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Sezioni Unite, sequestro conservativo, insufficienza patrimoniale e dispersione della garanzia

Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali Sentenza 25 settembre – 11 dicembre 2014, n. 51660

Sequestro conservativo, insufficienza patrimoniale e dispersione della garanzia
Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali
Sentenza 25 settembre – 11 dicembre 2014, n. 51660
Presidente/Relatore De Roberto

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Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione hanno affrontato il tema del sequestro conservativo o meglio, il quesito a cui hanno dato risposta con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, riguardava la nozione di periculum in mora ai fini della concessione del sequestro conservativo.

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Ancora più nello specifico, veniva chiesto ai togati d’ermellino se per assentire la misura cautelare reale di cui all’art. 316 e segg. cod. proc. pen., sia richiesta una situazione che faccia ritenere la futura dispersione del patrimonio del debitore ovvero sia sufficiente una oggettiva inadeguatezza della garanzia patrimoniale in rapporto all’entità del credito.

I supremi giudici, dopo la valutazione delle divergenze giurisprudenziali sull’argomento ha precisato che ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen., deve dunque, essere affermato il seguente principio di diritto: “Al fine di disporre il sequestro conservativo, è necessario e sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito; vale a dire che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc pen.“.

Leggi il testo della sentenza

Articolo 316 Codice di Procedura Penale
Presupposti ed effetti del provvedimento

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato [535, 592, 691, 692, 694], il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo [c.p.c. 671; c.p.p. 262 2] dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento [514-516].
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati [2745 ss.], rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

Articolo 618 Codice di Procedura Penale
Decisioni delle sezioni unite

1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

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