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Va eseguito il provvedimento d’espulsione dello straniero condannato.

Il contenuto dell’ordinanza n. 12166/12 della Sesta sezione della Cassazione Civile chiarisce alcuni aspetti relativi alla situazione in cui si può trovare il cittadino straniero destinatario di un provvedimento prefettizio di espulsione condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 381 c.p.p.
Il caso oggetto d’esame da parte della Corte è sorto in seguito al decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Palermo nei confronti di un marocchino che dopo il ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace ha portato la vicenda fino alla Corte di Cassazione.
Il marocchino lamentava che l’espulsione per mancato rilascio del permesso di soggiorno non può essere disposta prima della formale emissione di un provvedimento di diniego del permesso, ma la Massima Corte, rigettando il ricorso ha stabilito che tale vizio di forma nella procedura non sia rilevante in quanto la mancata comunicazione non risulta essere determinante, in quanto l’espulsione di chi sia stato condannato per uno dei reati di cui all’art. 381 c.p.p. è consentita anche in pendenza del procedimento di emersione.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha in pratica stabilito l’eseguibilità del provvedimento prefettizio di espulsione anche in pendenza del procedimento di emersione dal lavoro irregolare avviato dal medesimo soggetto.

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