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Testo sentenza, insufficiente motivazione, minaccia, lite

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Testo sentenza, insufficiente motivazione, minaccia, lite
Corte di Cassazione, sezione V Penale
sentenza 28 novembre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 1221
Presidente Palla – Relatore Demarchi Albengo

Ritenuto in fatto

1. C.D. propone ricorso per cassazione (così riqualificato dal tribunale di Messina l’originario atto di impugnazione) contro la sentenza del giudice di pace di Messina che lo ha condannato alla pena di euro 50 di multa per il reato di minaccia ai danni di D.P.A. (per avergli detto: “i soldi te li faccio uscire dal culo”).

2. Sostiene il ricorrente che vi sia stata violazione e falsa applicazione degli articoli 125 e 546 del codice di procedura penale per mancanza di esplicitazione dell’impianto argomentativo della sentenza, che la rende assolutamente priva di motivazione. Il giudice si sarebbe limitato ad indicare la fonte di prova delle dichiarazioni sulla base delle quali è stato ritenuto sussistente il reato, ma senza indicare né valutare gli elementi probatori documentali e soprattutto senza un’analisi approfondita degli elementi costitutivi del reato (elemento oggettivo ed elemento soggettivo).

3. Con un secondo motivo di ricorso eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 523 del codice di procedura penale, in quanto la sentenza non riporta in epigrafe le conclusioni che erano state illustrate dal difensore.

4. Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 612 del codice penale in relazione all’articolo 530 del codice di rito per avere il giudice del dibattimento utilizzato una rappresentazione del fatto diversa e più grave di quella effettiva contenuta nel capo di imputazione (il verbo “cacare” al posto di “uscire”).

5. Con un quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 62 del codice penale in relazione all’articolo 133, nonché eccessività della pena.

6. Con memoria dell’11 febbraio 2014, la persona offesa ha formulato eccezione di incompetenza per materia del giudice di primo grado, chiedendo l’annullamento della relativa sentenza.

Considerato in diritto

Il II primo motivo di ricorso è fondato; il giudice non può limitarsi a dire che una certa frase minacciosa (senza spiegare perché assuma tale natura) è stata sentita dal testimone, senza soffermarsi anche sugli elementi costitutivi del reato, e cioè sulla natura minacciosa della frase e sull’elemento soggettivo del reato. Tantopiù nel caso di specie, in cui la frase ed il contesto non rendono così evidente tale natura.

2. Ne consegue che la sentenza va annullata, con rinvio al Giudice di pace per nuovo esame; il Giudice di rinvio, restando libero nelle sue determinazioni di merito, dovrà motivare adeguatamente le proprie conclusioni, non potendosi limitare al richiamo delle fonti di prova, senza alcuna valutazione giuridica sugli elementi costitutivi del reato contestato. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

3. Quanto all’eccezione di incompetenza per materia del giudice di primo grado, formulata dalla persona offesa nella memoria difensiva, la richiesta non può essere presa in esame, essendo la memoria destinata solo all’interlocuzione sui motivi di ricorso e non potendo invece introdurre nuovi ed autonomi motivi di impugnazione della sentenza.

4. Ne consegue che il ricorso dell’imputato deve essere accolto, con annullamento della sentenza e rinvio al giudice di pace di Messina.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Messina per nuovo esame.

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