Separazione, quando le foto del cellulare incidono sull’addebito
Separazione, quando le foto del cellulare incidono sull’addebito
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1
Ordinanza 23 settembre – 17 ottobre 2014, n. 22084
Presidente Di Palma – Relatore Acierno
La Cassazione con l’ordinanza che di seguito si riporta, ha affermato che la causa della separazione può essere addebitata al marito nel caso in cui si scopra un interesse per una diversa tipologia di vita sessuale da parte di quest’ultimo, tale da causare la perdita di interesse nei confronti della moglie sottraendosi ai doveri nascenti dal matrimonio.
In appello veniva lamentata da parte dell’uomo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ e dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 151 cod. civ., ax art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale posto a fondamento della sua `decisione dei fatti che non risultavano provati e non potevano altresì considerarsi alla stregua di fatti notori;
Inoltre, il marito lamentava anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ., ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e connesso omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte omesso di considerare ai fini della decisione la pluralità di deduzioni del marito, qualificandole come generiche e non provate, allo stesso tempo non ammettendo, senza motivare sul punto, le istanze istruttorie reiterate . dall’odierno ricorrente; nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per la compensazione delle spese giudiziali basata sul principio della soccombenza reciproca, ritenuta non sussistente nel caso di specie;
La Corte ha ribadito che “la valutazione dell’opportunità di compensare le spese processuali rientra fra le facoltà discrezionale del giudice di merito essendo circoscritto il potere della Corte ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.”
Per quanto riguarda le altre doglianze, i supremi giudici rilevano che “sussistono elementi univoci e concordanti, già individuati dal giudice di primo cure, sui quali fondare la convinzione che il marito utilizzasse il telefono di (omissis) nel quale erano state rinvenute foto di scene erotiche che la coinvolgevano insieme a varie persone”.
Pertanto, secondo i giudici, è indubbio che da parte del marito vi era “lo sviluppo di un interesse per una diversa tipologia di vita sessuale, che aveva contribuito a causare la suddetta perdita di interesse sessuale nei confronti della moglie“;