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Testamento olografo, valutazione prove, processi civili e penali

Testamento olografo, valutazione prove, processi civili e penali
Suprema Corte di Cassazione II Sezione Civile
Sentenza 22 ottobre 2013 – 14 maggio 2014, n. 10599
Presidente Triola – Relatore Petitti

 

Signing testamentLa Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, ha esaminato un caso relativo alla valutazione delle prove raccolte nell’ambito di diversi procedimenti (penali e civili) in relazione al testamento olografo.

Nello specifico, la Corte concludeva a favore del potere discrezionale del giudice di valutarle e, più dettagliatamente, riguardo alla valutazione riguardante una CTU, affermava che “la sentenza impugnata è altresì viziata anche dalla mancata considerazione della consulenza tecnica di parte prodotta unitamente all’atto di appello” in quanto osservano gli ermellini che “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. n. 259 del 2013), deve rilevarsi che la Corte d’appello ha del tutto omesso l’esame delle deduzioni contenute nella detta consulenza di parte”.

Pertanto, se è vero che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. n. 2063 del 2010), è altresì vero che “allorché ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)” (Cass. n. 10688 del 2008; Cass. n. 25862 del 2011)“.

Piazza Cavour conclude evidenziando che “la Corte d’appello, nel riportarsi puramente e semplicemente alle conclusioni del c.t.u., del quale ha condiviso il giudizio, ha del tutto omesso di prendere in esame le specifiche critiche rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio, incorrendo, pertanto, nel denunciato vizio di motivazione“.

Per leggere le motivazioni della decisione in commento

Leggi il testo della sentenza

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