In evidenza

L’affido condiviso (Puntata 2)

affido-condiviso

L’affido condiviso (Puntata 2)

Utilizzeremo questo spazio per caricare alcuni video che tratteranno degli argomenti suggeriti dagli utenti del blog.

Per segnalare un argomento oppure per pubblicare un tuo video scrivere a : cassazione.sentenze@gmail.com

In questa seconda puntata parleremo dell’affido condiviso conseguente la separazione personale dei coniugi e di alcune importanti questioni relative al rapporto genitore-figlio

Con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, si è voluto ri-disciplinare ex novo l’art. 155 del c.c., introducendo all’interno del codice civile anche degli articoli (dal 155 bis al 155 sexies) che fissano gli obiettivi e i criteri a cui deve attenersi il giudice nell’adozione dei provvedimenti relativi ai figli.

Lo scopo di questa forma di affidamento è dunque quello di affidare i figli ad entrambi i genitori per far sì che si possano conservare rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo.

Inoltre, ciò che emerge nella normativa di riferimento, le decisioni di maggior interesse saranno prese da entrambi i genitori lasciando al Giudice un potere di decisionale soltanto nel caso in cui vi sia disaccordo o inerzia tra i genitori.

Anche nell’assegnazione della casa coniugale si terrà conto dell’interesse dei figli e il diritto di godimento dello stesso cesserà nel caso in cui l’assegnatario non vi abiti, contragga un nuovo matrimonio o semplicemente anche conviva more uxorio.

Tra le sentenze più recenti che hanno trattato questo argomento si segnalano:

Affido condiviso e alta conflittualità tra ex coniugi
Sentenza 15 ottobre 2013 – 31 marzo 2014, n. 7477

Affido condiviso e cambio di residenza del genitore collocatario
Ordinanza 18 febbraio – 18 marzo 2014, n. 6208

Genitore non affidatario, rapporti coi figli ostacolati dalla madre
Sentenza 12 novembre 2013 – 21 febbraio 2014, n. 4176

Divieto di trasferirsi senza il consenso dell’ex coniuge
Sentenza del 23 Ottobre 2013 n. 43292

Affido esclusivo alla madre se il padre si disinteressa dei figli
Ordinanza n. 17990 del 24 Luglio 2013

Padre che scredita la ex moglie perde il diritto all’affidamento
Corte di Cassazione – Sentenza 8 marzo 2013, n. 5847

********

Articolo 155 Codice Civile
Provvedimenti riguardo ai figli

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Articolo 155 bis Codice Civile
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’art. 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’art. 96 del c.p.c.

Articolo 155 ter Codice Civile
Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Articolo 155 quater Codice Civile
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Articolo 155 quinquies Codice Civile
Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Articolo 155 sexies Codice Civile
Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

 

 

 
I video sono ottimizzati per la riproduzione televisiva e sono stati riadattati per rientrare nei tempi concessi da Youtube.
Si consiglia di guardare questo video in modalità HD

L’avvocato risponde – Rubrica d’informazione giuridica I puntata

Ingiuria, calunnia, diffamazione – Risponde l’avvocato Giuseppe Tripodi
Presenta Adele Papasergi

Il rapporto diretto tra avvocato e cliente è qualcosa di insostituibile ecco perchè ricordiamo che questa rubrica ha uno scopo puramente informativo e non puo’ e soprattutto non deve essere considerata come una forma di consulenza anzi, il primo consiglio che diamo agli utenti che avessero bisogno di un parere legale è proprio quello di sottoporre il loro caso al loro avvocato di fiducia.

Iscriviti al canale YouTube del blog

Per segnalare un argomento oppure per pubblicare un tuo video scrivere a : 

cassazione.sentenze@gmail.com

Invia un articolo