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Sostanze stupefacenti, la Cassazione spiega cosa si intende per lieve entità

Corte di Cassazione, sezione VI Penale Sentenza 18 – 21 novembre 2014, n. 48433

Sostanze stupefacenti, la Cassazione spiega cosa si intende per lieve entità
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 18 – 21 novembre 2014, n. 48433
Presidente Conti – Relatore Leo

Cassazione, penale, sentenza, sostanze stupefacenti, lieve entità, tenuità del fatto, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, qualità e quantità sostanza

La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta ha esaminato un caso riguardante la detenzione di bustine contenenti marijuana e, quindi, ha chiarito alcune questioni relative alla lieve entità e tenuità del fatto prendendo in considerazione mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze stupefacenti della situazione specifica trattata.

Legalizing Marijuana

Chiarimenti utili nel caso di specie perchè dopo l’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, la sanzione inflitta all’imputato risultava incompatibile con i criteri legali di determinazione, in quanto fissata in misura eccedente rispetto ai valori edittali che devono ormai considerarsi vigenti.

In sostanza, con decisione integralmente confermata dalla Corte d’appello, il Giudice di primo grado aveva indicato il valore di partenza della sanzione detentiva in sette anni, aumentato fino ad otto anni per la ritenuta recidiva, e diminuito fino a cinque anni e quattro mesi per l’applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen.

La Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, rileva come “l’imputato sia stato notato, nel corso di accertamenti di polizia, mentre si aggirava a bordo di un motociclo in una zona nota come piazza di spaccio, segnalando alle “vedette” la presenza di Carabinieri e, più tardi, indicando ad alcuni tossicodipendenti il luogo in cui era possibile approvvigionarsi di stupefacenti. Dunque non sarebbe dubbio il suo contributo causale al fatto”.

Per la difesa, “i giudici territoriali si sarebbero mossi in una logica di prevenzione, condannando l’imputato senza prove effettive di un suo consapevole concorso causale alla detenzione della droga sequestrata dalla polizia giudiziaria.
In ogni caso, avrebbe dovuto farsi applicazione dei comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, essendo il fatto pertinente ad una piccola quantità di droga, in un contesto organizzativo dei tutto rudimentale, e con un ruolo secondario assunto dal ricorrente (che il Giudice di primo grado avrebbe definito «anello debole della catena»).
Infine, il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere più lieve, sia per la corretta applicazione dell’art. 133 cod. pen., sia per il riconoscimento di attenuanti generiche, negate nonostante la giovanissima età dell’interessato.”

Per la Cassazione, “la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, affinché la competente Corte territoriale provveda ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, da operarsi con riferimento ai valori edittali vigenti riguardo alla illecita detenzione di sostanza stupefacente del genere marijuana“.

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