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Sinistri, risarcimento danni, prescrizione a cinque anni

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Sinistri, risarcimento danni, prescrizione a cinque anni
Suprema Corte di Cassazione – Sezione Sesta Penale
Ordinanza 13 novembre 2013 n. 25538

La Cassazione, in materia di prescrizione del risarcimento del danno da incidente stradale ha precisato che va applicata la seconda parte del terzo comma dell’articolo 2947 del codice civile ovvero quella quinquennale e non invece quella più lunga decennale.

Articolo 2947 Codice Civile
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Secondo la Corte non è vero che le uniche sentenze irrevocabili rilevanti ai sensi dell’art. 2947, terzo comma c.c. sarebbero quelle di condanna, poichè “ciò contrasta con la lettera della legge, che si riferisce genericamente a tutte le sentenze penali irrevocabili (con esclusione di quelle che dichiarano non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione – art. 529 c.p.p.), facendo decorrere il termine della prescrizione dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.

Nella sentenza si legge che “L’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno è regolata dall’art. 652 c.p.p.; in virtù degli artt. 652 e 654 c.p.p. il giudicato penale di assoluzione (rispettivamente nell’ ambito del giudizio civile di danni – nel caso dell’art. 652 c.p.p. – e nell’ambito degli altri giudizi civili nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.p.) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dal diverso accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2 (Cass. n. 20325/2006; Cass. 17401/2004)”.

Infine la Corte osserva che “l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale”.

Leggi testo – Corte di cassazione – Sezione VI penale – Ordinanza 13 novembre 2013 n. 25538

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