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Spetta alla donna decidere sull’aborto anche se minorenne

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto con ordinanza del 3 gennaio 2012, impegna la Corte Costituzionale su una questione importante e delicata relativa all’interruzione di gravidanza sollevando la questione di legittimità costituzionale relativamente all’articolo 4 della legge n. 194 del 1978, nella parte ove riconosce a favore della gestante, ed in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, la facoltà di procedere volontariamente alla interruzione della gravidanza, entro novanta giorni dal concepimento, asserendo la presunta violazione degli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione.

Nello specifico, il procedimento da cui é sorta la richiesta di consultazione sulla citata questione é iniziato in seguito all’istanza presentata dal Consultorio familiare, per autorizzare una minorenne a procedere con l’interruzione volontaria della gravidanza, senza informarne i genitori della ragazza.

Con ordinanza 19.07.2012 n° 196, la Corte Costituzionale, si é pronunciata sulla questione sollevata dal giudice di Spoleto ritenendola inammissibile per irrilevanza in quanto il giudice interessato non viene chiamato a decidere o ad esprimere la propria volontà insieme alla donna e quindi la norma non si applica nel giudizio di rimessione.

La Corte giunge a tale decisione sulla base del fatto che nel procedimento tutelare al giudice è affidato soltanto il compito di autorizzare la decisione della minorenne che intende interrompere la gravidanza, e tale decisione, ai sensi della legge n. 194 del 1978, rimane di esclusiva spettanza della donna.

La Corte, chiarisce quanto é stato appena detto richiamando l’ordinanza della Consulta n. 126 del 2012, in cui si affermava che, in mancanza dell’assenso da parte dei genitori (o degli esercenti la tutela), viene affidato al giudice tutelare il compito di “autorizzazione a decidere”, ma ció non comporta la nascita di alcuna potestà co-decisionale.

In sostanza, per la Corte la questione non si pone in quanto la decisione sull’interruzione della gestazione risulta rimessa “soltanto alla responsabilità della donna”.

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