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Le Sezioni Unite si pronunciano su una questione relativa alle impugnazioni civili

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Le Sezioni Unite si pronunciano su una questione relativa alle impugnazioni civili
Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 9407 del 18/04/2013

Le sezioni unite della suprema corte di cassazione, risolvendo un contrasto in materia di impugnazioni civili, hanno affermato il principio in base al quale l’art. 342 cod. proc. civ., nel testo derivante dall’art. 50 della legge n. 353 del 1990 e prima delle modifiche apportate dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012 (conv. nella l. n. 134 del 2012), non richiede anche lo specifico avvertimento prescritto dal terzo comma dell’art. 163, n. 7, cod. proc. civ., per il quale la costituzione del convenuto oltre i termini previsti implica le decadenze di legge nel giudizio di primo grado.

Di seguito il testo della sentenza

Sentenza n. 9407-13

 

Art. 163 Codice di Procedura Civile

La domanda [99, 316 c.p.c.] si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [disp. att. 69bis, 80, 128].
L’atto di citazione [164, 318, 342, 405 c.p.c.] deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome [6 c.c.]], la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio [43 c.c.] o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [75 c.p.c. ss.]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [11, 12 c.c.], un’associazione non riconosciuta 36 c.c.] o un comitato [39 c.c.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi [115 c.p.c.] e in particolare dei documenti [2699 c.c. ss.] che offre in comunicazione [disp. att. 74];
6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura [83 c.p.c.], qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167.
L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

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2 Comments on Le Sezioni Unite si pronunciano su una questione relativa alle impugnazioni civili

  1. Articolo consigliato:
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    Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 9407 del 18/04/2013

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