo dell’accisa minima sulle sigarette meno costose, con la conseguenza di creare distorsioni di concorrenza e di contravvenire agli obiettivi della direttiva 2011/64.
35 Quanto all’obiettivo di sanità pubblica addotto dai governi italiano, spagnolo, francese e portoghese nelle loro rispettive osservazioni scritte alla Corte, occorre constatare che la direttiva 2011/64 prende in considerazione, conformemente ai suoi considerando 2, 14 e 16, l’obiettivo di protezione della salute. In particolare, è precisato allo stesso considerando 16 che gli oneri fiscali sono uno dei principali elementi del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Al riguardo, la Corte ha già stabilito che la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo dei prodotti del tabacco e, pertanto, di tutela della sanità pubblica (v. in tal senso, quanto alla direttiva 95/59, sentenza Commissione/Italia, EU:C:2010:367, punto 51).
36 Purché le misure nazionali s’iscrivano nel contesto da essa definito, la direttiva 2011/64 non osta a che gli Stati membri portino avanti la lotta al tabagismo e assicurino un elevato livello di tutela della sanità pubblica mediante l’applicazione di accise (v. in tal senso, quanto alla direttiva 95/59, sentenza Commissione/Italia, EU:C:2010:367, punto 48).
37 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata che gli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che stabilisca non un’accisa minima identica per tutte le sigarette, bensì un’accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Sulle spese

38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che stabilisca non un’accisa minima identica per tutte le sigarette, bensì un’accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

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