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Sposarsi in Italia e separarsi all’estero, la Cassazione dice di no

Niente riconoscimento del divorzio straniero se il matrimonio è stato celebrato in Italia
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 12 novembre 2013 – 12 marzo 2014, n. 5710
Presidente Luccioli – Relatore Acierno

Sposarsi in Italia e separarsi all’estero, questo è l’argomento della sentenza in commento pronunciata a seguito del ricorso presentato per impugnare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia che rigettava la domanda volta a dichiarare l’efficacia in Italia della sentenza emessa dal Tribunale di Santo Domingo con la quale si dichiarava il divorzio, proposto con domanda congiunta, da parte dei coniugi, cittadini italiani che si sono uniti in matrimonio in Italia.

La Corte d’appello sosteneva che in Italia “vige il principio dell’indisponibilità dei diritti di status ovvero quelli che lo Stato pone a favore dei propri giudici quando si controverte in tema di diritti il cui mutamento produce nell’ordinamento conseguenze che vanno al di là della sfera individuale di tutela giuridica, come i diritti afferenti gli status“.

Pertanto, la giurisdizione non può essere una conseguenza incontrollabile della decisione delle parti o di una di esse poichè non è ammissibile la deroga convenzionale della giurisdizione, neanche mediante l’accettazione tacita di quella straniera, trattandosi di materia indisponibile.

 

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Nella sentenza che si riporta, la Cassazione specifica che “ai sensi dell’art. 3, primo comma, della l. n. 218 del 1995, sussiste la giurisdizione italiana, poiché le parti sono entrambe residenti in Italia. Al medesimo risultato si perviene ai sensi dell’art. 32 della l. n. 218 del 1995, dal momento che entrambi sono cittadini italiani ed il matrimonio è stato celebrato in Italia. Anche l’art. 3 del Regolamento Bruxelles 2 bis (Reg. n. 2201 del 2003) individua nella residenza uno dei criteri di radicamento della giurisdizione. Secondo l’art. 31, infine, la legge applicabile allo scioglimento del matrimonio relativo ai ricorrenti è quella italiana, in quanto legge nazionale comune dei coniugi“.

gli ermellini hanno dunque rigettato il ricorso perchè “la giurisdizione italiana nella specie è inderogabile, avendo ad oggetto la modifica di uno status esclusivamente regolato e regolabile, per le parti ricorrenti, dalla legge italiana. Nell’ordinamento italiano, le condizioni normative dell’attribuzione dello status di divorziato non sono disponibili, ma rigidamente predeterminate anche in ordine al requisito temporale. Non può, pertanto, trovare applicazione l’art. 4 della l. n. 218 del 1995 che consente la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, a determinate condizioni, quando la causa verta su diritti disponibili. Nella specie, la disponibilità, essendo relativa alla facoltà di scegliere il regime giuridico applicabile ad uno status, deve essere radicalmente esclusa“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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