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Usucapione, prescrizione servitù e atti interruttivi del possesso

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Usucapione, prescrizione servitù e atti interruttivi del possesso
Suprema Corte di Cassazione II Sezione Civile
Sentenza 17 dicembre 2013 – 20 gennaio 2014, n. 1071
Presidente Goldoni – Relatore Bursese

Con la sentenza che di seguito riportiamo, la Cassazione ha affrontato il tema della prescrizione della servitù e dell’usucapione e, nello specifico, si è soffermata su alcuni aspetti relativi agli atti idonei e non a sospendere o interrompere il possesso ai fini dell’usucapione.

Articolo 2943 Codice Civile
Interruzione da parte del titolare

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Articolo 1165 Codice Civile
Applicazione di norme sulla prescrizione

Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.

Per la Corte, “la doglianza non ha pregio. Occorre rilevare che la Corte ha ritenuto la domanda di risarcimento dei danni di “assoluta genericità ….per la mancanza di qualunque allegazione specifica sia in ordine alla natura che all’entità dei danni reclamati””. A fronte di tale assorbente considerazione, non sembrerebbe potersi invocare – come fa il ricorrente – una possibile quanto generica valutazione equitativa del danno stesso, ai sensi dell’art. 1226 c.c. perché l’interessato ha pur sempre l’onere di allegare gli elementi di fatto costituenti i fattori costitutivi dell’ammontare dei danni liquidandi, ciò che nella fattispecie egli non ha mai fatto.
Invero, secondo questa S.C.: “…. la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull’ammontare e sull’entità del danno subito, non esonera l’interessato dall’obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo – la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa – per consentire che l’apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (Cass. n. 15585 del 11/07/2007; Cass. n. 13288 del 07/06/2007; Cass. n. 8213 del 04/04/2013)“.

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