Separazione senza addebito se non si stabilisce la causa della crisi familiare
La Cassazione tornando a pronunciarsi in materia di addebito della separazione introduce delle interessanti novità sugli aspetti che devono essere presi in considerazione da parte del giudice al momento della decisione.
Gli ermellini dovettero trattare una vicenda molto particolare in cui gli ormai ex si scambiavano reciproche accuse per far ricadere sul altro l’addebito della separazione e, più nello specifico, la moglie, accusava il marito di essere la causa della crisi familiare, in quanto, fin dai primi tempi di matrimonio, si era dimostrato essere un incallito traditore mentre sull’altro fronte quest’ultimo accusava la moglie di essere un po’ troppo mammona, avendo l’abitudine di allontanarsi ripetutamente dalla casa coniugale per andare a vivere dalla madre.
Nel corso del processo era emerso che il matrimonio della coppia ormai “scoppiata”, fin da subito, si era caratterizzato da separazioni di fatto e successivi riavvicinamenti.
In sostanza, i due coniugi avevano vissuto solo per poco tempo “una vera vita matrimoniale sotto lo stesso tetto”.
Tenendo in considerazione tutta la vicenda emersa, i giudici, non hanno ritenuto fosse necessaria la prova della sussistenza del nesso causale tra i comportamenti addebitati ed il fallimento del matrimonio, dichiarando che “non può affermarsi che il comportamento dell’uno o dell’altro dei coniugi abbia determinato l’intollerabilità della convivenza.”
La Cassazione, con sentenza n. 14610 del 23 agosto 2012, definisce la questione relativa alla separazione stabilendo che quest’ultima non possa essere addebitata a nessuno dei due per l’impossibilità di stabilire (nel caso di specie) se la crisi della coppia sia stata causata dal tradimento o se a provocarla siano stati proprio gli allontanamenti della moglie, che originarono l’infedeltà del marito dato che, sottolinea la Corte, il comportamento della donna è contrario al dovere coniugale di coabitazione.