Sinistro, risarcimento danni, conducente ubriaco e diritto di precedenza
Sinistro, risarcimento danni, conducente ubriaco e diritto di precedenza
Corte di Cassazione, sezione III Civile
sentenza 17 luglio – 20 ottobre 2014, n. 22238
Presidente Salmè – Relatore Vincenti
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato un caso particolare di risarcimento danni conseguente un sinistro stradale ma ciò che sembra strano è che questa volta la colpa non è di chi guidava nonostante fosse in stato di ebbrezza ma del conducente sobrio che però si immetteva sulla strada stradale “provenendo da un parcheggio privato senza concedere la precedenza ai veicoli transitanti“.
Per il giudice di primo grado non è stata provata l’elevata velocità tenuta dal conducente con l’elevato tasso alcolico e “il cui stato di ubriachezza non aveva contribuito al verificarsi del sinistro“.
La Corte territoriale, in forza delle risultanze emergenti dal rapporto della polizia stradale sull’incidente e dell’allegata planimetria, riteneva che la dinamica del sinistro fosse stata quella per cui il soggetto che provenivano dal piazzale privato di un centro commerciale, aveva iniziato ad immettersi sulla strada statale per Asti “senza concedere la precedenza ai veicoli che stavano transitando su detta strada” e, allorquando era ancora “in posizione obliqua e con la parte anteriore che aveva appena ingombrato la carreggiata subito dopo l’uscita del piazzale“, veniva urtato “nella ruota anteriore sinistra dalla parte anteriore destra dell’autovettura” del conducente in stato di ebbrezza, “proveniente sulla S.S. dalla sua sinistra“.
Di qui l’esclusiva responsabilità dell’attore nella causazione dell’incidente, essendosi immesso “in una strada intensamente trafficata non solo omettendo di concedere la precedenza nonostante provenisse da un parcheggio privato, ma comunque senza prestare attenzione ai veicoli provenienti dalla sua sinistra“, con ciò rappresentando “un ostacolo improvviso ed imprevedibile per l’autovettura del convenuto“. Per altro verso, soggiungeva il giudice di appello, “nessuna efficienza causale” poteva “essere attribuita alla condotta di guida del convenuto né al suo stato di ebbrezza“, non essendo risultato provato che procedesse a “velocità inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo (ora notturna e traffico intenso)” – essendogli stata revocata, peraltro, la “contravvenzione all’art. 141, commi 3 e 8, C.d.S.” -, né avendo il suo stato di ebbrezza “inciso sulla possibilità di una corretta condotta di guida né sulla prontezza di riflessi e sulla capacità di rispondere agli stimoli e neppure sulla veloce percezione del pericolo“, come era dimostrato dal fatto che egli, nonostante l’ostacolo improvviso ed imprevedibile costituito dall’autocarro, era “stato in grado di frenare tempestivamente anche se inutilmente“.
In Cassazione il ricorso è stato rigettato condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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