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Servitù e decorso della prescrizione

Corte di Cassazione, sezione II Civile Sentenza 19 novembre 2014 – 2 marzo 2015, n. 4157

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Servitù e decorso della prescrizione
Corte di Cassazione, sezione II Civile
Sentenza 19 novembre 2014 – 2 marzo 2015, n. 4157
Presidente Oddo – Relatore Bianchini

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha trattato un caso di servitù poichè, sostenevano le attrici che il convenuto, nel corso di recenti lavori di ristrutturazione avrebbe aperto una porta di accesso all’immobile – chiusa da quarant’anni – e che per utilizzarla era necessario accedere al cortile di proprietà esclusiva delle esponenti.

Inoltre, continuano le attrici, avrebbe abbattuto il tetto sovrastante il portone di entrata alla loro proprietà, rifacendolo in modo difforme.

Concludevano quindi per il ripristino dei luoghi nello stato antefatto e perché venisse accertata l’inesistenza di un diritto di passaggio sul proprio cortile.

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza delle pretese avversarie e osservando, quanto al transito sul cortile che la servitù relativa esisteva da tempo “immemorabile” e che comunque sarebbe insistita su una corte comune anche ad esso esponente.

La Corte d’Appello di Brescia, valutando i fatti di causa, dichiava estinta per prescrizione la servitù di passaggio attraverso il cortile di proprietà esclusiva dell’attrice – argomentando dalle testimonianze e dalla relazione di consulenza tecnica esperite in primo grado – e condannava il convenuto al ripristino del tetto sovrastante il portone di entrata compensando per metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e ponendo il residuo a carico del convenuto che, a sua volta, proponeva ricorso per la cassazione.

La Piazza Cavour, rigettando il ricorso, ha evidenziato che “la Corte bresciana pervenne alla decisione di ritenere estinto per non uso il diritto di transitare per il cortile attraverso la porta, basandosi su una analisi delle testimonianze e sulla valutazione della relazione del consulente di ufficio che, dando atto della presenza di segni evidenti dell’esistenza in passato di tale apertura, aveva però affermato che la stessa risultava “tamponata” quanto meno dall’inizio dei lavori di ristrutturazione del convenuto: atteso che la valutazione delle emergenze di causa – ivi comprendendovi anche la gerarchia dimostrativa da attribuire ad esse- rientra nell’esclusivo potere discrezionale del giudice del merito e che questo è stato congruamente motivato, la divergente interpretazione fornita da parte ricorrente , oltre a non rientrare in un vizio di violazione di legge“.

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