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Telecamere per controllare i dipendenti

Corte di Cassazione, sezione II Penale Sentenza 16 – 22 gennaio 2015, n. 2890

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Telecamere per controllare i dipendenti
Corte di Cassazione, sezione II Penale
Sentenza 16 – 22 gennaio 2015, n. 2890
Presidente Iannelli – Relatore Gallo

La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato un caso che il Tribunale di Ancona riconduceva ad un episodio di furto mentre la Corte d’Appello di Ancona, riformando parzialmente la sentenza del giudice di primo grado, lo riqualificava in appropriazione indebita aggravata riducendone la pena.

L’imputata, cassiera di un supermercato, ha presentato ricorso per Cassazione per mezzo del proprio difensore di fiducia sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduceva l’inosservanza di norme processuali, eccependo l’inutilizzabilità delle video riprese effettuate dal suo datore di lavoro per violazione degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei diritti dei lavoratori.

Non è la prima volta che la Corte si occupa di casi simili e anche in questo blog avevamo trattato l’argomento commentando la sentenza 22611/2012 – Leggi l’articolo correlato – Il datore di lavoro puó videosorvegliare i lavoratori.

Nel caso in esame, la Corte, rispondendo al quesito, ha ribadito la pacifica utilizzabilità  nel processo penale delle videoriprese effettuate con delle telecamere nascoste da installate dal proprietario del supermercato per accertare comportamenti potenzialmente delittuosi e, in particolare, ha affermato che le stesse sono utilizzabili “ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio dei patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perché le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio

Il proprietario del supermercato, aveva installato le telecamere proprio perchè risultavano degli ammanchi e dalle riprese si vedeva chiaramente che la dipendente prelevava indebitamente somme dalla cassa.

Si legge nella decisione della Corte “lo svolgimento dei fatti dimostra in modo inequivocabile che le videoriprese sono state finalizzate, non al controllo dei lavoratori a distanza, come vietato dalla Statuto dei lavoratori, bensì alla difesa dei patrimonio aziendale attraverso la documentazione di attività potenzialmente criminose. Pertanto i risultati delle videoriprese non possono considerarsi prove illegali, illegittimamente acquisite, ex art. 191 cod. proc. pen., bensì prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen.”

Leggi il testo della sentenza

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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