In questo modo, asume rilevanza anche la semplice forza intimidatoria e l’efficacia coercitiva esercitata dal gruppo sulla vittima degli abusi e la consapevolezza del contesto in cui si pone in essere la condotta unitamente agli altri, indifferentemente se vi sia stato o meno un accordo preventivo per la commissione del reato.
Un altro passo avanti per la lotta alla violenza sulle donne, colui che da forza al gruppo (anche solo con la propria presenza) ed è presente all’azione criminale, seppur senza partecipare in maniera attiva allo stupro, non è un complice ma carnefice e vigliacco al pari degli altri suoi “compari” criminali.