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Testo sentenza, contraffazione, falsificazione, inganno

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Testo sentenza, contraffazione, falsificazione, inganno
Corte di Cassazione, sezione V Penale
sentenza 3 febbraio – 4 giugno 2015, n. 23982
Presidente Marasca – Relatore Guardiano

Fatto e diritto

1. Con sentenza pronunciata il 9.1.2014 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza, in data 1.2.2013, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia S.A. in relazione al reato di cui all’art. 474, co. 2, c.p., per avere detenuto per la vendita, al di fuori del caso di concorso nella contraffazione, migliaia di oggetti (bandiere, sciarpe, cappelli, et similia), recanti marchi contraffatti di note squadre di calcio ed organismi calcistici internazionali.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Tommaso Pisapia, del Foro di Milano, il S. , con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sotto diversi profili, deducendo: 1) che alcuni degli oggetti la cui disponibilità è ascritta al S. , da un lato non erano oggetto della protezione accordata ai marchi o ad altri segni distintivi, non trattandosi di marchi, dall’altro erano contrassegnati dal marchio della c.d. coppa UEFA (attualmente non più esistente, essendo stata, tal competizione, sostituita dalla “UEFA Europa League”), in relazione al quale non è stata dimostrata la ritenuta contraffazione; 2) che con riferimento agli oggetti riconducibili alle squadre del Milan e dell’Inter, non è dato sapere come si è pervenuti ad affermarne con certezza la natura contraffatta, né quando i marchi in questione sarebbero stati registrati, circostanza, quest’ultima, che non risulta accertata anche per il marchio relativo ai prodotti riconducibili alla squadra di calcio della Juventus (per i quali si è fatto riferimento agli specifici titoli di privativa), essendo del tutto inidonei, al riguardo, gli esiti delle consulenze tecniche, che in realtà consistono nel solo esame da parte del personale incaricato delle indagini del materiale fotografico inviato tramite email, senza che venissero indicati, nella motivazione della sentenza impugnata, quali specifici oggetti dovessero considerarsi contraffatti; 3) la mancata dimostrazione della destinazione alla vendita della merce sequestrata, necessaria, trattandosi di merce obsoleta, come affermato dagli stessi giudici di merito, rinvenuta, coperta di polvere, nello scantinato nella disponibilità del S. , dove era custodita in pessime condizioni di conservazione, circostanza che ne escludeva l’idoneità al commercio, caratteristiche tutte che, ad avviso del ricorrente, impedivano di confondere i prodotti in questione con quelli, di ben altra qualità, messi in vendita dalle società calcistiche innanzi indicate, per cui, contenendo la merce sequestrata presso il S. , materiale sportivo con loghi palesemente diversi da quelli originali, dei quali costituivano ictu oculi una servile e grossolana imitazione, nel caso in esame è configurabile l’ipotesi di “falso innocuo ed impossibile”, come definita dalla giurisprudenza di legittimità, non punibile.
3. Il ricorso non può essere accolto, per l’infondatezza dei motivi che lo sostengono.
4. Ed invero, nell’articolare i suoi rilievi critici, il ricorrente omette di considerare, che, come affermato da tempo dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il reato previsto dall’art. 474 c.p. è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l’origine e la provenienza del prodotto. Infatti, ai fini della configurabilità del predetto reato è sufficiente e necessaria l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l’illiceità dell’uso, senza giusto motivo, di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo.
Invero la fattispecie di reato prevista dall’art. 474 c.p. è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno.
Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo contro la fede pubblica, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr. Cass., sez. II, 03/06/2010, n. 25073; Cass., sez. V, 10/06/2014, n. 51698; Cass., sez. V, 11/12/2013, n. 5260, rv. 258722; Cassazione penale, sez. II, 04/05/2012, n. 20944; rv. 252836).
Per l’integrazione di tale reato, pertanto, è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione, anche imperfetta e parziale, ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto (cfr. Cass., sez. II, 12/01/2012, n. 15080; Cass., sez. V, 24/10/2013, n. 5215; Cass., sez. II, 12/06/2012, n. 25684), ricorrendo la fattispecie criminosa di cui si discute anche nell’ipotesi in cui il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio (cfr. Cass., sez. II, 27/04/2012, n. 28423, rv. 253417; Cass., sez. II, 12/01/2012, n. 15080).
Devesi, in conclusione, ritenere illecito l’uso senza giusto motivo di un marchio identico o anche simile ad altro notorio anteriore, usato per prodotti o servizi sia omogenei o identici che diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo, e integra il rischio di confusione, non essendo richiesta la prova della registrazione nel caso di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (cfr. Cass., sez. II, 11/07/2014, n. 44354; Cass., sez. V, 24/10/2013, n. 5215, rv. 258673).
Orbene la corte territoriale si è puntualmente attenuta a tali principi, evidenziando correttamente, con motivazione approfondita ed immune da vizi, come la mercé rinvenuta dagli agenti operanti nei locali annessi all’esercizio commerciale della ditta “Sole Sport” di S.A. , costituita da 22.822 oggetti, fra cui bandiere, sciarpe, cappelli e gadgets, riconosciuti falsificati da G.V. , della “A.C. Milan”, con la quale aveva collaborato P.S. , incaricato dei controlli anche sui prodotti recanti i marchi “A.C. Milan”, “F.C. Internazionale Milano”, “F.C. Juventus”, “Coppa dei campioni”, “Champions League” e “Coppa UEFA” (cfr. pp. 3 e 5 della sentenza impugnata), rientri nel novero dei prodotti contraddistinti da segni falsi, destinati al commercio, di cui all’art. 474, co. 2, c.p..
Appare, infatti, evidente, proprio in virtù dell’apparente provenienza dei prodotti sequestrati al S. , la cui falsità si desume inequivocabilmente anche dalla circostanza che l’imputato non risultava licenziatario dei prodotti in questione, dall’attività di merchandising posta in essere da notissime squadre di calcio e da altrettanto note istituzioni sportive calcistiche, organizzatrici di competizioni internazionali, l’idoneità di tali prodotti ad ingenerare confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l’origine e la provenienza degli stessi, trattandosi di prodotti destinati ai medesimi consumatori (i tifosi delle anzidette società di calcio e gli appassionati di competizioni sportive calcistiche internazionali), che traevano un indebito vantaggio dalla diffusione e dalla notorietà dei marchi (oggetto della contraffazione), utilizzati per contraddistinguere i prodotti autentici.
Proprio la diffusione e la notorietà dei marchi originali contraffatti, rende privo di pregio, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, il rilievo difensivo sulla mancanza di prova della relativa registrazione.
Nessun dubbio, inoltre, può sussistere sulla destinazione alla vendita dei prodotti di cui si discute da parte dell’imputato.
Premesso, infatti, che, come osservato da una condivisibile dottrina, si ha detenzione per vendita ogni volta che, tenuto conto delle condizioni in cui si trova la cosa, dell’attività esplicata dall’agente o dell’atteggiamento da questi tenuto in relazione ad essa, risulti certa l’intenzione di quest’ultimo di inserirla nel circuito commerciale, non appare revocabile in dubbio che la disponibilità da parte del S. nei locali annessi alla sede della propria ditta (non a caso avente ad oggetto il “commercio al dettaglio ambulante”) di un numero così elevato di prodotti, che non risultavano in condizioni tali, sotto il profilo della qualità, da escludere l’interesse di un potenziale acquirente, rappresenta sintomo inequivocabile di una destinazione degli stessi alla vendita (cfr., in questo senso, Cass., sez. V, 24.11.1981, Riccio; Cass., sez. V, 15.3.1978, Napoletano).
Quanto alle censure sulla grossolanità del falso, la corte territoriale si è riportata al già indicato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio.
5. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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