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Usare profili facebook di altri è reato

Cassazione Sentenza n. 2905/2019

Attenzione ad usare profili facebook altrui, si rischia una condanna
Suprema Corte di Cassazione – IV Sezione Penale
Sentenza n. 2905/2019
 
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La Suprema Corte di Cassazione, con l’interessante sentenza che si riporta in fondo all’articolo, ha esaminato un caso di accesso abusivo a un sistema informatico ovvero, per dirla in altri termini, l’accesso al profilo facebook del partner.
 
Bisogna precisare che nel caso di specie i dati di accesso al profilo erano stati comunicati in precedenza dalla moglie ciononostante la Corte ha condannato il marito  per il reato di cui all’articolo 615-ter c.p.
 
Secondo i giudici del “palazzaccio” il fatto di conoscere le chiavi d’accesso (username e password) per accedere al profilo della moglie non è un’autorizzazione implicita ad accedere e utilizzare un profilo altrui e, pertanto, ciò non esclude il reato.
 
Leggi il testo della Sentenza n.2905-2019
 
Articolo 615-ter Codice Penale
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.
 

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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