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Terzo trasportato senza cinture di sicurezza, risarcimento

Terzo trasportato senza cinture di sicurezza, risarcimento
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza del 15 maggio 2012, n.7533

incidente stradaleIn materia di risarcimento danni a seguito di incidente stradale la sentenza in commento riguarda il caso di un uomo che citava in giudizio l’assicurazione per i danni subiti dal figlio, terzo trasportato.

Si costituivano i convenuti deducendo che la condotta del danneggiato era stata causa esclusiva dell’accaduto, in quanto il minore si era sporto con tutto il busto fuori dal veicolo sul quale era trasportato.

Il Tribunale rigettava la domanda attrice e lo stesso fa la Corte d’Appello confermando la sentenza di primo grado.

Secondo parte ricorrente la Corte d’ Appello, prima di valutare se l’azione omessa (il non avere arrestato il veicolo o il non aver deviato verso il centro della strada oppure, ancor prima, il non aver imposto l’uso delle cinture di sicurezza) fu effettivamente idonea ad impedire l’evento (e quindi l’urto contro il palo) avrebbe dovuto chiedersi se l’azione che ci si sarebbe potuta attendere dal conducente sarebbe stata di per se’ idonea ad impedire l’evento.

Nella fattispecie in esame invece l’ampiezza della carreggiata era tale da consentire al conducente di allontanarsi dal margine destro senza invadere l’altra corsia e, inoltre dalla dichiarazione confessoria riportata dal convenuto risulta che egli “aveva visto sporgersi dal finestrino il minore e lo aveva richiamato; dopo, guardando la strada aveva notato il palo dell’illuminazione collocato fuori dal marciapiedi ad una distanza inferiore a 300 metri“.

In questo margine di tempo “era possibile sterzare a sinistra o comunque mettere in atto una manovra d’emergenza per evitare l’impatto.”

Secondo i giudici di Piazza Cavour, i motivi del ricorso sono fondati poichè “la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale e’ la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare e proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformita’ della normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si e’ formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioe’ di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). In tale situazione, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrita’ fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non puo’ valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno, ne’ ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (Cass., 11 marzo 2004, n. 4993)”.

Nel caso in esame la Corte d’Appello, “dopo aver accertato il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del minore, non poteva escludere il nesso di causalita’ tra l’omissione del conducente e l’evento lesivo subito dello stesso minore” e l’uso della cintura “avrebbe infatti impedito a quest’ultimo di sporgersi dal finestrino e di subire il relativo danno”.

La corte territoriale ha poi ritenuto che “sia l’imprevedibilita’ e la repentinita’ della condotta del figlio, sia il brevissimo lasso temporale intercorso fra l’uscita dall’abitacolo e la collisione erano insufficienti a consentire di ritrarre il ragazzo all’interno dell’auto. Tale circostanza per la Corte e’ decisiva considerando il fatto che il conducente della vettura, una volta intimato al trasportato di rientrare nell’abitacolo poteva aspettarsi un ravvedimento dello stesso“.

Per la Cassazione “la motivazione non puo’ essere condivisa in quanto illogica e contraddittoria poiche’ esclude la responsabilita’ del conducente ritenendo che egli abbia fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

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