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Divisione Ereditaria (Puntata 4)

Divisione Ereditaria

divisione ereditaria

Utilizzeremo questo spazio per caricare alcuni video che tratteranno degli  argomenti suggeriti dagli utenti del blog.

In questa quarta puntata parleremo di un argomento molto interessante ovvero la divisione ereditaria.

Abbiamo deciso di affrontare questo argomento perchè numerose e-mail scritte dagli utenti del blog chiedevano sostanzialmente la stessa cosa, come salvaguardare il proprio patrimonio in favore dei figli nel caso in cui la/il nuova/o moglie/marito avesse avuto già figli da un precedente matrimonio.

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Con il termine eredità generalmente si indica il patrimonio globale di una persona fisica che, a causa della morte di quest’ultima, passa nella titolarità di un altro soggetto che, così facendo vi succede mortis causa.

La divisione può essere di tre tipi: amichevole, giudiziale o testamentaria.

Amichevole : ossia quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisone stipulando il relativo contratto;

Giudiziale : è promossa da uno o più eredi quando preferiscano adire l’autorità giudiziaria per giungere alla divisione. Si tratta di una ipotesi di litisconsorzio necessario poiché devono essere chiamati a partecipare al giudizio tutti i coeredi;

Testamentaria : effettuata direttamente dal testatore che divide i suoi beni tra gli eredi;

 

 

Articolo 734 Codice Civile – Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.)

 

Art. 540. Riserva a favore del coniuge.

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

 

Art. 542. Concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali. Si applica il terzo comma dell’articolo 537.

 

Art. 581. Concorso del coniuge con i figli.

Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

 

Importante è poi l’articolo 713 del Codice Civile che tratta della Facoltà dei coeredi di domandare la divisione : I coeredi possono sempre domandare la divisione [715, 1111 c.c.].

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età [2 c.c.], il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato [715 c.c.].
Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

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