SS.UU. penali, riduzione della pena per i piccoli spacciatori recidivi
Sezioni Unite Penali Sentenza n. 42858/2014
SS.UU., Riduzione della pena per i piccoli spacciatori recidivi
Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali
Sentenza n. 42858/2014 del 29/05/2014 dep. 14/10/2014
La sentenza delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, che si riporta al link in fondo alla pagina, chiarisce in maniera dettagliata tutti gli aspetti riguardanti lo spaccio di droghe leggere e la possibilità, per i piccoli spacciatori recidivi condannati in via definitiva, di ottenere una riduzione di pena.
Questa sentenza era forse prevedibile, visto la presenza di una norma la dichiarata dal giudice delle leggi costituzionalmente illegittima.
In poche parole, secondo quanto viene spiegato dalla Cassazione, la pena inflitta al piccolo spacciatore diventa inevitabilmente condizionata dalla esistenza della suddetta norma, dichiarata illegittima, che ha impedito al giudicante di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata recidiva e che, così facendo ha parzialmente determinato una pena ingiusta che contrasta con la finalità rieducativa prevista dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
La Cassazione, nel decidere ha evidenziato tutti i passaggi necessari che hanno portato a questa sentenza, in particolare, richiamando propri precedenti ma anche decisioni della CEDU, ha ribadito alcuni importanti principi di diritto che verrebbero lesi ove non si permettesse questa nuova valutazione.
In conclusione, il Collegio afferma che “per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 1, cod. proc. pen. e in applicazione dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, potrà affermare la prevalenza della circostanza attenuante, semprechè una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal testo irrevocabile“
Pertanto, si legge ancora nel testo della decisione, “per effetto della medesima sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, è compito del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 655. 656 e 666 cod. proc. pen., di richiedere al giudice dell’esecuzione l’eventuale rideterminazione della pena inflitta all’esito del nuovo giudizio di comparizione“.
Articolo 27 Costituzione
La responsabilità penale è personale [c.p. 40 ss.].
L’imputato [c.p.p. 60, ss.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene [c.p. 17 ss.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte
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