Senza prole la casa (di proprietà) spetta al marito.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18992/2011 ha stabilito che l’assegnazione della casa coniugale non è parte complementare dell’assegno di mantenimento.
Se, al momento del divorzio, la coppia non ha figli, la casa coniugale non spetta necessariamente alla ex moglie.
Nel caso trattato dalla cassazione, la donna, prima della pronuncia del divorzio, aveva perduto l’unico figlio, pertanto, i giudici, in primo grado, avevano deciso di riconoscerle soltanto l’assegno di mantenimento, lasciando al marito la casa coniugale, in quanto di sua esclusiva proprietà.
Dalla citata sentenza emerge che il Giudice non ha il potere di disporre l’assegnazione della casa a favore della ex moglie se questa non è affidataria di prole minorenne nè convivente con figli maggiorenni senza redditi propri, e non potendo vantare altri diritti sull’immobile (che nel caso specifico era di proprietà del marito).