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Violazione di domicilio. Condannata per aver forzato la porta di casa dell’ex marito

Violazione di domicilio. Condannata per aver forzato la porta di casa dell’ex marito
Suprema Corte di Cassazione Sezione V Penale
Sentenza 6 dicembre 2013 – 8 aprile 2014, n. 15696
Presidente Oldi – Relatore Settembre

Come al solito, le separazioni burrascose portano con sè anche diversi processi penali e, nel caso di specie, la ex moglie è stata sottoposta a processo penale per essersi introdotta all’interno dell’appartamento assegnato all’ex marito, previa forzatura della porta d’ingresso.

divLa donna, inoltre, è stata accusata di avere, nello stesso contesto, aggredito l’ex-marito ed aver danneggiato le suppellettili della casa in cui quest’ultimo viveva.

In relazione alla violazione di domicilio l’imputata lamentava il fatto che i giudici abbiano affermato la sua responsabilità (insieme a quella degli imputati che hanno concorso nel reato) “nonostante l’insufficienza della prova dell’esistenza, sul piano materiale, del rapporto tra l’attività degli odierni ricorrenti e l’evento dannoso“.

In poche parole, la donna deduce che essendo anch’essa proprietaria dell’appartamento aveva diritto, alla stessa maniera dell’ex-marito, di introdursi nello stesso.

Infine, l’imputata lamentava anche che “il giudice aveva ricostruito i fatti alla luce delle dichiarazioni della sola persona offesa, portatore di un interesse idoneo a comprometterne la credibilità“.

La Corte di Piazza Cavour ha esaminato attentamente il caso ritenendo infondati tutti i motivi del ricorso.

Infatti, secondo i supremi giudici, i ricorrenti deducono “circostanze in fatto, diversamente accertate dai giudici del merito, ovvero inconferenti, e propongono una personale interpretazione della prova, attuata con l’accantonamento dei dati sfavorevoli“.

Per gli ermellini non ha nessun rilievo che la donna fosse comproprietaria dell’appartamento abitato dall’ex marito, una volta accertato che lo stesso era stato assegnato a quest’ultimo in sede di separazione legale dalla moglie. Inoltre, non è rilevante ai fini della responsabilità l’affermazione della stessa che avesse “ricevuto le chiavi dal marito” in quanto trattasi di affermazione che, seppur avesse avuto, per qualche motivo, il possesso delle chiavi dell’appartamento, certamente non era autorizzata ad entrare, con la forza, nell’abitazione dell’ex marito.

Infine, la Corte considera “inconferente e assertiva” anche l’accusa che la donna ha rivolto al marito, di avere, in precedenza, asportato mobili dal suo appartamento.

I giudici osservano che anche nel caso in cui questo fatto fosse vero la donna avrebbe dovuto agire giudizialmente contro l’autore della violazione e non invece violando “il domicilio dell’uomo, aggredirlo in casa sua e danneggiare i mobili e le suppellettili dell’abitazione“.

In conclusione, i giudici della quinta sezione penale hanno precisato che “non corrisponde a verità, poi, che il giudice del merito si sia attenuto, per la ricostruzione dei fatti, alle dichiarazioni della sola persona offesa, posto che ha utilizzato, a tal fine, le dichiarazioni di altra figlia della coppia e le relazioni di servizio dei carabinieri, che ebbero a constatare direttamente il danneggiamento della porta d’ingresso e dei mobili dell’appartamento”.

Pertanto, alla luce di tutte queste considerazioni, la Cassazione ha deciso che “non merita censura, pertanto, la sentenza impugnata, che si è attenuta strettamente agli esiti dell’attività istruttoria ed ha applicato le norme in maniera giuridicamente corretta, mentre i ricorrenti non hanno addotto, a loro favore, che circostanze irrilevanti o assertive e fatto un uso improprio delle categorie giuridiche evocabili nella specie“.

Articolo 614 Codice Penale
Violazione di domicilio

Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29].

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

La pena è da uno a cinque anni [c.p. 32; c.p.p. 50], e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [c.p. 392], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato [Cost. 14; c.p. 585]

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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